Le Isc: Istituzioni superiori di controllo

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Le Isc: Istituzioni superiori di controllo
la funzione di controllo quale premessa
Altre ragioni

1. Le Isc: Istituzioni superiori di controllo
Terminologie adoperate alla luce dei rapporti comunitari, degli affari internazionali le Isc sono le Istituzioni superiori di controllo e presenti in tutti i ventisette membri dell’Unione europea – Ue – (ad esempio).
Come detto le Istituzioni superiori di controllo sono, per l’appunto, addette all’esercizio della funzione di controllo.
Nel momento in cui esse possono essere denominate come Auditor, la funzione di controllo viene di conseguenza denominata Audit.
Gli Auditor possono distinguersi a seconda se siano provvisti anche di competenze giurisdizionali o meno e se siano Istituzioni monocratiche o collegiali nonché, infine, se arrivino o meno ad alcuni livelli di gestione.
L’oggetto della competenza degli Auditor e dell’Audit sono le risorse pubbliche nazionali e comunitarie e, quindi, il loro corretto impiego e flusso in entrata ed in uscita.
Importanza ne dà la Corte dei Conti europea quando dice che il controllo pubblico è parte integrante dei sistemi democratici.
E può essere viatico di fiducia dei cittadini e mezzo di sviluppo ulteriore di democrazie che già funzionano correttamente (1).
E’ chiaro che, come accennato più sopra, le Istituzioni superiori di controllo non sono e non potrebbero essere fenomenologia soltanto europea.
Trattasi di Auditor e Audit (gergo comunitario e internazionale) esterni agli apparati pubblici su cui si innestano gli stessi.
Per Istituzione superiore di controllo s’intende quella Istituzione pubblica di uno Stato o di una Organizzazione sopranazionale che, comunque designata, costituita o organizzata, esercita, in virtù della legge o di altri atti formali dello Stato o della Organizzazione sopranazionale, la massima funzione di controllo, finanziario di quello Stato od Organizzazione sopranazionale in maniera indipendente, avendo o meno competenza giurisdizionale (art.2 punto 2 St. Intosai – di seguito specificata – ) (2).
Tra le Istituzioni superiori di controllo (degli Stati facenti parte dell’Ue) ad esempio: la Francia con la Cour des comptes (art.47 – 2 della Costituzione della Repubblica francese) e la Germania con la Bundesrechnungshof (art.114,par.2 della Costituzione della Repubblica Democratica tedesca).

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Marco Zincani
Avvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., Autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

