L’adempimento delle obbligazioni
Il debitore è obbligato a eseguire la prestazione dovuta, al fine di soddisfare l’interesse del creditore e adempiere il suo obbligo e quando l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato dall’obbligo.
L’adempimento, detto anche pagamento nel caso delle obbligazioni pecuniarie, è la causa di estinzione per eccellenza delle obbligazioni, quando le vicende ad esso legate si svolgono regolarmente, l’obbligazione si estingue per adempimento.
Può accadere, che il debitore non adempia, e in questo caso l’obbligazione non si estingue e il creditore può ottenere come soddisfazione del suo diritto un risarcimento del danno, oppure l’obbligazione può divenire impossibile per causa non imputabile al debitore ed estinguersi, o ancora può darsi che si verifichino una compensazione, o una novazione o una remissione o una confusione e anche in questi casi l’obbligazione si estingue.
L’adempimento è un atto dovuto al creditore, che non comporta decisioni del debitore, è irrilevante la capacità di intendere e volere del debitore al momento nel quale adempie.
La capacità si rileva al momento dell’assunzione dell’obbligo, l’incapacità del debitore può far sì che non sorga l’obbligazione, ma una volta che questa è sorta, la sua eventuale incapacità sopravvenuta non ha rilievo.
La regola è diversa quando è il creditore a essere divenuto incapace, l’adempimento fatto a suo favore non ha l’effetto di estinguere l’obbligazione e liberare il debitore, a meno che costui non riesca a dare la prova che la prestazione ricevuta del creditore incapace è stata rivolta a suo vantaggio.
Quando il creditore incapace ha un rappresentante, il debitore deve eseguire la prestazione a favore dello stesso.
Questo diverso trattamento per il creditore è rivolto a proteggerlo, perché una volta ricevuta con l’adempimento un’utilità patrimoniale la potrebbe sperperare.
Il debitore, una volta eseguita la prestazione, ha diritto di ottenere, a proprie spese, una quietanza dell’avvenuto adempimento.
Le obbligazioni possono essere adempiute anche da una terza persona, e il creditore di regola le deve accettare, e indicare una terza persona per estinguere l’obbligazione.
Il creditore può rifiutare se ha un particolare interesse che la prestazione sia effettuata personalmente dal debitore.
Può darsi che il terzo, che adempie in sostituzione del debitore, effettui la prestazione autonomamente, cioè in modo indipendente dalla volontà del debitore.
Ad esempio, se A per amicizia verso B, salda un debito che B ha nei confronti di C, in questo caso, il terzo che adempie deve essere capace di agire, se il debitore si oppone, il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione.
Se si tratta di un adempimento che ha per oggetto un “fare” non può essere allegato a un terzo.
Ad esempio un insegnante non può essere sostituito da un bidello.
Di solito il creditore deve accettare il bene dato da terzi, lo può rifiutarlo quando si tratta di prestazioni di fare infungibili, cioè quando viene affidato un compito ad un determinato soggetto, lo deve fare lui stesso.
Il soggetto deve accettare l’adempimento, ad esempio il pagamento di un debito, anche ad un delegato del debitore, perché può darsi che il terzo esegua la prestazione come delegato del debitore, e quindi per ordine di questo.
Il debitore è sempre responsabile nei confronti del creditore anche delle azioni di terzi.
Nell’adempimento a un terzo, il destinatario della prestazione è il creditore, ma è possibile che la prestazione sia ricevuta da una persona diversa, indicata dal creditore al debitore.
Per diverse ragioni, spesso accade che il debitore effettui la prestazione a favore di una persona diversa dal creditore, e non indicata da costui.
In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione e il creditore vero può sempre chiedere l’adempimento.
Se la persona diversa dal creditore sembra avere diritto a ricevere la prestazione in base a circostanze univoche, il debitore agisce in buona fede, è liberato e l’obbligazione si estingue, in questo caso, sorge un’altra obbligazione tra il creditore apparente e il vero creditore.
Il debitore adempie la sua obbligazione quando esegue in modo esatto la prestazione dovuta, se la prestazione è diversa o di valore superiore a quella pattuita non si ha l’adempimento.
La regola sull’esatto adempimento può essere superata esclusivamente da un accordo tra le parti.
