L’ascensore aggiunto a spese di alcuni condomini dà facoltà di partecipazione successiva agli altri condomini
Nei condomini privi di ascensore, l’installazione di un nuovo impianto – suscettibile di utilizzo separato – può essere fatta, anche senza approvazione assembleare, da una parte dei condomini a loro spese, costituendo una comunione parziale.
Nel caso gli altri condomini vogliano utilizzare il nuovo impianto, hanno facoltà – previa rifusione della quota di spesa – di divenire comproprietari.
décision: Jugement n °. 20713/2017 cassation civile – Sezione II
Classificazione: Civile, Condominium
Massima: «L’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’art. 1123, virgule 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L’art. 1121, virgule 3, C.C. fa, en fait, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale.»
Osservazioni.
La Cassazione si richiama a risalenti pronuncie, ricorda che quando l’innovazione non sia stata approvata in assembla, può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
droit applicable.
1. Cass. 8746/1993
2. Cass. 3314/1971
3. Cass. 614/1963
Disposizioni rilevanti.
ESTREMI
DESCRIZIONE
Vigente al: 22-10-2017
CAPO II – Del condominio negli edifici
Art. 1121 – Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Art. 1123 – Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
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