Le fonti dell’ordinamento nazionale e l’ammissibilità delle leggi provvedimento
La presente trattazione descrive il sistema delle fonti del diritto nazionale, esponendo la questione dell’ammissibilità delle leggi-provvedimento.
Le fonti del diritto nell’ordinamento nazionale
Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti che l’ordinamento giuridico qualifica come tali attribuendo loro il potere di produrre norme giuridiche. Si distingue nella classificazione delle fonti tra le fonti di produzione, ovvero fonti del diritto idonee a produrre norme, e fonti di cognizione, ovvero strumenti attraverso i quali venire a conoscenza delle fonti di produzione. Ulteriore distinzione, inoltre si ha tra fonti atto e fonti fatto. Le prime sono atti scritti espressione della volontà di un soggetto, ente o organo cui l’ordinamento attribuisce il potere di produrre norme giuridiche; le seconde sono comportamenti umani o fatti socialmente rilevanti cui l’ordinamento attribuisce valenza normativa.
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La classificazione delle fonti
Nell’ordinamento nazionale tra le fonti fatto si annovera la consuetudine, ovvero il comportamento ripetuto nel tempo dalla maggior parte dei membri di un gruppo nella convinzione che la ripetizione di tale comportamento sia corretta.
Le fonti atto dell’ordinamento nazionale sono la Costituzione, le leggi costituzionali, la legge ordinaria dello Stato, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti parlamentari, i referendum parlamentari, gli statuti, le leggi regionali ed i regolamenti.
La Costituzione della Repubblica Italiana, in vigore dal 1° gennaio 1948, si caratterizza per essere un atto lungo, scritto e rigido: contiene i principi fondamentali della Repubblica, i diritti ed i doveri dei cittadini, le regole cardine dell’ordinamento della Repubblica e le disposizioni transitorie e finali.
Le leggi costituzionali si distinguono in leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; tali atti hanno il medesimo procedimento di formazione, disciplinato dall’articolo 138 della Carta costituzionale. Il procedimento prevede una prima fase d’iniziativa legislativa ed una fase costitutiva caratterizzata dalla necessità di doppia delibera conforme, tra le quali deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a 3 месяцы. Ed infine, il procedimento prevede la fase di integrazione dell’efficacia, la quale, se la legge è stata approvata con una maggioranza dei due terzi da entrambe le Camere, si conclude con la promulgazione e la pubblicazione della legge, mentre se la legge non viene approvata con tale maggioranza, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per consentire la possibilità di un eventuale Referendum.
La legge ordinaria dello Stato è l’atto normativo adottato mediante procedimento di formazione ordinario di cui agli artt. 70 -74 della Costituzione. La prima fase di formazione della legge è la fase dell’iniziativa, la quale consiste nella presentazione di una proposta o di un disegno di legge, da parte dei soggetti legittimati, ovvero il Governo, ciascun parlamentare, il CNEL, il corpo elettorale mediante la sottoscrizione da almeno cinquantamila elettori ed i Consiglieri regionali. Segue la fase preparatoria, la quale è svolta dalle Commissioni a cui è assegnato il disegno di legge e la fase deliberativa o costitutiva, nella quale il disegno di legge viene approvato da parte della Camera mediante uno dei tre distinti procedimenti, redigente, deliberante o ordinario. Infine, vi è la fase di integrazione dell’efficacia, che avviene mediante la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, il quale può rinviarla alle Camere oppure apporvi la firma e procedere così alla promulgazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con visto del Guardasigilli.
Talvolta, nel caso di riserva di legge, la disciplina di una materia può essere attribuita unicamente alla legge: si distingue tra riserva di legge assoluta, quando viene attribuita l’intera materia e riserva di legge relativa, quando la legge definisce le caratteristiche fondamentali, mentre le fonti secondarie intervengono ad integrazione.
Gli altri atti aventi forza di legge sono il Decreto-legge ed il Decreto legislativo.
Il Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge, i quali devono essere pubblicati e presentati alle Camere per la conversione. Le Camere si riuniscono entro cinque giorni per procedere alla conversione, la quale deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Se entro tale termine il decreto-legge non viene convertito, perde efficacia.
L’esercizio della funzione legislativa nel caso del Decreto legislativo viene, invece, delegata al Governo con determinazione di principi e criteri determinati, solo per un tempo limitato e per oggetti definiti.
Infine, tra le fonti di rango primario vi sono le leggi regionali. La potestà legislativa è affidata alle Regioni nel rispetto del criterio di riparto stabilito all’articolo 117 della Costituzione, che contempla il potere legislativo esclusivo dello Stato in determinate materie, la potestà legislativa concorrente Stato/Regioni in altre, infine la potestà legislativa residuale alle Regioni in tutte quelle materie che non rientrano nelle materie precedenti.
Tra le fonti di rango secondario rientrano i regolamenti dell’esecutivo, i quali sono atti formalmente amministrativi emanati da organi del potere esecutivo, sostanzialmente normativi in quanto dotati del carattere della generalità e dell’astrattezza. Vi sono differenti tipologie di regolamenti: di esecuzione, di attuazione, di organizzazione, indipendenti, di riordino e di delegificazione. Tali regolamenti possono essere governativi, ministeriali o interministeriali.
Infine, ci sono le fonti delle autonomie territoriali ed in particolare, i regolamenti regionali comunali e delle altre autonomie.
Le leggi-provvedimento
Tra le fonti di rango primario si annoverano le c.d. leggi-provvedimento, le quali sono atti aventi forza di legge che hanno la peculiarità di incidere su casi e destinatari determinati e non presentano le caratteristiche dell’astrattezza e della generalità.
Proprio tale peculiarità, e dunque l’avere le caratteristiche della personalità riguardo ai destinatari, la concretezza riguardo al contenuto e gli effetti eccezionali, in passato, ha creato dubbi circa l’ammissibilità di tale fonte. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in numerose casistiche, ha escluso tale inammissibilità, pur riservandosi uno stretto controllo di costituzionalità del rispetto del principio di ragionevolezza ed ha respinto la tesi della sussistenza della c.d. riserva di amministrazione. в частности, alcune leggi-provvedimento hanno superato sia le obiezioni di fondo collegate al principio di separazione di poteri sia quelle legate al sistema delle garanzie, in quanto il diritto di difesa del cittadino non viene annullato, ma si connota secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale; однако, il sindacato di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto legislativo sottoposto a controllo.
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