Licenziamento orale e onere della prova sul lavoratore

“Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoriada condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.”.
Index

The story
La censura
La pronuncia della Suprema Corte

1. The story
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso proposto da Tizia nei confronti di Caia, titolare della società Alfa, con il quale era richiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 12 March 5 September 2009 e l’inefficacia del licenziamento intimato a Tizia il 5 September 2009, con condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni. I giudici di merito accoglievano l’appello di Tizia dichiarando l’inefficacia del licenziamento e condannando Caia al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso alla data di pronunzia della sentenza, oltre al pagamento delle dovute differenze retributive. Nell’accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, i giudici di secondo grado rilevavano che, in ragione del carattere elementare, ripetitivo e predeterminato delle mansioni pacificamente svolte dalla ricorrente, non risultasse particolarmente rilevante l’assoggettamento all’esercizio del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro quanto, instead, l’accertamento secondo i criteri cosiddetti sussidiari, Which, innanzitutto, l’effettività e la continuità della prestazione secondo orari fissi, l’esistenza di una retribuzione con cadenza periodica e continuativa. Tali elementi erano stati confermati dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, nonché dalle ricevute di pagamento prodotte da Tizia, attestanti l’effettuazione di prestazioni costanti e dall’esito dell’interrogatorio formale della datrice, la quale aveva dichiarato che era stata la lavoratrice a rifiutare la regolarizzazione del rapporto, sostenendo l’occasionalità delle prestazioni “a chiamata”.

Potrebbero interessarti anche:

Rapporto che intercorre tra il ciclofattorino e l’azienda che opera nelle consegne attraverso piattaforma digitale costituisce lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Inefficace il licenziamento orale mediante il perdurante distacco dalla piattaforma
Secondo la Cassazione gli insulti proferiti via social integrano giusta causa di licenziamento

2. La censura
Caia si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando, in particular, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 2 the Law 606/1966 in ordine alla mancata prova del licenziamento, dal momento che i giudici d’Appello avevano posto a carico della ricorrente l’onere di provare le dimissioni della lavoratrice, nonostante non vi fosse prova certa dell’avvenuta intimazione in forma orale del licenziamento.
3. La pronuncia della Suprema Corte
La Cassazione, nel ritenere la censura infondata, ribadiva consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoriada condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.”.
Difatti, nel caso in esame, la Corte distrettuale aveva ritenuto provata l’intimazione da parte della datrice alla lavoratrice di non presentarsi più al lavoro, accertando in tal modo la volontà datoriale di porre fine al rapporto lavorativo.
Therefore, la Suprema Corte rigettava il ricorso.
Recommended volume

Il licenziamento nel settore privato

• L’impugnazione del licenziamento• I vizi del licenziamento: la prova• Le conseguenze del licenziamento illecito• La natura del datore di lavoro: organizzazioni grandi, piccole e di tendenza

Maria Giulia Cosentino, 2019, Maggioli Editore

22.00 €
20.90 €

Buy

Amazon

Become an author of Diritto.it
Find out more!

You may also be interested

In arrivo nuove regole sullo smart working nella PA

by editorial staff
16 September 2021

Green pass al lavoro dal 15 October, le regole per gli avvocati

by editorial staff
11 October 2021

Lavoro autonomo occasionale alle prese con la comunicazione obbligatoria

di Massimiliano Matteucci
22 December 2021

La conservazione dell’impresa e dei posti di lavoro

by editorial staff
3 November 2020

The post Licenziamento orale e onere della prova sul lavoratore appeared first on Diritto.it.
Source: Diritto.it