Le prove nuove nel giudizio di appello

Prove nuove: sono ammissibili nel giudizio di appello?
Questo contributo è tratto da

Le prove nel processo civile
Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr, 2020, Maggs Izdavač
L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.
La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in

32,00 € 27,20 € kupiti

njegova www.maggiolieditore.it

Nel giudizio ordinario di appello, il regime delle prove incontra limiti molto precisi: prema članku 345 c.p.c., non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
članak 345, zarez 3 c.p.c. – nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 18.6.09, rimasta in vigore sino a settembre 2012 – prevedeva la possibilità di ammettere la produzione di documenti nuovi in appello se ritenuti «dispensabili ai fini della decisione della causa». La modifica del comma 3, operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 rujan 2012 (SEZ. II, poslao. n. 6590, 14.03.2017, rv. 643372).
posebno, per effetto della citata novella, il testo dell’art. 345, zarez 3, c.p.c. è stato modificato sopprimendo le parole «(… salvo) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero …». In sostanza, è venuta meno l’ipotesi della indispensabilità della prova e l’unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile è costituito da una «causa non imputabile» alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore.
È necessario ricordare che tale possibilità è venuta meno in appello solo nel giudizio di cognizione ordinario, mentre è ancora possibile negli appelli relativi a sentenze emesse nell’ambito del processo del lavoro e nel procedimento sommario, dove è tuttora ammessa la deduzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il giudice d’appello li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Tratteremo in seguito del concetto di indispensabilità ai fini del decidere.
Per tutti i riti, resta la possibilità della prova disponibile d’ufficio, il cui espletamento può essere sollecitato anche per la prima volta in appello (come nel caso in cui il giudice d’appello valuti la necessità di sentire un testimone c.d. di riferimento).In questo contesto, alcuni casi “limite” sono stati individuati dalla giurisprudenza per tracciare la linea di confine del divieto di cui all’art. 345, zarez 3, c.p.c.

I documenti successivi alla sentenza di primo grado
Un altro tema rilevante è quello relativo ai documenti formatisi prima della pronuncia della sentenza di primo grado ma dopo i termini di decadenza previsti per il giudizio di primo grado ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. La giurisprudenza pare ritenere che tali documenti si possano produrre in sede di appello: «In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d’appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione». Ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d’appello, u skladu s člankom. 345, zarez 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell’art. 92 c.p.c. (Cass. CIV., 16.9.2011, n. 18962).
Potrebbe interessarti anche La prova scritta nel procedimento monitorio
Diverso il caso di documenti di provenienza di parti terze venuti in possesso della parte in causa dopo la precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e che, quindi, non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado, ma che la parte che intende avvalersene avrebbe potuto procurarsi in tempo utile. La previsione di cui all’art. 345, zarez 3, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 46, zarez 18, od l. 18 lipanj 2009, n. 69, che vieta – di regola – la produzione in appello di nuovi documenti, allude non solo a quelli tipici (scritture private, atti pubblici, itd), che hanno un’efficacia probatoria determinata dalla legge, ma anche a documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica (Cass. CIV., ord. n. 17612 del 18 srpanj 2013). Tali documenti sono dunque inammissibili e la sentenza di primo grado formatasi sulla base di essi è viziata di nullità.
Questo contributo è tratto da

Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!

Ti potrebbe interessare anche

L’esecuzione forzata, in che modo si avvia?

di Concas Alessandra
11 listopad 2018

Preventivna tehnička procjena i sporovi o industrijskom vlasništvu

di Redazione
19 rujan 2019

Pignoramento: chi decide in merito?

di Concas Alessandra
9 listopad 2018

I confini tra mutatio ed emendatio libelli: si pronunciano le SS.UU.

di Redazione
28 rujan 2018

The post Le prove nuove nel giudizio di appello appeared first on Diritto.it.
Izvor: Diritto.it