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2. La funzione di controllo quale premessa
Anche la pubblica funzione di controllo trova le figure giuridiche del coordinamento e della (sua) programmazione (non politica) interna ed esterna, in tal caso esterna e nel momento in cui, per questa si realizza la collaborazione orizzontale e verticale tra territori nazionali sovrani e istituzioni sovranazionali che impongono lealtà ed equità finalizzate al miglioramento dell’efficienza degli apparati pubblici e delle pubbliche istituzioni.
Tutte le nazioni sovrane debbono essere dotate di pubbliche istituzioni che esercitino i necessari controlli amministrativi (contabili) e modulate in base alle differenti forme di Stato e di Governo cui si riferiscono in assetto di sicura indipendenza da cui tragga anche la certa diversità che deve sussistere da quelli che sono i controlli amministrativi interni e gli apparati pubblici a cui questi ultimi ineriscono.
E’ chiaro che il modulo istituzionale da cui dipende tale funzione differisce da Ordinamento e Ordinamento ma degli aspetti similari ci sono.
La pubblica funzione di controllo necessita di idonee garanzie che si rinvengono nell’apprestamento delle funzioni normative interne ai territori nazionali sovrani ed esterne nell’ambito delle interazioni tra Stati e tra Stati ed Unione europea.
Tra queste si può dire che si punti sui dati dell’indipendenza e della rispondenza al Potere legislativo (i Parlamenti nazionali).
Si ripete, diversi sono i moduli approntati dalle nazioni sovrane.
Tanto si potrebbe pensare, ad esempio, ad una Istituzione di controllo indipendente che eserciti la sola funzione di controllo, quanto ancora si potrebbe pensare ad una Istituzione di controllo si ma attributaria anche di funzioni giurisdizionali, quanto ancora si potrebbe pensare, infine, ad una pubblica Istituzione (sempre con funzioni di controllo) dotata di poteri che siano nel contempo unica ed ultima prima istanza e/o primo impulso.
Rimanendo comunque indispensabili in tal senso i rilevanti dati poc’anzi riportati.
Il controllo e la sua pubblica funzione possono vantare nell’ambito dei propri e rispettivi Ordinamenti, al pari degli altri istituti del diritto, sia ragioni storiche che matrici costituzionali ed ora, anche radicamenti oltre-confine.
Inoltre l’oggetto della sua funzione ovvero la regolarità dei conti pubblici può scorgere presidi non solo normativi ma anche costituzionali assurgendo, quindi, a principio a sé che trova esplicitazioni di vario genere delle carte costituzionali e che si rifanno però, per l’appunto, all’unitario principio di cui trattasi.
E perciò le Istituzioni pubbliche di controllo necessitano sia della dovuta indipendenza (dagli altri Poteri dello Stato) e sia della altrettanto necessaria relazione con i Parlamenti nazionali (espressione questi ultimi del principio della sovranità popolare ed alla luce di questo).
Mentre lo stesso, il controllo e la sua pubblica funzione deve avere determinate connotazioni.
In proposito la Dichiarazione di Lima (Perù, 1977) sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche spiccato al IX Congresso Internazionale delle Istituzioni Superiori di Controllo dice che il controllo deve essere preventivo e successivo, oltre che interno deve essere anche esterno.
Deve essere ancora di legittimità, di regolarità e di gestione (я. Generalità – Sezioni 2,3 е 4).
Provvedimento emanato dall’Intosai (Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo),la Dichiarazione di Lima è una dichiarazione di principi in tema controllo e della sua pubblica funzione precisa e che fa eco a quanto detto confermando, per l’appunto, ciò che è la rilevanza della stessa funzione di controllo, delle Istituzioni pubbliche che la esercitano e dell’oggetto delle competenze menzionate.
Volendo essa garanzie d’ogni genere per la funzione di controllo che arrivino alla previsione nelle Carte costituzionali, all’indipendenza delle relative Istituzioni dagli altri Poteri dello Stato, al collegamento con i Parlamenti nazionali (come detto) alla, infine, esigenza di completezza della suddetta funzione.
Non tralasciando, inoltre, ciò che può far scaturire riflessioni e considerazioni sui pertinenti regimi di responsabilità (giudiziarie, amministrative e contabili) che possono essere presi seriamente in esame.
Già osservato (non in questa sede),la regolarità dei conti pubblici, il contenimento del bilancio (il bilancio) sono assurti a principi costituzionali a se stanti e quanto alle posizioni giuridiche soggettive anche le casse pubbliche possono vantare un vero e proprio diritto soggettivo nel momento in cui si aziona la macchina della giustizia che, in alcuni casi (in alcuni territori sovrani) prevede già, e non da ora, anche i corrispondenti regimi di responsabilità, come visti, i quali possono far fronte a lesioni patrimoniali in questo senso.
La rilevanza di tali principi, sostiene la Dichiarazione di Lima, avviene, la si ha nel momento in cui uno Stato supera, come del resto è avvenuto in parecchi casi, il tradizionale ambito finanziario per toccare ciò che la stessa Dichiarazione definisce settori socio – economici.
Il che fa sì che le previsioni delle singole Carte Costituzionali non riguardino solo alcuni profili anziché altri ma tutti quelli visti.
3. Altre ragioni
L’art.287 -3 terzo periodo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Parte VI – Disposizioni istituzionali e finanziarie; Titolo I – Disposizioni istituzionali; Capo I – Le istituzioni; Sezione 7 – La Corte dei Conti) prescrive che la Corte dei Conti europea e le Istituzioni superiori nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.
Quanto alla cooperazione con le organizzazioni internazionali tutte le Istituzioni superiori di controllo – Isc – (dell’Ue ad esempio) sono membri dell’Intosai.
Come appena visto vi sono, quindi, anche vincoli giuridici.
La cooperazione (a livello europeo ad esempio),avviene tramite il Comitato di contatto che riunisce periodicamente le Istituzioni superiori di controllo di vari Stati sovrani e la Corte dei Conti europea a fini di programmazione, pianificazione, coordinamento, confronto ma, anche verifica degli strumenti, rispetto delle linee guida, ulteriori verifiche di compatibilità e, infine, stato dei rapporti con le pertinenti Organizzazioni internazionali.
E, поэтому, per concludere, anche l’istituto del controllo ha trovato la sua collocazione comunitaria, internazionale e d’oltre – confine in ogni senso.
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Note

Corte dei Conti europea “L’Audit del settore pubblico nell’Ue”,eca.europa.eu,2022.
Intosai “Statuto dell’Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche”,Washington (Dc – Usa),1992.

BIBLIOGRAFIA
CORTE DEI CONTI EUROPEA “L’Audit del settore pubblico nell’Unione europea”,europa.eu,2022.
PROVVEDIMENTI SOVRANAZIONALI
INTOSAI ”Statuto dell’Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche”, Washington (Dc – Usa),1992.
INTOSAI “Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche”, Lima (Perù),1977.
 

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