Lavoro e previdenza: assegni familiari, legittimazione passiva, part time superiore alle 24 minerai

Quanto alla legittimazione passiva del datore di lavoro:
L’ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA DALL’INPS E DAL DATORE DI LAVORO QUANTO ALL’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO SONO INFONDATE POSTO CHE ENTRAMBE LE PARTI CONVENUTE RISULTANO AVERE LA TITOLARITA’DI SPECIFICI OBBLIGHI A CIASCUNA DI ESSE ATTRIBUITI DIRETTAMENTE DALLA LEGGE.
Quanto al riconoscimento degli assegni familiari in misura piena in ipotesi di assenze retribuite o indennizzate:
GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANO NELLA MISURA PIENA DI 26/26 AL DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO PART TIME SUPERIORE A 24 ORE SETTIMANALI ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI NELL’ARCO DELLA SETTIMANA SI VERIFICHINO ASSENZE RETRIBUITE O INDENNIZZATE PER MALATTIA, INFORTUNIO, FERIE O CASSA INTEGRAZIONE.
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Il caso vedeva la dipendente di un’occhialeria con contratto part-time di 30 ore non vedersi riconoscere gli assegni familiari in misura piena pari a 26/26 quando durante il mese si erano verificate delle assenze retribuite o indennizzate quali malattia, infortunio, ferie, permessi ecc..
Parte datrice, in ciò confortata dal parere dell’Ente Previdenziale, ometteva di riconoscere gli assegni familiari in misura piena nelle predette ipotesi in quanto sosteneva che le 24 ore settimanali dovessero essere intese come ore di lavoro effettivo.
Veniva pertanto aperto un contenzioso avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno al fine di veder accertato e riconosciuto il diritto della dipendente con contratto di part time superiore a 24 ore settimanali a vedersi riconosciuti gli assegni familiari in misura piena anche in ipotesi di assenze retribuite o indennizzate.
Il Giudice adito era chiamato a stabilire quale fosse la corretta interpretazione della normativa sugli assegni familiari, in assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto e di circolari interpretative dell’INPS sul caso specifico.
Secondo il Tribunale di Belluno, benchè gli artt. 13 e 19 DPR n. 797/55 prevedano la corresponsione dell’assegno “in presenza di una prestazione lavorativa”, non può prescindersi dalla constatazione che in tutte le ipotesi in cui la legge prevede che le assenze vengano retribuite o indennizzate, tali assenze vengono equiparate integralmente alle giornate di lavoro effettivamente prestate.
Afferma peraltro il Tribunale che non potrebbe darsi credito ad una diversa interpretazione, alla luce della integrale equiparazione da parte del Legislatore, al fine della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, delle assenze per ferie, malattia, maternità, permessi ed aspettative sindacali e richiamo alle armi, alle giornate di effettivo lavoro.
La sentenza affronta un’ulteriore questione controversa che è quella relativa alla legittimazione passiva del datore di lavoro e dell’Ente Previdenziale, non sussistendo univocità di precedenti giurisprudenziali sul punto.
Nel caso specifico tanto parte datrice, quanto l’INPS avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo il datore di lavoro di essere estraneo al rapporto, stante il carattere meramente previdenziale della prestazione, e sostenendo l’INPS che incombendo sul datore di lavoro l’onere del pagamento degli ANF, e non rientrando l’ipotesi di specie in quelle di pagamento diretto da parte dell’Ente Previdenziale, questo non fosse legittimato a stare in giudizio.
Il Tribunale di Belluno, nella sentenza pubblicata, afferma per entrambe le parti la legittimazione passiva, trattandosi di un rapporto sostanzialmente trilaterale, ove ciascuna delle parti coinvolte ha uno specifico obbligo, ad essa attribuito direttamente dalla Legge: al datore di lavoro l’art. 37 e ss. del D.P.R. 797/55 conferisce il mandato al pagamento della prestazione previdenziale, che l’Istituto previdenziale, a sua volta, è tenuto ad erogare.
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