L’esibizione delle prove documentali
Quando il giudice dovesse ritenere necessario acquisire un documento al processo, ne può chiedere l’esibizione alla parte oppure al terzo che ne sia in possesso.
The article 210 of the Code of Civil Procedure, rubricato “Ordine di esibizione alla parte o al terzo”, recital:
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118, l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte (94 disp. att.), può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.
Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione (95 disp. att.).
Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l’istanza di esibizione (90 c.p.c.).
L’esibizione è un mezzo di prova che ha in oggetto un documento o un bene rilevante per il giudizio, del quale però la parte non ha la disponibilità materiale.
Si parla di produzione quando la parte, essendo in possesso di un documento e avendo intenzione di avvalersene in giudizio, lo deposita in cancelleria o lo produce in udienza, al fine di metterlo spontaneamente a disposizione del giudice.
Si ha esibizione quando la parte intende utilizzare come prova un documento del quale non ha la disponibilità, essendo lo stesso in possesso di un terzo o della controparte, e a loro viene imposta l’attività di produzione del documento attraverso un ordine del giudice.
Essendo un istituto di carattere processuale, non trova nessun fondamento su diritti di natura sostanziale.
Si fonda esclusivamente sulla necessità di acquisire al processo un determinato documento, che possa contribuire alla conoscenza dei fatti di causa.
Messo in rapporto all’ispezione della quale all’articolo 118 of the Code of Civil Procedure, alcuni hanno sostenuto che tra i due istituti sussista un nesso di strumentalità, nel senso che l’esibizione non sarebbe altro che un atto preparatorio dell’ispezione.
La tesi che prevale in dottrina ritiene che si tratti di istituti tra loro autonomi, sia dal lato strutturale sia da quello funzionale.
Dispone espressamente la norma che possono costituire oggetto di esibizione sia i documenti che altre cose.
In particular, nel concetto di “altre cose” si devono intendere ricompresi gli oggetti materiali idonei a rappresentare o dare conoscenza di un fatto controverso, fatta eccezione per quegli oggetti che non sono idonei ad essere inseriti o conservati tra gli atti del giudizio, per i quali sarà possibile fare ricorso all’ispezione.
Ad esempio, beni immobili, beni mobili di grandi dimensioni, persone, animali.
Secondo l’articolo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte oppure a un terzo di esibire in giudizio un documento oppure un’altra cosa della quale ritenga necessaria l’acquisizione al processo e che si trovi in possesso dell’altra parte o del terzo.
Questo significa che, se una parte non ha la materiale disponibilità di un documento ma è a conoscenza di chi ne sia in possesso, può rivolgere un’istanza al giudice in modo che ordini allo stesso soggetto l’esibizione.
La discrezionalità giudice istruttore nell’esibizione delle prove
Nonostante per l’esibizione sia indispensabile un’istanza di parte, il relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l’impossibilità che la stessa circostanza possa essere provata con altri mezzi istruttori.
L’ordine di esibizione non può sopperire all’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova.
Il giudice, quando dispone l’esibizione, stabilisce anche le modalità con le quali si dovrà provvedere e se il documento debba essere prodotto in originale oppure in copia.
La decisione del giudice di ordinare l’esibizione di un documento oppure di non farlo, in sede di legittimità non può essere censurata se non per vizio di motivazione.
I documenti, una volta esibiti e inseriti nel fascicolo d’ufficio diventano parte del processo.
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L’ordine di esibizione delle prove nei confronti di un terzo
The article 211 del codice di procedura civile disciplina l’ordine di esibizione nei confronti di un terzo, prevedendo che in presenza di simili circostanze, il giudice istruttore debba cercare di conciliare come meglio può fare l’interesse della giustizia con l’attenzione dovuta ai diritti del terzo.
Deve evitare che il terzo subisca un grave danno dall’esibizione o sia costretto a violare un segreto legalmente protetto.
Prima di procedere a ordinare l’esibizione, il giudice può anche disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando un termine per provvedervi.
La mancata citazione nel termine si deve ritenere come rinuncia della parte al mezzo istruttorio.
L’istanza può essere accolta anche senza previa citazione del terzo.
Il terzo, da parte sua, può fare opposizione contro l’ordine di esibizione, andando in giudizio in modo spontaneo, prima della scadenza del termine che gli è stato assegnato per l’esibizione.
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione
The article 213 of the Code of Civil Procedure, disciplina la circostanza che il giudice possa anche richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte su atti e documenti dell’amministrazione stessa, dei quali ritenga necessaria l’acquisizione nel processo.
Sulla questione non ci sono vedute unanimi, però la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che il mezzo istruttorio in questione abbia carattere residuale rispetto all’ordine di esibizione e possa essere utilizzato in modo esclusivo quando la parte non se ne possa avvalere.
Stando all’orientamento sopra scritto, la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione permette che nel processo vengano acquisiti atti o documenti che sono in esclusivo possesso della pubblica amministrazione in relazione alle attività svolte.
Il rifiuto di esibire il documento
Se l’ordine di esibizione è relativo all’altra parte che si rifiuti senza motivo di produrre il documento richiesto, la prevalente giurisprudenza afferma che non è possibile procedere all’esecuzione coattiva, anche se si tratti di un obbligo di dare di carattere fungibile.
In relazione a un simile comportamento il giudice potrà trarre un argomento di prova, sulla base di quello che prevede l’articolo 116 of the Code of Civil Procedure.
Se il rifiuto dovesse provenire dal terzo non si avrà nessuna rilevanza sul piano probatorio, anche se si deve ritenere esclusa la possibilità di provvedere in modo coattivo.
Il giudice potrebbe disporre l’ispezione in relazione alle modalità e nei limiti dei quali all’articolo 118 of the Code of Civil Procedure.
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