Se il debitore offre al creditore come adempimento una prestazione diversa da quella dovuta, e il creditore accetta, la prestazione diversa ha lo stesso effetto dell’adempimento, e si si parla di prestazione in luogo di adempimento.
Allo scopo di determinare se una prestazione costituisca o no un esatto adempimento di un’obbligazione, deve essere valutata la sua conformità a quello che è indicato nel titolo dell’obbligazione stessa.
Se l’adempimento è inesatto ma il creditore la accetta, il debitore ha estinto il suo debito.
Ci sono diversi aspetti della disciplina legale dell’adempimento che devono essere esaminati.
In relazione alla qualità della merce, bisogna distinguere alcune categorie di prestazioni:
Prestazioni di dare:
se non è specificata la qualità deve essere media, a meno che non si tratti di un bene determinato e infungibile.
In questi casi il bene deve essere quello richiesto, il debitore deve dare cose che corrispondono alle caratteristiche e al livello qualitativo nel titolo dell’obbligazione.
Prestazioni di fare:
I soggetti devono agire in buona fede, in modo corretto, e usare la diligenza del “buon padre di famiglia”, espressione che trae origine dal diritto romano ed indica il cittadino medio.
Nel rapporto obbligatorio le parti si devono comportare come si comporterebbe un padre, quindi inmodo attento, responsabile nei confronti della famiglia, non si intende una diligenza estrema ma media .
Le obbligazioni assunte dai professionisti sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, significa che devono utilizzare gli strumenti dei quali un professionista dispone, deve eseguire il lavoro a regola d’arte.
La preparazione professionale viene verificata con gli ordini professionali, e se un professionista commette un grave errore può essere radiato dall’albo.
Le obbligazioni pecuniarie, hanno come oggetto somme di denaro.
Il denaro è la misura del valore di scambio dei beni e dei servizi, ed è un mezzo indispensabile per realizzare gli scambi.
Le obbligazioni pecuniarie si adempiono al valore nominale, per questo si chiamano debiti di valuta.
Quando vi è una clausola di questo genere la somma da pagare è maggiorata da interessi, che variano in proporzione all’inflazione.
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La mora del creditore consiste nell’intimazione di ricevere l’adempimento, e viene avanzata dal debitore quando il creditore non accetta l’adempimento.
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento o non compie il necessario perché il debitore possa adempiere l’obbligazione.
Se si tratta di una somma di denaro, titoli di credito o di cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere fatta da parte di un pubblico ufficiale e deve essere reale, cioè il denaro, i titoli di credito o le cose mobili devono essere materialmente portate al domicilio del creditore.
Se si tratta di cose mobili da consegnare in qualsiasi altro luogo, oppure di un immobile, l’offerta consiste in una intimazione al creditore di riceverle, o di prenderne possesso.
Se si tratta di una prestazione di fare, l’offerta consiste in una intimazione al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono necessari per renderla possibile.
La mora produce delle conseguenze dannose per il creditore:
a) Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
b) Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
c) Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
d) Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
Il creditore paga i danni che causa la sua mancata cooperazione, ad esempio deve pagare il magazzino che il debitore ha dovuto occupare per depositare le merci che il creditore ha non preso in consegna puntualmente.
Con l’adempimento le obbligazioni si estinguono.
Quando la prestazione consiste in una prestazione di fare il debitore non ha modo di liberarsi.
Se il creditore persiste nel rifiutare senza motivo legittimo la prestazione, il debitore si può liberare dal debito nei seguenti casi e nelle seguenti modalità:
Se si tratta di denaro, titoli di credito o cose mobili, li può depositare presso un istituto di credito o un istituto di pubblico deposito, a spese del creditore.
Il rischio di perimento del bene passa dal debitore al creditore, cioè è il creditore a salvaguardare il suo bene, e in caso di danni ne risponde il creditore ma deve pagare sempre il debitore.
Se si tratta di un immobile, egli può ottenere che il giudice nomini un sequestratario e lo consegni a costui, con il compito di custodirlo a spese del creditore.
Il debitore deve mettere in mora il creditore inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, e dal momento della messa in mora il debitore non paga più gli interessi su una somma di denaro.
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