Le foto dei figli minorenni sui social network
In Italia quando un ragazzo ha meno di 14 anni non può aprire un account su un social network, e non può neanche pubblicare fotografie sue, salvo il consenso dei genitori, in ottemperanza al Decreto Legislativo 101/2018 che ha recepito in Italia il regolamento Ue 679/2016 (Gdpr) e che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori, i quali devono attivare il profilo a loro nome, firmare le varie liberatorie e l’informativa sulla privacy, per decidere se e quando consentire al figlio minorenne di usufruire della piattaforma.
Le cose cambiano dopo i 14 Alter, momento nel quale la legge autorizza i minorenni a gestire un account social come vogliono e senza che i genitori lo possano impedire.
In relazione alla figura di educatori di padre e madre, dalla nascita sino alla maggiore età del figlio, sono possibili dei divieti.
Ci si chiede se il genitore possa pubblicare sul suo profilo, le foto del figlio senza il consenso del diretto interessato o dell’altro genitore.
La questione si pone in modo più marcato per le coppie separate o che hanno divorziato, dove i contrasti, più o meno futili, sono all’ordine del giorno.
Il ragazzo anche se minorenne, potrebbe negare il consenso alla pubblicazione su Facebook o su Instagram di immagini che lo ritraggano.
Non sempre i genitori possono avere l’ultima parola sulla possibilità di pubblicare sui social network la foto di un figlio.
Se litigano sull’opportunità di fare vedere l’immagine su Facebook e su Instagram, a decidere sarà il ragazzo, anche se dovesse essere minorenne.
Lo ha stabilito di recente il tribunale di Chieti con la sentenza 21/07/2020 n. 403/2020, che ha affidato a un 17enne la facoltà di negare il consenso ai suoi genitori per pubblicare delle sue fotografie on line.
Il giudice ha deciso di imporre ai genitori “di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell’interessato, entrato nel diciassettesimo anno di età”.
La decisione sulla pubblicazione delle foto dei figli quando i genitori litigano
Quando i genitori litigano in relazione a una determinata scelta da assumere nei confronti del loro figlio, spetta al giudice decidere quale delle due soluzioni sia la più conveniente per il minorenne.
Nel frattempo che decidono, sia il padre sia la madre si possono rivolgere al tribunale, in modo che stabilisca quale delle due posizioni sia più adatta agli interessi del figlio.
Lo dice l’articolo 316 der Code civil:
“In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.
Der Richter, una volta sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che ha compiuto i 12 anni e anche di età inferiore se capace di discernimento, pronuncia le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità della famiglia.
Se il contrasto resta, il giudice attribuisce il potere decisionale al genitore che, nel singolo caso, ritiene possa essere il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il giudice non fornisce una terza soluzione ma adotta quella che ritiene migliore tra quelle che gli vengono prospettate.
Secondo la recente sentenza del tribunale di Chieti, della quale si è scritto in precedenza, se i genitori litigano per le foto del figlio minorenne da pubblicare sui social network a decidere sarà lui stesso.
Il giudice ha in questo modo affidato al figlio di 17 anni la possibilità di negare ai genitori il consenso per la pubblicazione delle sue foto on line.
Nell’obbligo, che la legge prevede, di sentire il minore prima di prendere una decisione, il tribunale può dare massimo rilievo alla volontà del figlio, che è il diretto interessato.
I Minorenni da 14 e 17 Alter
Secondo la Suprema Corte di Cassazione si può parlare di “grandi minori” in relazione ai ragazzi che hanno raggiunto i 16 anni e in alcuni casi 14.
Hanno maggiori possibilità di decidere e orientare le loro scelte di vita, come il percorso di studi che vogliono intraprendere o delle loro aspirazioni.
Zum Beispiel, se lo desiderano possono interrompere il percorso scolastico, e con la cessazione dell’obbligo di svolgere attività lavorativa, a determinate condizioni, possono anche contrarre matrimonio, riconoscere figli, prestare il consenso al riconoscimento del genitore, accedere all’interruzione di gravidanza.
Sempre a 14 anni i figli sono responsabili dei reati commessi, e da quell’età scatta un potere maggiore di escludere i genitori dalla loro vita social.
Dopo i 14 anni i genitori non possono più monitorare l’attività social dei figli e non possono controllare che cosa fanno, né imporre le restrizioni con il parental control.
I genitori separati
Ci sono diverse pronunce dei tribunali che condannano un genitore separato per avere pubblicato sui social network delle foto del figlio senza chiedere il consenso dell’altro genitore.
L’accordo deve essere sempre congiunto e, in assenza di intesa, l’ultima parola spetta al giudice, che ordinerà che l’immagine venga cancellata in tutela della privacy del minorenne.
Nel 2013 Il tribunale di Livorno aveva prescritto l’eliminazione delle foto della figlia minorenne dal profilo Facebook della madre e la disattivazione del profilo della figlia.
Nel 2017 il tribunale di Mantova aveva ordinato a una madre di non inserire le foto dei figli e di rimuovere quelle pubblicate.
Il tribunale di Roma con un’ordinanza del 23 Dezember 2017, ha stabilito che il genitore che continua a pubblicare sui social network immagini e notizie relative alla vita privata del figlio, violando un precedente divieto dell’autorità giudiziaria, deve rimuovere le immagini e le notizie pubblicate e non farlo più in futuro.
Se si dovesse verificare un’inottemperanza, il giudice applicherà alla madre una sanzione di diecimila euro da versare al figlio, attraverso il tutore e al marito.
Secondo la sensenza 28/02/2018 n. 397 del tribunale di Siracusa, il padre non può pubblicare senza l’autorizzazione della madre le foto dei figli minori sui social network e deve rimuovere quelle che esistono.
Devono essere condivise le considerazioni della madre sul diritto alla privacy del minore e sui pericoli che si verifichi una gestione delle foto da parte di terzi.
Sono aspetti relativi all’educazione dei figli e si rende necessario un comune accordo da parte dei genitori.
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