La violenza di genere nel mondo virtuale del web

Riflessioni e aggiornamenti giuridici.
введение
Il presente contributo si propone di fornire qualche spunto di riflessione sulle nuove forme di violenza dilaganti nella società attuale, in particolar modo la violenza di genere mediante il web.
La società attuale è quella che Bauman, non molto tempo fa, ha definito “società liquida”, un macrocosmo dove regna l’individualismo, e dove le scelte di ognuno di noi non sono sempre realmente tali, quanto piuttosto azioni istintive, non ponderate, che sovente causano dolore all’altro. E così, in una catena che mai si spezza e che, mentre eleva ogni essere umano su un palco fittizio, che è quello del web, dei social media, al contempo incrementa solitudine e senso di insoddisfazione. Anche le emozioni vengono condizionate da questo modo superficiale di operare, di stare al mondo, fomentando – proprio per quel senso di solitudine di cui parlavo – sentimenti quali odio, rancore, vendetta, che è proprio ciò di cui noi oggi ci occupiamo, attraverso questo convegno. Il web non è certamente il colpevole assoluto di tutto ciò, così come la Legge non è l’unica competente a risolvere conflitti che sono, talvolta, più umani e culturali che giuridici.
Credo che tra lo strumento utilizzato e la soluzione alle possibili derive dello stesso, si pongano tre step fondamentali, ai quali non si può abdicare. La comprensione di sè, dell’altro, e delle nostre azioni, fin dai primi anni di vita; l’educazione intesa quale formazione volta a formulare delle scelte consapevoli che non arrechino pregiudizio; ed infine il confine, l’argine, la regola basilare per ogni persona, che sappia in tal modo dove doversi fermare.
Il fenomeno maggiormente in atto nell’epoca contemporanea, potrebbe essere definito come una sorta di “bulimia” delle informazioni, delle immagini, delle emozioni, dove la riflessione lascia spazio alla velocità, dove ognuno fagocita l’altro senza una reale coscienza; in questo scenario, il web rappresenta un possibile strumento di abusi ed i legami familiari o comunque affettivi costituiscono talvolta il principale contesto di violenze (termine da intendere, ovviamente, in senso lato).
La famiglia: da luogo di protezione e a veicolo di sopraffazione.
Una delle linee guida del libro e dell’ incontro è senza dubbio la famiglia, che da luogo di protezione può trasformarsi in veicolo di sopraffazione, sia su un piano giuridico sia su un piano sociologico. Numerose sono le norme che negli ultimi anni sono state date alla luce, proprio seguendo l’evoluzione del concetto di famiglia e le esigenze sempre più accentuate di protezione della stessa.
É bene sottolineare che con il termine famiglia non facciamo più riferimento al nucleo tradizionale basato su un rapporto di coniugio, bensì a legami stabili di affetto e condivisione; la legge sulle unioni civili (76/2016) – ma ancor prima la Giurisprudenza – ha equiparato anche ai fini della Legge penale, il matrimonio e le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Quando parliamo di tutela della famiglia, ci riferiamo sia alla protezione dei singoli che ne fanno parte, sia a quella dell’ente in sè considerato. Il Legislatore, nazionale ed europeo, ha posto una particolare attenzione – negli ultimi anni – su di essa, creando delle norme ad hoc o delle particolari fattispecie aggravate nel caso di crimini commessi all’interno del consortium familiae.
La cornice europea.
L’Unione Europea è stata molto di supporto al Legislatore nazionale, nel delineare una disciplina composita ed omogenea, in ambito penalistico, rivolta alla prevenzione della violenza domestica e di genere. Al tal proposito è stato coniato il lemma “violenza nelle relazioni strette”, con la direttiva 2012/29 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ad indicare quegli abusi fisici e psicologici che hanno luogo nello spazio affettivo che maggiormente dovrebbe fornire protezione e sicurezza. La tutela ha riguardato maggiormente le donne che sempre di più, come si può apprendere dalla cronaca e dai giornali, sono vittime di violenze, aggressioni sia verbali sia fisiche, offese nei riguardi della loro sfera privata e delle scelte personali, anche e soprattutto mediante il web che diviene canale preferenziale di queste angherie ed un modo per raggiungere più velocemente lo scopo offensivo e intimidatorio.
Con uno sguardo che abbraccia l’intero contesto spazio-temporale, si può asserire che la cornice europea in cui ha avuto inizio il suddetto processo di riforma e prevenzione, possiede un’ampia valenza. La riforma comprende sia l’introduzione di nuove fattispecie criminose sollecitate da condotte illecite che mai, prima d’ora, erano state prese in considerazione perché, in alcuni casi, sviluppatesi solo negli ultimi anni, sia l’inasprimento di determinate pene, sia – da ultimo – procedure più snelle e auspicabilmente più veloci, per proteggere le persone offese. L’intero quadro, composto da numerose norme, rappresenta la tutela dei soggetti vulnerabili, laddove con quest’ultimo termine si intendono quelle persone in una condizione di dipendenza o di sottomissione, tale per cui non possono o non riescono a sottrarsi all’abuso.
