L’errore nell’ordinamento penale
Nel diritto penale la summa divisio penalistica dell’errore come falsa rappresentazione vede, على جانب واحد, l’errore sulla percezione che l’agente ha della sua condotta, dall’altro lato, l’errore nel quale ‘’agente incorre durante la realizzazione del fatto tipico.
Indice
Errore sui presupposti
Nozioni codicistiche
Errore sulla legge extrapenale
Errore sul precetto
Errore di esecuzione
Conclusioni
1. Errore sui propositi
Nel diritto penale la teoria più conosciuta dell’errore sul proposito criminoso vede questo istituto al centro delle cosiddette cause di esclusione della colpevolezza.
La sussistenza dell’errore sui propositi, come qualificato dal codice penale, escluderebbe la colpevolezza, portando alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
2. Nozioni codicistiche
La parte generale del codice penale contiene due articoli dedicati all’errore, l’articolo 5 e l’articolo 47.
Articolo 5 del codice penale:
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale
Articolo 47 del codice penale:
L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.
Il codice, apparentemente, distingue chiaramente:
Da un lato l’errore sulla legge penale o sul precetto, concepito come non scusabile dall’articolo 5 del codice penale.
Dall’altro l’errore sul fatto, distinto tra errore di fatto, previsto dall’articolo 47 فاصلة 1 del codice penale, ed errore di diritto, contemplato dall’articolo 47 فاصلة 3 del codice penale, nonostante l’articolo sia rubricato “errore di fatto”, i quali hanno l’effetto di escludere il dolo dell’agente e dunque la punibilità, se si tratta di reati puniti esclusivamente a titolo di dolo, potendo tuttavia residuare una responsabilità colposa nel caso dei reati puniti anche a titolo di colpa.
La distinzione tra i due tipi di errore, e l’applicazione di una norma anziché dell’altra, risiede nel come si qualifica l’errore nella rappresentazione ideale di chi ci ricade.
In altre parole, se chi erra vuole un fatto diverso da quello costituente reato, si ha errore secondo l’articolo 47 del codice penale, scusabile.
Se chi erra sbaglia nella convinzione che la condotta tenuta non sia reato, si ha errore secondo l’articolo 5 del codice penale, non scusabile.
In realtà, la rigidità dell’articolo 5 del codice penle è stata resa meno severa da una sentenza della Corte costituzionale (أرسلت. C. Cost n. 364 ال 1988), la quale sancisce la scusabilità dell’ignoranza della legge penale quando la stessa è inevitabile oppure incolpevole.
L’errore sul Precetto non è “non scusabile” in senso assoluto ma “limitatamente scusabile”.
3. Errore sulla legge extrapenale
Una questione un po’ più complessa deriva dalla locuzione relativa all’errore sulla legge extrapenale,vale a dire, su disposizioni che non fanno parte dell’ordinamento penale, rilevante se si risolve in errore sul fatto.
A questo punto emerge una realtà composita, almeno i relazione all’errore sulla legge extrapenale che potrebbe rilevare sul fatto, ma potrebbe, al contrario, rilevare anche su un qualcos’altro, e in questo caso, sempre al contrario non essere scusabile.
L’applicazione di una norma giuridica passa attraverso l’azione di sussunzione del fatto concreto al fatto astratto.
Il fatto astratto è quello che si deriva dall’interpretazione della disposizione, la fattispecie concreta è quell’insieme di fatti, per ipotesi, ritenuti deducibili nella fattispecie astratta.
Tenuta presente questa precisazione, è stato sostenuto che l’errore sul fatto fosse quello relativo all’insieme di fatti deducibili nella fattispecie astratta, al contrario di quello che venne definito errore sul precetto, perché involve il fatto astratto in sé stesso.
L’errore sulla legge extrapenale scuserebbe se non abbracciasse nessun elemento del precetto, se, cioè, il legislatore penale non si sia servito direttamente della legge extrapenale per definire il comportamento punibile.
Nel caso di un errore su legge extrapenale che toccasse uno specifico elemento della norma penale astratta, il comportamento non sarebbe scusabile.
C’è chi si chiede se la legge extrapenale debba essere considerata come un semplice elemento fattuale da dedurre nel fatto astratto penale (errore scusabile sul fatto), oppure elemento della fattispecie astratta stessa (errore inescusabile sul precetto).
La risposta non è facile, tentando di definire un concetto, se ne propongono altri che, forse, hanno bisogno di altre spiegazioni.
مثلا, si è detto che la legge extrapenale è elemento del precetto quando è richiamata esplicitamente o implicitamente dalla norma penale.
In relazione all’avverbio esplicitamente le questioni non sono molte, ma tentando di definire il termine in modo implicito si ricade in una profonda insicurezza.
L’unica soluzione, sembra quella di rifarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
4. Errore sul precetto
Si deve precisare che l’errore sulla legge penale o meglio, sul precetto penale è considerato inescusabile dall’articolo 5 del codice penale, non è possibile fare rilevare a discarico dell’agente un errore eventualmente occorso in simile sede.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 364 ال 1988, anche l’inevitabile mancata conoscenza del precetto, qualcosa di molto più sottile dell’errore, ha ottenuto una qualche tutela giuridica.
5. Errore di esecuzione
Per comprendere il significato della falsa rappresentazione della realtà in sede d’secuzione del reato ci si deve riferire agli istituti dei cosiddetti reato impossibile, reato putativo e aberratio.
6. Conclusioni
La falsa rappresentazione è ammissibile (e del resto presa in considerazione) anche nell’istituto della circostanza del reato, si veda tale voce per la normativa specifica (il cosiddetto regime di imputazione delle circostanze).
La scusabilità dell’errore sul fatto va intesa come implicita negazione del dolo.
Per quello che possa avere agito in modo negligente rappresentarmi la realtà, avendo errato su la stessa non l’ho voluta, e non ho agito con dolo.
È fatta salva la responsabilità per colpa.
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