Le disposizioni legislative in merito alla violenza fisica dei genitori sui figli
Il “mestiere” del genitore potrebbe essere definito come uno dei più difficili al mondo.
Non si è mai sicuri se l’insegnamento impartito ai figli sia corretto, se l’educazione venga trasmessa utilizzando dei metodi adeguati, se l’acquisto di un determinato oggetto possa essere considerato controproducente nella crescita della prole.
Volume recommandé
Le tutele legali nelle crisi di famiglia
Michele Angelo Lupoi, 2018, Editeur Maggs
L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.
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Si può comprendere che simili impegni a volte provochino uno sviluppo difficile per il minore, a maggior ragione quando i genitori sono molto giovani, lontani da poterli considerare “maturi”, oppure non siano in grado di crescere un bambino in modo corretto.
A volte una simile inadeguatezza si può trasformare in aggressività, condannando i minori ad essere vittime di maltrattamenti che si consumano tra le mura domestiche.
In questa sede vedremo quali sono gli obblighi dei genitori e quali reati si configurano quando non vengono rispettati, per poi scoprire come fare causa ai genitori per violenza fisica, considerando sia l’aspetto civile sia quello penale della vicenda.
I doveri dei genitori nei confronti dei figli
Quando nasce un figlio, in capo ai genitori sorgono diverse responsabilità e obblighi legali.
La loro istruzione, la loro cura, la loro educazione (art.147 c.c.).
article 147 le Code civil, rubricato “doveri verso i figli”, lit:
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo.
I doveri non si consumano in un semplice obbligo di mantenimento economico, ma variano anche sotto altri aspetti di carattere sociale e in relazione al senso civico.
Il completo disinteresse da parte di un genitore nei confronti di suo figlio, al quale fa seguito la violazione del dovere di mantenerlo, educarlo e istruirlo, si presenta in contrasto con i diritti sanciti con stessa la Carta Costituzionale.
La tutela dei figli si spinge sino a prevedere che, se uno dei due genitori non possa, o non voglia, adempiere al suo dovere, l’altro si debba fare carico di fronte per intero alle esigenze del minore con il suo patrimonio e sfruttando in modo completo la sua capacità di lavoro.
In che cosa consiste l’obbligo di garanzia
Dai doveri relativi sorge per il genitore una posizione di garanzia in relazione alla tutela dell’integrità psichica e fisica del loro figlio.
In relazione a queste circostanze, il genitore deve impedire gli eventi che possano danneggiare la salute dei figli.
A questo proposito si dovrà attivare con iniziative idonee a fermare o porre adeguato rimedio ai comportamenti violenti di terzi, oppure anche dell’altro coniuge.
La garanzia deve comprendere qualsiasi atto che si possa ripercuotere sul bambino, comprendendo anche la violenza sessuale, e quando ci sia la conoscenza o conoscibilità dell’evento la possibilità oggettiva di impedire lo stesso.
Se non sia possibile ritenere che l’utilizzo della violenza da parte di terzi ai danni dei propri figli sia lecito, a maggior ragione non si può considerare lecito il comportamento violento diretto del genitore ai danni dei figli.
Un comportamento violento non può essere giustificato da un intento correttivo ed educativo, che faccia parte della concezione culturale della quale il genitore è portatore.
Il reato che si configura
Le violenze che i genitori commettono nei confronti dei figli integrano un autentico reato, le quali pene si differenziano secondo i modi con i quali viene consumato l’evento dannoso.
Se la violenza commessa è stata determinata con l’intento di educare, istruire, o vigilare sul proprio figlio, la pena prevista è della reclusione sino a sei mesi, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.
Più il danno è grave, più la pena diventerà alta, sino alla reclusione di otto anni, se con la violenza si dovesse causare la morte (art.571 c.p.).
Se la violenza non è legata all’intento di educare, istruire, o vigilare sul proprio figlio, la pena diventa più grave.
Il comportamento ricade nel reato di maltrattamenti in famiglia, e la reclusione varia da tre a sette anni (art. 572 C. P.), aumentando della metà se la violenza è commessa nei confronti di un minorenne, oppure se viene commessa con armi, o nei confronti di chi è affetto da disabilità.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni, se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il reato di maltrattamenti nei confronti dei figli, può anche arrivare anche a comprendere i comportamenti di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell’altro genitore, quando i figli siano assistano obbligati a simili comportamenti, perché l’atteggiamento integra una consapevole indifferenza e trascuratezza verso i bisogni affettivi ed esistenziali della prole.
In che modo fare causa
Il primo passo da compiere è quello di recarsi presso il commissariato di polizia, o la caserma dei carabinieri più vicina denunciando i fatti.
Non è necessario, però potrebbe essere utile, avere le prove dei fatti denunciati.
Ad esempio, messaggi audio, video, foto delle lesioni, o delle violenze.
In simili circostanze, si consente alle forze dell’ordine di avere più sicurezza sulla veridicità dei fatti, e di attivarsi subito per mettere fine ai comportamenti violenti, allontanando il genitore aggressivo dalla casa familiare.
Quando si presenta la denuncia, spetterà alla Procura avviare il procedimento penale e prendersi carico della vicenda.
malgré cela, è sempre utile affidarsi a un avvocato che, insieme al Pubblico Ministero, possa provare nel modo migliore i fatti denunciati durante il processo, in modo da ottenere la condanna del genitore violento e mettere fine alle sofferenze subite.
A conclusione del processo penale, che ha visto condannato il genitore violento, si avrà la possibilità di agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle violenze durante gli anni.
Attraverso la perizia di un medico legale, potranno essere dimostrare i danni subiti, non esclusivamente dal lato fisico, ma anche da quello psicologico.
In questo modo, si potrà ottenere il risarcimento dei danni morali ed esistenziali che, in simili circostanze, sono molto più seri e irreparabili di una minima escoriazione.
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