Legittima difesa, disciplina giuridica e recenti modifiche
статья 52 del codice penale, rubricato “legittima difesa”, recita
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
б) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
La legittima difesa è una giustificazione prevista dal nostro ordinamento per giustificare, e di conseguenza, non punire, chi, al fine di salvare se stesso o altri da uno stato di pericolo, agisce in prima persona, senza attendere aspettare che lo facciano le autorità competenti.
In caso di violazione di domicilio (Изобразительное искусство. 614 č.p.):
quando un terzo estraneo si introduce in un’ abitazione, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo dove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, contro la volontà, espressa o tacita, dei legittimi proprietari. O si introduce clandestinamente o con l’inganno, chi utilizza un’arma in difesa di se stesso non è punibile per legittima difesa, purché il ladro non stia fuggendo e sempre che ci sia un pericolo di aggressione del diretto interessato o dei suoi cari.
Al fine di evitare reazioni spropositate, il legislatore ha previsto il principio della proporzione tra l’offesa e la difesa (legittima), in applicazione del quale se il ladro entra dentro casa disarmato, il proprietario non gli può sparare, altrimenti sarebbe processato per omicidio.
Una prima e fondamentale modifica è stata l’introduzione nel testo della norma di altri casi (espressi) che escludono la punibilità del cittadino.
Quando reagisce a un’aggressione notturna.
Quando reagisce all’introduzione di un terzo in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, oppure con intimidazione o con inganno.
Il secondo cambiamento sta nell’eccesso di legittima difesa.
La norma attuale sulla legittima difesa prevede espressamente il limite della proporzione tra offesa e reazione, comportando che se la reazione fosse eccessiva (ad esempio sparare a un uomo credendo che sia armato e non lo è) la vittima del furto in abitazione risponderà di omicidio colposo (anche se non aveva quella intenzione) (Изобразительное искусство. 55 č.p.). La condanna non sarà automatica ma verrà valutata dal giudice che terrà conto delle circostanze nelle quali è avvenuto il reato.
La recente norma sulla legittima difesa, prevede che “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”.
Questo comporta una maggiore tutela per chi viene aggredito e, sentendosi in pericolo, non riesce a prevedere che cosa gli possa accadere, e alcune volte, reagisce in modo spontaneo.
L’assistenza legale della vittima che sarà posta a carico dello Stato se ne sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.
Se si introduce un ladro in casa e, spaventato per l’incolumità dei suoi figli, il proprietario reagisce sparando con un’arma da lui detenuta legalmente sarà più tutelato dallo Stato. Il principio di proporzione tra offesa e difesa resta fermo ma la legge consentirà di superarlo se la reazione deriva dal turbamento psichico determinato dall’evento.
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