Le modalità dell’importo dell’assegno di mantenimento dei figli
Quando da una coppia nasce un figlio dovere dei genitori è mantenerlo sino a quando, anche se raggiunta la maggiore età, non diventa autonomo dal lato economico.
Questo dovere, che deriva dalla Costituzione, vale per le coppie sposate, per quelle di fatto, per quelle conviventi e per quelle separate.
Quando si diventa genitori ci si impone il dovere giuridico di prestare le proprie attenzioni ai figli.
Un dovere la quale mancanza viene sanzionata penalmente ed è passibile di denuncia.
Non va bene che a farsi carico delle spese per i figli siano esclusivamente il padre o la madre, il peso economico deve gravare su entrambi.
A questo proposito ci si è chiesti, chi decide il mantenimento dei figli?
La risposta è alla base dei procedimenti di separazione e divorzio.
La questione investe anche le coppie che convivono e quelle che non hanno mai convissuto.
Un chemin vers la conquête de ses droits
Quando si deve iniziare a pagare il mantenimento per i figli?
In che cosa consiste il mantenimento dei figli?
Il mantenimento dei figi da chi viene deciso?
In che modo si determina l’ammontare del mantenimento dei figli?
1. Quando si deve iniziare a pagare il mantenimento per i figli?
L’obbligo di mantenere i figli deriva dalla loro nascita e scatta dal primo giorno di vita del minore.
I genitori, anche non sposati, devono mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stabilisce sia l’articolo 30 della Costituzione sia l’articolo 148 le Code civil, norma, che formalmente è relativa esclusivamente ai coniugi e si applica a qualsiasi tipo di coppia.
Nessuno dei coniugi può essere esonerato dal mantenimento dei figli, neanche con il consenso dell’altro, perché non si tratta di un suo diritto ma di un diritto del figlio, oppure in caso di decadenza dalla potestà genitoriale.
Lo stesso figlio, diventato maggiorenne, lo potrebbe citare davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni economici che derivano dall’avere vissuto con il reddito di un genitore, con conseguente perdita di chance formative, educative e d’istruzione.
L’obbligo è sempre relativo ai figli minori, ma si estende anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, vale a dire, coloro che, non per loro colpe, non siano ancora in grado di mantenersi da sé per via dell’assenza di un lavoro e coloro che sono affetti da handicap grave.
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2. In che cosa consiste il mantenimento dei figli?
L’assegno di mantenimento per i figli ha due componenti.
La prima è costituita da un assegno periodico, di solito annuale, di prole, ed è costituito da un contributo per le spese relative al vitto, all’alloggio, all’istruzione, alla vita di relazione, alle necessità che si presentano ogni giorno e che possono essere previste in anticipo e predeterminate nell’ammontare.
L’assegno in questione viene corrisposto ogni mese.
La seconda componente è costituita da un assegno da versare una tantum, in occasione delle spese straordinarie, quelle impreviste e imprevedibili.
Sono ad esempio quelle relative ai viaggi, tasse scolastiche o universitarie, corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le sedi universitarie, e altro.
Alcune delle spese straordinarie vanno prima concordate dai genitori, per avere il diritto al rimborso
Ad esempio l’iscrizione a scuole private, corsi di specializzazioni, gite scolastiche con pernottamento.
Altre spese straordinarie non hanno bisogno di un accordo preventivo tra genitori per via della loro necessità.
Si ha il diritto al rimborso anche una volta sostenute se prima non concordate.
Ad esempio, rette della scuola dell’infanzia, libri di testo scolastici, e altro.
Si legga anche:
-L’assegno di mantenimento modificato;
-Proposta di legge: l’assegno di mantenimento potrebbe non essere per sempre
3. Il mantenimento dei figli da chi viene deciso?
All’inizio è compito dei genitori trovare un accordo per determinare l’assegno di mantenimento per i figli, accordo che non può mai andare a danno degli stessi, ad esempio con un importo irrisorio.
Le parti si accordano sulle modalità di mantenimento, di solito prevedendo un assegno periodico e regolando il pagamento e la ripartizione delle spese straordinarie.
Nell’accordo, che deve essere scritto e la quale stesura di solito, anche se non è obbligatorio, viene lasciata agli avvocati, bisogna indicare:
L’ammontare dell’assegno ordinario mensile e le modalità di pagamento.
Quali sono le spese straordinarie, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota, di solito in proporzione ai rispettivi redditi, e le modalità del pagamento. Prima di sostenere alcune spese straordinarie un genitore è obbligato a consultare l’altro.
Rappresentano eccezioni le spese urgenti o necessarie, con il rispetto della reciproca informazione.
I genitori possono prevedere un patto in forza del quale uno dei due trasferisce o si impegna a trasferire in favore dei figli la piena proprietà di uno o più beni immobili o mobili.
Ad esempio un conto deposito o titoli obbligazionari.
Le parti si possono accordare per il mantenimento dei figli prevedendo il pagamento di una somma di denaro in un’unica soluzione, cosiddetto pagamento una tantum.
In simili casi, il pagamento dell’importo soddisfa le esigenze ordinarie per la prole.
Si tratta di una modalità poco utilizzata, anche a causa dell’imprevedibilità del tempo per il quale i figli avranno diritto al mantenimento, che è legato alla loro incapacità economica e potrebbe superare, anche di molto, je 18 âge.
Se i genitori non trovano un accordo, dovrà essere il giudice a decidere il mantenimento dei figli, su ricorso di uno dei due o di entrambi.
Il Tribunale, di solito, dispone il pagamento periodico di un assegno, disciplinando lo stesso e la ripartizione delle spese straordinarie.
L’importo delle spese ordinarie viene determinato in misura annua, frazionato in 12 mensilità, che va pagato anche per quelle parti dell’anno nelle quali i figli vanno a vivere dal genitore non collocatario.
Per trasferire la decisione al giudice è necessario avviare un autentico giudizio civile attraverso il proprio avvocato.
In presenza di separazione o divorzio, il giudice adotta i provvedimenti relativi ai figli minori in relazione ai loro interessi materiali e morali.
Quando il matrimonio viene meno la legge tutela i figli minorenni in modo che conservino se possibile l’ambiente, le abitudini, le consuetudini familiari, per non percepire eccessivamente il divario anche economico tra la nuova situazione e quella precedente alla separazione.
Anche quando il figlio è maggiorenne può esistere l’obbligo di mantenimento se non c’è l’autosufficienza economica o se è affetto da un handicap grave.
Sono validi gli eventuali accordi tra i genitori o tra il genitore obbligato e il figlio maggiorenne che diano atto della raggiunta autonomia economica del figlio.
La finalità è garantire ai figli il soddisfacimento delle esigenze primarie e un adeguato tenore di vita.
4. In che modo si determina l’ammontare del mantenimento dei figli?
Al mantenimento dei figli deve concorrere ogni genitore in proporzione alle rispettive capacità economiche.
I figli devono sempre godere dello stesso tenore di vita dei genitori, a loro non deve essere fatto mancare niente che il padre o la madre si possano permettere.
L’assegno di mantenimento assolve molteplici esigenze, non riconducibili all’esclusivo obbligo alimentare, estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione, sino a quando l’età degli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di attenzione e di educazione.
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