La tutela del whistleblower

In attuazione delle Convenzioni internazionali in materia, la finalità di contrasto alla corruzione viene, in particolare, perseguita dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
I principali strumenti di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione sono il piano nazionale anticorruzione; la trasparenza; i codici di comportamento; la rotazione del personale; l’obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi; Il Pantouflage; la disciplina delle incompatibilità nelle commissioni di gara; la disciplina sulla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower).
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è tutelata dall’articolo 54 bis del D.lgs. 165/2001.
Il regolamento ANAC
Il dipendente pubblico che segnala illeciti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
Il Regolamento Anac sul Whistleblowing, delibera n.690 del 1^ luglio 2020 disciplina “la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Con tale regolamento si è provveduto a modificare la struttura del precedente per consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche.
Le tipologie di procedimento
Il Regolamento disciplina quattro tipologie differenti di procedimento. In primo luogo il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti presentate ai sensi del comma 1 dell’art. 54-إلى; inoltre, il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive, avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell’art. 54-إلى; il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti di cui al comma 6 terzo periodo dell’art. 54-bis ed, infine, il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, فاصلة 6 secondo periodo dell’art. 54-إلى.
L’impianto del regolamento
Il Regolamento Anac sul Whistleblowing, delibera 1 تموز 2020 prevede 5 capi. Il primo capo elenca una serie di definizioni, dove la principale novità introdotta riguarda l’art. 1 اللاتفية. k) , dove è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.
Il secondo capo contiene il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-إلى, فاصلة 1: le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
Inoltre, è disciplinato il procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive, dove è stata introdotta una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive. Inoltre, sono state introdotte modifiche nella disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.
Inoltre, è contemplato un procedimento sanzionatorio semplificato, il quale è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo.
Infine, contiene le disposizioni finali prevedendo il tempo dell’entrate in vigore, dichiarando espressamente che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.
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