L’affitto di azienda non esclude il regime delle società di comodo

Il mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati elementi patrimoniali è sintomatico della natura non operativa della società; l’affitto d’azienda di per sé non esclude dal regime.

Decision: Judgment No.. 26728/2017 – Cassazione Civile
Massima: L’affitto d’azienda non èdi per séuna delle cause oggettive e straordinarie previste per l’esclusione dal regime delle società di comodo.

Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.

Osservazioni
Il caso approdato alla Suprema Corte riguardava due societàconsorelle”, riconducibili alla stessa compagine proprietaria.
For the Supreme Court, l’affitto dell’azienda costituisce una ulteriore ragione per comprovare le ragioni per le quali si è ritenuto conveniente stipulare un contratto di affitto di azienda a fronte di canoni non adeguati a generare i ricavi calcolati in base ai parametri.
Il Collegio ha affrontato la questione sotto il profilo strettamente tributario, ma è innegabile che la realtà operativa è spesso molto diversa dalle ottimistiche presunzioni di legge: a parte situazioni nelle quali l’esercizio diretto dell’attività risente dell’anzianità o delle condizioni di salute della proprietà aziendale, è di comune notorietà che l’affitto di azienda viene spesso utilizzato proprio per far fronte a situazioni di crisi, o perché l’esercizio diretto non è più remunerativo.
Se fosse così facile creare reddito perché stabilito dalle disposizioni, anche per risolvere la situazione dei conti pubblici basterebbe imporre un prodotto interno lordo minimo per legge: la realtà però ci dimostra chein base alle sole regole, siano esse nazionali o dell’Unione Europeala pubblica amministrazione non riesce nemmeno a contenere il debito pubblico e la spesa, figuriamoci generare valore.

Giurisprudenza rilevante.

cassation 21358/15
cassation 13699/16

Disposizioni rilevanti.
LEGGE 23 December 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Vigente al: 16-12-2017
Art. 30 – Società di comodo. Valutazione dei titoli
1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) the 2 per cento al valore dei beni indicati nell’ article 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 December 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) the 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, letter to), del decreto del Presidente della Repubblica 26 October 1972, n. 633, and subsequent amendments, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 percent; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 percent; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’1 per cento; c) the 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 6-to) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-to have) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l’articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 December 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall’impresa concedente, or, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: a) l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) subsection 1; b) the 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, letter to), del decreto del Presidente della Repubblica 26 October 1972, n. 633, and subsequent amendments, anche in locazione finanziaria; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 percent; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 percent; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 percent; c) the 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
3-to. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
4. Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 July 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 March 1988, n. 70, convert, with amendments, dalla legge 13 May 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.
4-to. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), the law 27 July 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
4-to have. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.
4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
5.COMMA NON PIUPREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
6.COMMA NON PIUPREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
7.COMMA NON PIUPREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
8. paragraph 2 Article 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 December 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche”. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 and 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 December 1994. 10.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBRUARY 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARCH 1995, N. 85.

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