Le modalità di distinzione dei tipi di società

Non è infrequente, al contrario si può affermare che accada abbastanza spesso, che per svolgere un’attività di carattere economico, più soggetti si accordino tra loro e mettano in comune i capitali da investire e le competenze necessarie, procedendo alla formazione di una società.
All’atto della costituzione, i soci devono stabilire quale tra le società disciplinate dal legislatore, risponda meglio alle loro esigenze in relazione all’organizzazione, alla responsabilità e agli scopi da realizzare.
La differenziazione si basa su l’oggetto che si intende perseguire e il diverso grado di responsabilità dei soci.
In relazione al primo elemento, il codice civile fa una distinzione tra le società commerciali e le società non commerciali e in relazione al secondo distingue tra società di persone e società di capitali.
Le modalità di divisione, in che modo si suddividono le società in relazione all’oggetto
In relazione allo scopo sociale, le società si suddividono in due categorie:
Società commerciali, soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese che possono esercitare:
un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
un’attività intermediaria nella circolazione di beni;
un’attività di trasporto per terra, acqua o aria;
un’attività bancaria o assicurativa;
altre attività ausiliarie delle precedenti (art. 2195 c.c.).
Società non commerciali, che esercitano attività economiche non commerciali come ad esempio quelle agricole o quelle professionali,
In base al diverso grado di responsabilità dei soci, le società si distinguono in:
Società di persone, dove, per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci con il loro patrimonio personale se quello sociale non dovesse bastare (autonomia patrimoniale imperfetta).
Società di capitali, per le quali obbligazioni rispondono le società senza nessuna ingerenza dei soci, che hanno una responsabilità limitata verso i creditori relativa al capitale sociale sottoscritto (autonomia patrimoniale perfetta).
In caso di perdita o di fallimento, i creditori si possono rivalere esclusivamente solo sul patrimonio sociale.
Le società di persone
Sono società di persone le:
Società semplici (Ss), che hanno come caratteristica quella di esercitare un’attività di impresa commerciale.
Questa forma societaria viene utilizzata per l’esercizio di attività agricole, di attività professionali in forma associata oppure per la gestione di patrimoni immobiliari.
Società in nome collettivo (Snc), che possono esercitare sia attività economiche non commerciali sia attività d’impresa commerciale.
La costituzione di questo tipo può avvenire con atto pubblico, vale a dire redatto da un notaio, o con scrittura privata autenticata, redatta dalle parti e autenticata da un pubblico ufficiale.
Società in accomandita semplice (Sas), dove i soci vengono distinti in soci accomandanti, che apportano il capitale e limitano la loro responsabilità alla quota conferita e soci accomandatari, che oltre al capitale apportano anche il loro lavoro e assumono una responsabilità illimitata e solidale.
Le caratteristiche delle società di persone
Le società di persone non hanno personalità giuridica.
Questo significa che non sono dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci e presentano un’autonomia patrimoniale imperfetta
I soci hanno una responsabilità:
Illimitata, che oltre alla società anche loro rispondono per i debiti societari con il loro patrimonio personale, presente e futuro.
Solidale, dove, il creditore della società si può rivolgere ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l’adempimento dell’intera obbligazione rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.
Nelle società di persone:
A ogni socio spetta il potere di amministrare la società, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, come ad esempio nelle Sas laddove l’amministrazione compete ai soci accomandatari.
Se i soci volessero trasferire la loro quota di partecipazione, devono avere il consenso degli altri, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. Nell’ipotesi di successione, gli eredi hanno un diritto di credito che equivale al valore della quota societaria caduta in successione. Possono entrare in società solo se hanno il consenso degli altri soci, ad eccezione dell’ipotesi di una quota di un socio accomandante.
Le società di capitali
Le società di capitali si suddividono in:
Società a responsabilità limitata (Srl), che si costituiscono con atto pubblico, al quale può essere allegato uno statuto che regola il funzionamento degli organi sociali.
Nei 30 giorni successivi all’atto costitutio deve essere iscritta al Registro delle imprese territorialmente competente in base alla sede sociale.
Hanno di solito un capitale sociale minimo obbligatorio di 10.000 euro.
Società unipersonali a responsabilità limitata, che sono state introdotte nel nostro ordinamento in esecuzione di una normativa dell’UE (D. Décret. n. 88 la 3.03.1993, in conformità alla Direttiva Comunitaria n. 667 la 1989).
Oggi è possibile costituire Srl con un unico socio che usufruisce di una limitazione di responsabilità a condizione che non sia persona giuridica (ad esempio una Spa non può essere socio unico di una Srl unipersonale) o socio unico di altre società di capitali, abbia effettuato i conferimenti dal loro patrimonio al patrimonio sociale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e abbia fatto constatare nei modi dovuti la unipersonalità della Srl al Registro delle imprese della Camera di commercio competente nel territorio di appartenenza.
Società semplificate a responsabilità limitata, la quale costituzione deve avvenire con atto pubblico che andrà depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese. Ù
Il capitale sociale minimo deve risultare compreso tra 1 euro e 10.000 euro e deve essere sottoscritto e interamente versato in denaro all’organo amministrativo all’atto della costituzione.
Società per azioni (Spa), il quale capitale sociale minimo non può essere inferiore a 50.000 euro.
Non viene suddiviso non in quote ma in azioni (titoli di credito liberamente acquistabili e vendibili sul mercato).
Société en commandite par actions (Sapa), che presentano caratteristiche sia delle Sas (soci accomandatari amministratori e illimitatamente responsabili degli obblighi sociali) sia delle Spa (le quote sono rappresentate da azioni e la disciplina per il funzionamento è simili a quello delle Spa).
Le caratteristiche delle società di capitali
Le società di capitali hanno personalità giuridica.
Risponde delle obbligazioni esclusivamente la società, non i soci, che hanno una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo nessuna responsabilità personale, neanche in via sussidiaria, per le obbligazioni sociali ad eccezione di alcune specifiche ipotesi.
In relazione all’amministrazione delle società di capitali, i soci non hanno un potere diretto ma possono esprimere il loro voto in assemblea e partecipare alla nomina degli amministratori e dei sindaci.
I soci possono essere nominati amministratori.
Gli organi delle società di capitali sono:
L’assemblea, che decide sulle questioni più importanti.
Gli amministratori, ai quali spetta la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale.
I sindaci, che controllano e vigilano sull’attività degli amministratori.
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