Le spese straordinarie di mantenimento dei figli a carico dei genitori separati o divorziati
Quando due coniugi si separano o divorziano, si deve stabilire in che modo dividere tra loro le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli.
Queste spese non essendo prevedibili non possono essere considerate prima che insorgano e non sono neanche facili da definire.
A questo proposito ci si chiede se il mantenimento di uno studente universitario fuori sede, che comporta notevoli costi, rientri in questa voce.
Si deve cercare di capire quali sono le spese straordinarie di mantenimento dei figli, e di come le stesse debbano essere computate nel determinare l’assegno di separazione o di divorzio.
I giudici spesso considerano il fatto che le esigenze dei figli crescono con l’aumentare dell’età e riconoscono un ammontare più consistente in favore dei ragazzi che, anche se sono diventati maggiorenni, non sono economicamente autonomi, avendo ancora bisogno dell’aiuto dei genitori per provvedere alle loro esigenze.
Questo non basta a dirimere le controversie che possono nascere tra gli ex coniugi, perché a volte si presentano spese imprevedibili e imponderabili, che superano l’importo dell’assegno stabilito nel provvedimento di separazione, o di divorzio.
In simili casi si deve individuare chi tra i due genitori le debba sostenere e in quale percentuale.
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Il mantenimento dei figli come dovere giuridico
In che modo si determina l’assegno di mantenimento dei figli
L’incidenza delle spese straordinarie sul mantenimento
Quali sono le spese straordinarie?
1. Il mantenimento dei figli come dovere giuridico
Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se sono nati fuori dal matrimonio, è sancito all’articolo 30 della Costituzione e all’articolo 147 građanskog zakona.
Se i genitori si separano, l’articolo 337 ter del codice civile prevede che sia il giudice a determinare “la misura e il modo con il quale ognuno di loro deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.
Il giudice, in questa delicata fase della separazione coniugale, deve stabilire l’ammontare del contributo di mantenimento e il coniuge obbligato a pagarlo, ma può anche prendere in considerazione gli accordi precedenti tra i genitori in questo senso, se non sono contrari all’interesse dei figli.
L’importo dell’assegno può essere ricalcolato, al rialzo o al ribasso, in seguito al divorzio, se le condizioni economiche sono nel frattempo cambiate, se siano aumentate le esigenze dei figli, oppure se sono venute meno perché sono diventati i maggiorenni e hanno raggiunto l’indipendenza economica.
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2. In che modo si determina l’assegno di mantenimento dei figli
članak 337 ter del codice civile sancisce il fondamentale “principio di proporzionalità” che deve essere adottato nei provvedimenti relativi ai figli e dispone che:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Quando la coppia di coniugi si separa o divorzia, il giudice stabilisce che venga corrisposto un assegno periodico rivolto al mantenimento dei figli, che viene determinato nell’importo, e in seguito aggiornato in base agli indici Istat, considerando determinati parametri:
Le attuali esigenze di vita e di crescita dei figli.
Il tenore di vita del quale godevano i figli quando i loro genitori erano sposati.
I tempi di permanenza stabiliti presso il genitore collocatario, quello con il quale i minori vanno ad vivere, e l’altro.
Le risorse economiche dei genitori, in base ai loro rispettivi redditi e disponibilità patrimoniali.
I compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore, ai quali viene assegnata una “valenza economica”.
3. L’incidenza delle spese straordinarie sul mantenimento
L’importo dell’assegno di mantenimento per i figli viene fissato in relazione alle spese ordinarie e facilmente preventivabili, mentre le spese straordinarie restano escluse dall’ammontare prestabilito. Per considerare la possibilità di insorgenza di queste spese straordinarie, i giudici, nel provvedimento che stabilisce le condizioni di separazione prevedono, di solito, un pari contributo di entrambi i genitori al loro sostenimento, di solito nella misura del 50% ognuno, o in una diversa quota che dipende dalle capacità economiche degli ex coniugi, sino in alcuni casi, a doverle addossare per intero ed esclusivamente a uno di loro
Anche dopo la separazione dei coniugi o il loro divorzio, l’articolo 337 ter del codice civile impone che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
Se i due genitori non dovessero essere d’accordo la decisione ritorna a al giudice.
I coniugi, nonostante siano separati o divorziati, dovrebbero preventivare e risolvere le questioni relative alle spese straordinarie necessarie per i loro figli, evitando il più possibile le decisioni unilaterali, assunte da uno dei genitori all’insaputa dell’altro, e i conseguenti conflitti da risolvere in sede giudiziaria anche per il rimborso di chi ha pagato spese che non erano state concordate.
4. Quali sono le spese straordinarie?
L’ordinanza del 15/12/2021 n. 40281 della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle che, “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
La decisione della Suprema Corte era relativa a un disaccordo sorto tra due ex coniugi per la ripartizione delle spese di mantenimento di un figlio studente universitario fuori sede, le quali non sono state ritenute straordinarie, anche perché l’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge obbligato era stato incrementato in sede di divorzio, a 700 euro mensili rispetto ai 500 euro precedenti in considerazione delle stesse.
In relazione a questo principio, si possono considerare spese ordinarie quelle necessarie alle normali esigenze di vita dei figli e spese straordinarie quelle che hanno il carattere dell’eccezionalità.
Rientrano nelle spese straordinarie anche quelle per il conseguimento della patente di guida, per la frequenza di corsi di formazione o di specializzazione e per l’acquisto di un computer, di un ciclomotore o di un’autovettura per i figli maggiorenni.
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