Penso che sia importante conoscere la ratio che il Legislatore ha portato avanti nella realizzazione di questo percorso di cambiamento, ancora in itinere. Si possono dunque individuare, convenzionalmente, tre fasi e tre obiettivi differenti di tutela, tutti però convergenti verso la protezione della vulnerabilità.
La prima fase ha avuto inizio, per quanto riguarda l’Italia, в 2012, con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, una norma di elevata importanza, che ha intessuto una specifica tutela nei confronti dei soggetti minorenni, figli minori, soggetti con infermità psico-fisiche, nell’ambito dei reati di violenza sessuale, pornografia minorile, abuso e sfruttamento dei minori. Inoltre, в 2016, è stata introdotta la fattispecie di reato relativa al traffico di organi, di cui all’art. 601 бис c.p.
La seconda fase è incentrata sul d.lgs. 21/2018, il quale ha riformulato la fattispecie di cui all’art. 630 bis c.p., riguardante lo sfruttamento da parte del datore di lavoro, CD. fenomeno del caporalato.
La terza, che è anche quella che a noi interessa maggiormente in questa sede, attiene alla violenza contro le donne e alla violenza nelle relazioni domestiche. Il punto cardine è rappresentato dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia con Legge 77/2013. Nel parlare di violenza di genere intendiamo la violenza diretta, nei modi più disparati, nei confronti di una persona a causa del suo genere, della sua identità o espressione di genere e che colpisce, secondo dati tangibili, uno specifico genere in modo accentuato. La Convenzione ha avuto riflessi sul piano sostanziale del diritto penale sia su quello procedurale. Per quanto concerne questo secondo aspetto, di estrema importanza è la formazione specifica di tutte le figure professionali che si occupano del percorso giuridico e psicologico delle vittime.
Il codice rosso.
Il Codice Rosso, nel nostro ordinamento penalistico, è il rappresentante ufficiale della terza fase; la locuzione scelta allude al percorso preferenziale che negli ospedali spetta a chi ha un’emergenza in corso o una patologia particolarmente grave. Allo stesso modo, mediante tale normativa, si intende dare priorità a chi è vittima di violenza, garantendo un procedimento celere. Questo è ovviamente ciò che in astratto il Legislatore si è proposto di fare; nel concreto, sappiamo che le contingenze che operano in senso opposto sono tante e disparate, pertanto il processo di cambiamento è ancora lungo e tortuoso.
Oltre all’inasprimento delle pene di una serie di delitti, il Codice Rosso ha inserito nel codice penale quattro nuove fattispecie di reato.
L'искусство. 387 bis incrimina la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
L'искусство. 558 bis punisce chiunque costringa o induca un soggetto al matrimonio.
L'искусство. 583 quinquies punisce le lesioni personali aggravate dalla deformazione o dallo sfregio permanente del volto.
Infine, искусство. 612 ter, quello su cui maggiormente è incentrato il libro, prevede il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Queste condotte delittuose e riprovevoli erano certamente punite più genericamente anche prima del 2019, sottoforma di altri reati, come le lesioni gravissime o, per quanto riguarda il 612 ter, attraverso le minacce, la violazione della privacy (D.Lgs 196/2003), l’estorsione.
Una puntualizzazione riguarda quest’ultimo reato, l’estorsione, che – tuttora – continua a sussistere in rapporto di specialità bilaterale con il delitto in esame della divulgazione. L’azione è infatti punita in base al primo, quando vi sia una finalità di lucro, quando pertanto si utilizzi la persona e le sue immagini, con scopo di guadagno; è punita, наоборот, in base al secondo, quando il denaro non sia parte della fattispecie. L'искусство. 612 ter infatti prevede il dolo generico, al primo comma, non prevedendo dunque una finalità specifica legata alla condotta; il dolo specifico, al secondo comma, prevedendo la finalità di recare nocumento alla vittima.
Выводы.
In una società in cui l’Altro non è considerato un complice o un interlocutore, bensì un rivale o un nemico, non si può certo confidare che Legge riesca a prevenire ogni tipo di conflittualità tra esseri umani. La cura dello sguardo, per citare la meravigliosa raccolta del poeta Franco Arminio (Bompiani), l’esercizio all’empatia, l’educazione ai sentimenti fin dai primi anni dell’infanzia, possono forse rappresentare l’unica possibilità di porre un freno alla deriva dell’indifferenza.
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Compendio di Diritto Penale
Fabio Piccioni, 2021, Maggs Издательство
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (CD. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

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