La risoluzione delle controversie e lo strumento dell’arbitrato

a cura di Camera Arbitrale di Milano
a firma di Marilena Losito e Sara Forni, funzionarie della Camera Arbitrale di Milano
 
arbitraža, conosciuto e utilizzato da una buona parte delle aziende italiane e internazionali, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie attraverso il quale le parti affidano la decisione di una o più liti a soggetti “privati”, zvani suci. L’arbitrato commerciale in Italia è disciplinato dalle norme del Codice di procedura civile (Članci. 806 e ss.) e, per quanto riguarda le controversie in materia societaria, anche dagli articoli 34, 35 e 36 zakonske uredbe. 5/2003. Rispetto al procedimento giudiziario ordinario, l’arbitrato offre diversi vantaggi per le imprese e, più in generale, per il sistema economico, in quanto è in grado di dare risposte efficaci in tempi ridotti, rassicurando così anche le imprese straniere. Vediamo più nel dettaglio i punti di forza dell’arbitrato.
Competenza
Il primo vantaggio è rappresentato dalla possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite (zvani suci) tra tecnici ed esperti della materia oggetto del contendere. Al termine del procedimento gli arbitri pronunceranno una decisione, chiamata lodo, equiparabile ad una sentenza.
Tempi.
Gli arbitri sono chiamati a decidere le controversie in tempi brevi, talvolta in pochi mesi, sempre nel rispetto dei diritti delle parti. I costi dell’arbitrato sono in parte compensati dalla limitata durata del procedimento, in particolare se raffrontata con i tempi offerti dalla giustizia statuale.
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Controversie internazionali
L’arbitrato è particolarmente adatto per risolvere liti con profili di internazionalità, in ragione della grande flessibilità dello strumento e dell’esistenza di Convenzioni internazionali, quella di New York del 1958 in primis, ratificata da oltre 165 Stati, in virtù della quale il lodo arbitrale è riconosciuto in gran parte del mondo.
Arbitrato amministrato
Se l’arbitrato è amministrato vi sono ulteriori vantaggi. L’arbitrato si dice amministrato quando le parti affidano ad una Camera Arbitrale o ad un ente che amministra arbitrati la gestione e l’organizzazione del procedimento. In questo caso l’arbitrato si svolge in base alle norme contenute in un apposito regolamento, a cui arbitri e parti devono attenersi, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento.
In un arbitrato amministrato i costi, determinati sulla base del valore di controversia, sono prevedibili a monte in quanto fissati dalle tariffe allegate al Regolamento. Infine, va sottolineato che l’arbitrato è un procedimento flessibile, costruito sulle esigenze delle parti e quindi adattabile alle peculiarità del caso
Clausola arbitrale e compromesso.
 
Una delle peculiarità dell’arbitrato è la volontarietà: per ricorrere all’arbitrato è necessario infatti il consenso delle parti, generalmente manifestato in fase contrattuale con l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto o nello statuto sociale. Se non è presente una clausola arbitrale, una volta insorta la lite le parti possono comunque optare per l’arbitrato, stipulando un contratto, il cosiddetto compromesso. Statisticamente è raro che un arbitrato nasca da compromesso, in quanto difficilmente le parti già in lite riusciranno a concordare sulla modalità di risoluzione della controversia.
Attraverso la clausola arbitrale le parti concordano di affidare la decisione di eventuali controversie a uno o più arbitri. Per attivare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano è necessario che le parti facciano esplicito riferimento all’istituzione e/o al suo Regolamento all’interno della clausola arbitrale. Chi volesse avvalersi del servizio, potrà inserire nei propri contratti una clausola arbitrale secondo i modelli reperibili in italiano e in inglese sul sito web della Camera Arbitrale (camera-arbitrale.it/arbitrato/clausole).
Chi utilizza l’arbitrato?
Secondo gli ultimi dati della Camera Arbitrale di Milano, sono soprattutto le società di capitali a fare ricorso all’arbitrato (62% dei casi), u 28% si tratta di persone fisiche. Nazionalità e provenienza geografica delle parti: u 91% dei casi si tratta di parti italiane, u 5% di parti provenienti da un Paese UE e nel 4% da un Paese extra UE. Più in dettaglio sulla provenienza delle parti italiane: u 71% (sul numero totale delle parti) le parti hanno sede legale nel nord Italia, u 20% (sul numero totale delle parti) nel centro sud Italia comprese le isole. 154 è il numero totale degli arbitri nominati, di cui quasi la metà (il 47%) è stato nominato dalle parti, il 43% dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, u 7% dei casi la nomina è effettuata dai due arbitri nominati dalle parti. In tema di composizione del Tribunale Arbitrale: u 52% dei casi l’arbitrato è gestito da un Collegio Arbitrale di tre arbitri e nel 48% da un Arbitro unico. Sede dell’arbitrato (è un concetto giuridico che àncora il lodo ad un territorio, utile per esempio, nel caso di impugnazione o esecuzione del lodo): u 95% dei casi la sede è Milano, u 5% è in altre città italiane. La decisione è di diritto nel 99% dei casi, 1% di equità. Qualifica arbitrato: nell’79% dei casi si tratta di arbitrato nazionale (o domestico), u 21% è internazionale (almeno una delle parti coinvolte ha sede all’estero). Sul totale dei procedimenti, il 49% è terminato con un lodo, il 36% archiviato per rinuncia agli atti o chiuso con una transazione
Tempi e lodi.
In un anno e due mesi, in media, si conclude un arbitrato, secondo la procedura ordinaria. Al fine di offrire alle imprese e ai cittadini uno strumento più snello e più rapido per giungere alla definizione delle liti, con un tariffario più economico, od 1 srpanj 2020, la Camera Arbitrale di Milano ha adottato una nuova procedura arbitrale per rispondere sempre più alle esigenze degli utenti e delle imprese: si tratta dell’”Arbitrato semplificato” che dimezza i tempi e riduce i costi rispetto al procedimento ordinario. Qui maggiori dettagli Arbitrato semplificato.
Cosa prevede la procedura semplificata: la decisione è affidata all’arbitro unico (anziché ad un collegio di tre arbitri), i tempi sono dimezzati rispetto all’arbitrato ordinario (3 mesi per il deposito del lodo anziché i 6 ordinari) il numero di memorie è sensibilmente ridotto e si svolgerà, al più, un’unica udienza. Se nel procedimento ordinario i tempi per giungere ad un lodo sono in media 10/12 mjeseci, con il nuovo strumento i tempi si ridurranno a circa 6 mjeseci.
Riduzione dei costi di un terzo: si riducono in media del 30% sia gli onorari della Camera Arbitrale che gli onorari dell’arbitro unico. Quando è applicabile. La procedura si applica nelle seguenti ipotesi: 1) ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore (cioè dal 1° luglio) quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad euro 250.000, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte espressa nell’atto introduttivo (in tal caso si tornerà all’arbitrato ordinario della Camera Arbitrale di Milano.
2) A tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale (clausola arbitrale) o se ne abbiano concordato l’applicazione anche successivamente, fino alla scambio degli atti introduttivi.
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