L’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace
(апелляция отклонена)
Il fatto
La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza con cui l’imputato veniva condannato, esclusa la recidiva, alla pena (già ridotta per il rito abbreviato) di mesi 5 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. N. 309 del 1990, Изобразительное искусство. 73, запятая 5.
Объем рекомендуется
Procedimento ed esecuzione penale
Cristina Marzagalli, 2019, Maggs Издательство
Aggiornato alla riforma della giustizia penale di cui alla L. 103/2017 e alle novità introdotte dalla L. 3/2019,il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi…
29,00 € 27,55 € Купить
его www.maggiolieditore.it
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale sentenza tempestivamente proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che deduceva: 1) violazione degli artt. 157, 161 c.p.p., Изобразительное искусство. 178 c.p.p., латышский. с, Изобразительное искусство. 179 c.p.p., Изобразительное искусство. 185 c.p.p., запятая 3, Изобразительное искусство. 601 c.p.p. essendo stata effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore, a mezzo p.e.c., nonostante il fatto che l’elezione di domicilio, fatta dall’imputato detenuto all’udienza di convalida dell’arresto, fosse inefficace in quanto in violazione dell’art. 161 c.p.p.; 2) violazione dell’art. 178 c.p.p., латышский. с, статьи. 180, 185 c.p.p. e art. 442 c.p.p., запятая 3, e art. 134 disp. att. c.p.p. non essendo stata notificata la sentenza di primo grado all’imputato, come già dedotto in appello, con conseguente mancata decorrenza dei termini per impugnare e nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva stimato infondato per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito prima di tutto, una volta fatto presente che la seconda censura, avente ad oggetto la mancata notifica della sentenza di primo grado all’imputato, doveva essere esaminata preliminarmente, avendo carattere pregiudiziale, come la doglianza risultasse essere infondata in quanto, come chiarito da Sez. U, N. 698 del 24/10/2019, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente (in motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’art. 442 c.p.p., запятая 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., già tacitamente abrogate dalla L. 16 декабрь 1999, N. 479 что, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548 c.p.p., запятая 3, in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo “in absentia“, introdotta con L. 28 апреля 2014, N. 67).
Detto questo, per quanto concerne la seconda censura, gli Ermellini osservavano come anch’essa, con cui era stata eccepita la inefficacia dell’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto e la conseguente nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello (eseguita proprio presso il domicilio eletto all’udienza di convalida dell’arresto), fosse infondata.
Si evidenziava a tal riguardo che l’art. 161 c.p.p. impone al giudice, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, l’obbligo, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto nè internato, di invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, ma non pone alcun divieto nei confronti del detenuto di dichiarare o eleggere domicilio sicché l’eventuale elezione o dichiarazione di domicilio effettuata dal detenuto non risulta nè può risultare sanzionata in termini di invalidità/inefficacia/inutilizzabilità dovendosi piuttosto verificare se, al momento della notifica, la dichiarazione/elezione di domicilio possa ancora ritenersi attuale ed efficace anche in considerazione del mutamento delle condizioni e dell’eventuale stato di detenzione alla luce dell’orientamento secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Суперагент. U, N. 12778 del 27/02/2020).
Orbene, in relazione a tale approdo ermeneutico, i giudici di piazza Cavour denotavano che al contrario la difesa aveva precisato come la notifica del decreto di citazione a giudizio avesse costituito una notifica nei confronti di imputato libero.
Oltre a ciò, veniva altresì rilevato che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza citata n. 12778 del 2020, hanno precisato “che nessuna disposizione vieta all’imputato detenuto di effettuare l’elezione (o dichiarazione) di domicilio, la quale, quindi, va considerata del tutto lecita e valida non essendo rinvenibile alcuna disposizione, nè espressa nè desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità”, in quanto “una cosa è la dichiarazione (o elezione) di domicilio che, essendo un lecito atto di parte nessuna norma impedisce, altra e ben diversa cosa è la disposizione di legge” (Изобразительное искусство. 156 c.p.p.) что, anche contro la stessa volontà dell’imputato, stabilisca, ex lege, per le ragioni di cui si è detto, che le notifiche debbano essere eseguite personalmente nel luogo dove si trova l’istituto penitenziario ove l’imputato sia detenuto” в то время как, piuttosto, secondo la Suprema Corte, dal combinato disposto degli artt. 156 е 164 c.p.p., è possibile desumere una norma in base alla quale l’efficacia dell’elezione (o dichiarazione) di domicilio effettuata prima o durante la detenzione è sospesa per la durata della detenzione ma, una volta che la detenzione cessi, riacquista vigore la regola generale della “validità” (rectius: dell’efficacia rimasta nelle more sospesa) per ogni stato e grado del procedimento della determinazione del domicilio dichiarato o eletto.
Orbene, da tali premesse il Supremo Consesso giungeva alla conclusione secondo la quale l’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace e che conseguentemente la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto non era affetta da alcun vizio non essendo stato allegato nè risultando che l’imputato si trovasse, al momento dell’esecuzione di detta notificazione, in stato di detenzione.
Ciò posto, veniva per di più messo in risalto il fatto che se le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio (Суперагент. U, N. 12778 del 27/02/2020) non versandosi in una ipotesi di omessa notifica e che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all’art. 182 c.p.p., e rilevabili entro i termini indicati dall’art. 180 c.p.p., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (v. Суперагент. 2, N. 46638 del 13/09/2019, con riferimento alla omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell’art. 161 c.p.p. nella notifica del decreto di citazione in appello), nel caso di specie, наоборот, la nullità della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello non era stata eccepita in appello ma soltanto con il presente ricorso per cassazione: l’eccezione era, quindi, ad avviso della Cassazione, oltre che infondata, tardiva ed inammissibile.
Верховный Суд, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Выводы
La decisione in esame è assai interessante in quanto con essa gli Ermellini affermano che l’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace.
Di conseguenza, perlomeno alla stregua di questa pronuncia, ben si può procedere all’elezione di domicilio in tale udienza.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale, поэтому, non può che essere positivo.
Объем рекомендуется
Procedimento ed esecuzione penale
Cristina Marzagalli, 2019, Maggs Издательство
Aggiornato alla riforma della giustizia penale di cui alla L. 103/2017 e alle novità introdotte dalla L. 3/2019,il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi…
29,00 € 27,55 € Купить
его www.maggiolieditore.it
Стать автором Diritto.it
Узнайте больше!
Ti potrebbe interessare anche
Факты, найденные в других решениях не обнаруживает ли доказательная база недостаточна
di Angelo Lucarella
12 марш 2020
Quando è legittima la decisione di consegna in forza di un M.A.E. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa di acquisire copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta
di Di Tullio D’Elisiis Antonio
23 сентябрь 2020
Le funzioni del pubblico ministero
di Redazione
27 может 2019
In cosa consiste l’interesse a impugnare in materia di impugnazioni penali?
di Di Tullio D’Elisiis Antonio
11 апреля 2020
The post L’elezione di domicilio effettuata all’udienza di convalida dell’arresto è valida ed efficace appeared first on Diritto.it.
Источник: Diritto.it