Die Berufung im zivilen System

Im italienischen Zivilrechtssystem die Mittel, um Urteile anzufechten, vorgesehen für den gewöhnlichen zivilen Erkenntnisprozess sind typisch und im Artikel aufgeführt 323 der Zivilprozessordnung.
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Die Mittel der Berufung
I mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari e straordinari.
I mezzi di impugnazione ordinari
I mezzi di impugnazione ordinari sono quelli che possono essere esperiti quando la sentenza non è
passata in giudicato, das bedeutet, quando la sentenza non sia ancora incontrovertibile.
Sono:
Il regolamento di competenza
L’appello
Il ricorso per cassazione
La revocazione per i i motivi dei quali ai numeri 4 e 5 dell’art 395 der Zivilprozessordnung.
Artikel 395 der Zivilprozessordnung, rubricato “casi di revocazione”, Erwägungsgrund:
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
Se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
Se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
Se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata su la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata , purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
Se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
La revocazione mira a ottenere un’altra valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata (Kunst. 398 del c.p.c.), in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione.
Oggetto di revocazione possono essere le sentenze ma anche altri provvedimenti che hanno un contenuto decisorio come ad esempio il decreto ingiuntivo (Kunst. 656 del c.p.c.), i lodi arbitrali (Kunst. 831 del c.p.c.).
I mezzi di impugnazione straordinari
I mezzi di impugnazione straordinari sono quelli che possono essere esperiti anche quando la sentenza sia passata in giudicato formale.
Sono:
La revocazione straordinaria per i motivi dei quali ai numeri 1,2,3,6 dell’articolo 395 der Zivilprozessordnung.
La revocazione ordinaria per i motivi dei quali all’articolo 397 del codice di procedura civile relativi a cause che richiedono la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero.
L’opposizione di terzo della quale all’articolo 404 der Zivilprozessordnung.
La legittimazione a impugnare
Sono legittimati a impugnare le parti che hanno partecipato nel giudizio di primo grado.
In relazione al soggetto del quale all’articolo 105 Komma 2, das bedeutet, l’interventore in via adesiva semplice, che è legittimato nel caso nel quale la sentenza abbia efficacia riflessa nei suoi confronti.
L’interesse a impugnare
Il legittimato deve avere interesse a impugnare, aspetto particolare dell’interesse di agire, das bedeutet, un interesse che va determinato in base al principio di soccombenza.
La soccombenza è formale nel caso nel quale l’attore veda la sua domanda rigettata, ed è materiale quando la parte, in questo caso il convenuto, subisce un pregiudizio dalla sentenza.
La soccombenza è teorica quando la parte vede rigettate le sue eccezioni, ed è pratica quando è relativa alle richieste e alle conclusioni delle parti.
I Principi
Nell’ipotesi nella quale si impugni una sentenza, in dottrina si discute se l’impugnazione si inserisca nel processo e le impugnazioni siano momenti del processo stesso, prive di una vera e propria autonomia, oppure se l’impugnazione, avendo bisogno dell’atto che conclude il procedimento, la sentenza, sia una conseguenza, e perciò successivo al processo stesso, non potendosi inquadrare nello stesso momento giuridico.
La dottrina propone anche la distinzione tra impugnazioni vere e proprie e mezzi di gravame.
 
Questa distinzione si fonda sul duplice carattere che avrebbe la sentenza, di atto giuridico e di giudizio.
Sono impugnazioni vere e proprie la revocazione e l’opposizione di terzo.
Sono mezzi di gravame l’appello e il ricorso per cassazione.
La distinzione trova fondamento nella differenza tra errori nel procedimento ed errori nel giudizio.
L’azione di impugnazione, sia per nullità sia per revocabilità, può essere proposta per richiedere l’invalidazione sia di una sentenza sia un di un negozio giuridico.
Secondo Piero Calamandrei, “l’azione di impugnativa contro la sentenza deriva da un’estensione al campo processuale dei concetti propri del diritto negoziale”.
I mezzi di impugnazione si distinguono a seconda che il giudice dell’impugnazione sia lo stesso che ha pronunciato il provvedimento impugnato o sia un giudice diverso (appello e ricorso per cassazione).
L’impugnazione incidentale, tardiva ratio di questo istituto, è costituita dall’eventualità che la parte soccombente nell’affidamento non impugni la sentenza.
Il presupposto logico è che la soccombenza parziale di entrambe le parti, presti acquiescenza o lasci decorrere i termini per l’impugnazione.
In questo modo viene delineato l’istituto nel comma 1 del articolo 334 der Strafprozessordnung, mentre il comma 2 evidenzia il collegamento inscindibile tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva.
Se la prima dovesse essere dichiarata inammissibile la seconda perderebbe di ogni efficacia.
 
Il comma uno dell’articolo 334, nel delineare i soggetti legittimati, compie un richiamo ai soggetti chiamati a integrare il contraddittorio ai sensi del 331 der Zivilprozessordnung.
Questa specifica enunciazione accanto all’articolo 332 mette la distinzione tra cause scindibili e cause inscindibili.
Di recente ha portato la giurisprudenza di legittimità a delineare una limitazione soggettiva nei confronti delle cause scindibili.
In questo caso la parte soccombente che avesse lasciato decorrere i termini o prestato acquiescenza non poteva lo stesso proporre impugnazione incidentale tardiva.
Successivamente, alla fine degli anni 80, la Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità che il soccombente possa impugnare in modo tardivo anche nel caso di cause scindibili, anche se resta la limitazione rispetto ai soggetti contro quali proporre questa forma di impugnazione.
È possibile impugnare i capi di sentenza relativi unicamente al rapporto con la parte che è autrice dell’impugnazione principale.
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