Le modifiche al procedimento amministrativo
I diversi provvedimenti governativi ed i decreti-legge adottati per far fronte all’emergenza ed al rilancio del Paese, hanno dato luogo a numerose modifiche procedimentali, delle attività svolte e dei servizi erogati dalle Amministrazioni. En particulier, la Legge 120/2020 ha convertito in legge il Decreto-legge semplificazioni apportando talune modifiche al procedimento amministrativo.
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Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (le soin de), 2019, Editeur Maggs
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Le modifiche strutturali al procedimento amministrativo
article 12 du D.L. semplificazioni n. 76/2020 come convertito in legge n.120/2020 rivede il procedimento disciplinato dalla Legge 241/1990 ponendosi l’obiettivo di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa al fine di rilanciare l’economia del Paese duramente colpita dall’emergenza epidemiologica.
Per tale motivo il D.L semplificazioni prevede, unitamente ad altre misure, alcune modifiche alla L.241/1990 volte a dare tempi certi di conclusione del procedimento.
En particulier, all’articolo 2 la loi 241/90, dopo il comma 4, viene inserito il 4–bis, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 Décret Législatif 28 Août 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo”.
Inoltre, è stato introdotto un regime di inefficacia per taluni atti adottati fuori termine, en particulier, si prevede l’inefficacia per alcuni provvedimenti assunti dopo i termini di legge. All’articolo 2 la loi 241/90, dopo il comma 8, è inserito l’8-bis, il quale prevede che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -à , virgule 2, lettre c) , 17 -à , paragraphes 1 e 3, 20, virgule 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 – ter , virgule 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, virgule 3 e 6 -à , adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
Viene, aussi, posta particolare attenzione al digitale. Per quanto attiene alla comunicazione di avvio del procedimento gli articolo 3,5 e 8 la loi 241/1990 sono modificati adeguandosi alla normativa contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale. È stato integrato il contenuto obbligatorio della comunicazione di avvio del procedimento, il quale deve contenere anche il domicilio digitale dell’amministrazione. Il procedimento amministrativo in verità era già modificato nella pratica operativa dal Codice dell’Amministrazione Digitale, donc, non si tratta di un’assoluta novità, Toutefois, in questo caso viene recepito tale adempimento nella L.241/1990, che come noto è la Legge che disciplina il procedimento nella sua unità.
Per quanto attiene alla partecipazione, in ambito di comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza di parte l’articolo 12 du D.L. semplificazioni disciplina un caso di sospensione del procedimento, prevedendo che “la comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”.
Il legislatore sollecita, enfin, un grande utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni, introducendo una misura di semplificazione del tutto straordinaria prevista nel decreto rilancio per i procedimenti legati all’emergenza COVID, che si espone nel prossimo paragrafo, ed estendendo tale misura con il D.L. semplificazioni anche agli altri procedimenti determinando una modifica permanente dell’art. 18 la loi 241/1990, a cui è stato aggiunto un comma, che quasi simile alla norma appena vista, prevede, che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 Décembre 2000, n. 445.
Le modifiche, legate all’emergenza, al procedimento amministrativo
Oltre alle modifiche strutturali, volte a permanere nel tempo, le normative emergenziali introducono talune modifiche strettamente legate all’emergenza, volte dunque a far fronte all’immediato. I decreti semplificazioni e rilancio dettano talune disposizioni emergenziali, emanate cioè per rispondere al problema contingente collegato alla emergenza sanitaria e volti a limitare i possibili effetti negativi in ambito economico.
I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990 adottati in relazione all’emergenza Covid-19 possono essere annullati d’ufficio entri il termine di 3 mesi in deroga all’articolo 21 nonies comma 1. Il termine decorre dall’adozione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio.
Ne caso in cui l’attività del privato sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990 il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni.
Il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso nelle ipotesi di cui all’art. 17 bis o di cui all’articolo 14 bis e 14 ter della legge 241 la 7 Août 1990.
article 264 du D.L. rilancio pone in essere una “liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”, che si pone l’obiettivo di garantire “la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19”. Il legislatore, come detto, sollecita un grande utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni che devono sostituire tutti i documenti fatto salvo quelli che servono per la normativa antimafia, prevendendo, en particulier, che “nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefìci economici comunque denominati, [...] in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Décembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa”.
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