La riforma della mediazione alla luce degli emendamenti

Introduzione – Il contenuto degli emendamenti in generale – Le agevolazioni fiscaliConclusione
введение
È ormai notizia di qualche giorno fa, il deposito in commissione Giustizia del Senato dei 24 emendamenti firmati dalla ministra Cartabia, che dovrebbero costituire l’ossatura della riforma della giustizia[1].
Gli emendamenti, a cui è allegata la relazione tecnica e sono stati approvati dalla ragioneria di Stato, iniziano ora il loro iter parlamentare, con la speranza che la riforma nel suo complesso possa vedere presto la luce (entro fine luglio dovrebbe esserci il primo passaggio parlamentare).
La ministra Cartabia, in merito a questo punto non ha nascosto che trattasi di una “riforma ambiziosa, che investe ogni aspetto del processo civile e valorizza gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie”, concetto questo ripreso anche in data 28.06.2021 nel discorso tenuto ai rappresentanti universitari delle facoltà giuridiche lombarde.
Il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativi risponde non solo alla necessità di avere un effetto deflattivo sul contenzioso, ma anche all’esigenza di dare ai cittadini degli strumenti celeri e alla loro portata, per realizzare concretamente una “cultura della ricomposizione”, anche nell’espletamento delle semplici vicende conflittuali quotidiane (si pensi solo a titolo di esempio alle controversie tra privati e piccoli imprenditori e/o artigiani, alle controversie condominiali, ai sinistri auto di modesta entità), in modo da realizzare appieno il principio costituzionale di giustizia[2].
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L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.
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Il contenuto degli emendamenti in generale
я 24 emendamenti vanno a modificare in parte l’impianto del disegno di legge nelle sue varie parti, non si avrà modo in questa sede di analizzarli tutti, per il ché ci si concentrerà su quelli specifici e relativi agli incentivi fiscali alla mediazione, pur non dimenticando che la ratio che ispira tutta la riforma e i suoi emendamenti, è quella di cercare di dare più importanza alla collaborazione tra i soggetti interessati (sia parti in “conflitto” che operatori giuridici) rafforzando, per quanto possibile, la gestione e composizione negoziale delle liti.
Da un punto di vista formale la riforma, al fine di incentivare l’accesso agli strumenti alternativi, prevederebbe un allargamento delle materie che dovrebbero essere oggetto di mediazione obbligatoria da un lato[3], dall’altro un rafforzamento delle norme volte a favorire la presenza personale delle parti e l’effettività dell’esperimento del tentativo di mediazione, la revisione dei criteri di formazione e aggiornamento dei mediatori e dei criteri di idoneità dei responsabili degli organismi e degli enti di formazione, il potenziamento della mediazione delegata dal giudice. Nella mente del Ministero la mediazione dovrebbe essere interamente facoltativa, ma nella prima fase potrebbe essere resa obbligatoria in modo da radicarla nelle abitudini di chi normalmente si rivolge alla giustizia civile[4].
Per fare ciò da un punto di vista sostanziale, sono previsti consistenti incentivi fiscali che dovrebbero rendere la mediazione appetibile e “conveniente” rispetto ad un giudizio civile spesso lungo, oneroso e poco soddisfacente per le parti in causa. Gli emendamenti che prenderemo in considerazione sono i numeri dal 2 аль 4, che andrebbero a modificare l’impianto originario dell’art. 2 del disegno di legge.
I principali ambiti di intervento in tema fiscale sono: l’esenzione dell’imposta di registro fino ad una determinata soglia di valore, la semplificazione del riconoscimento del credito d’imposta per gli accordi conclusi, l’estensione della procedura di riconoscimento di un credito di imposta pari al contributo unificato in caso di giudizio estinto, l’allargamento del patrocinio a spese dello stato anche in caso di mediazione, un credito di imposta anche a favore degli organismi di mediazione, la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Da un punto di vista economico, per ottenere questi risultati la legge di riforma stima un contributo pari a circa Euro 60.000.000,00 a partire dall’anno 2023 destinati interamente alla mediazione.
Le agevolazioni fiscali
Con il primo provvedimento si mira a potenziare il meccanismo dell’esenzione dall’imposta di registro, estendendone l’ambito applicativo secondo l’ipotesi prevista dall’art. 17, запятая 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Concretamente questo significa che viene prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro entro il limite di valore di Euro 100.000,00 e con un’aliquota agevolata per la parte eccedente.
Il secondo provvedimento mira a semplificare la procedura prevista per la determinazione del credito di imposta, previsto già dall’art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, riconoscendo, in caso di accordo raggiunto, un credito di imposta pari nel massimo a Euro 600,00 e commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione.
La novità in questo caso è rappresentata dall’aver incluso i compensi degli avvocati (ancorandoli ai parametri di liquidazione forensi) laddove in passato il credito era previsto solo in relazione ai compensi dei mediatori, e si è innalzato l’ammontare da Euro 500,00 ad Euro 600,00.
Con il terzo intervento si mira ad estendere la procedura del riconoscimento del credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti in giudizio che risulti estinto, a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione. Ciò significa che se le parti raggiungono in mediazione un accordo, hanno diritto al rimborso nella forma del credito d’imposta del contributo unificato, nel caso la mediazione avvenga a causa già iniziata, anche in questo caso la ratio è essenzialmente cercare di ridurre il contenzioso, anche se già iniziato.
Il quarto intervento prevede l’estensione del patrocinio a spese dello stato per le parti che ne abbiano diritto e per le materie per le quali sia prevista la mediazione e/o la negoziazione assistita come condizione di procedibilità del giudizio laddove sia necessaria l’assistenza di un legale. L’obbiettivo è di garantire mediante l’adeguata consulenza professionale di un legale il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti per tutti i soggetti.
La logica di tale intervento è dunque garantire il diritto alla difesa anche in una fase (quella della mediazione e/o della negoziazione assistita) prodromica e necessaria all’eventuale giudizio a quelle persone che poi in giudizio appunto presentano i requisiti per accedere al gratuito patrocinio. Ed in effetti era quantomeno strano, che l’accesso al gratuito patrocinio non fosse previsto nemmeno per quelle materie in cui la mediazione e/o la negoziazione assistita rappresentano una tappa necessaria e prodromica al giudizio, la norma andrebbe quindi a colmare un vuoto normativo che in effetti aveva creato non poche perplessità.
Va precisato che l’emendamento in tema di negoziazione assistita prevede il patrocinio a spese dello stato solo laddove la procedura si concluda positivamente.
Il quinto intervento prevede di riconoscere un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato alla indennità non dovuta dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In buona sostanza la parte che partecipa al procedimento di mediazione e ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, non deve corrispondere l’indennità di mediazione e tale mancato introito per l’organismo si dovrebbe tradurre in un credito di imposta a favore dell’organismo stesso nei confronti dello Stato.
Da ultimo dovrebbe essere prevista la riforma delle spese di avvio del procedimento di mediazione e delle indennità all’organismo di mediazione, questo punto, di minore rilevanza sia da un punto di vista contenutistico, sia da un punto di vista di onere economico statale, prevede che le spese di avvio della procedura e le indennità rimangano a carico delle parti senza introdurre quindi oneri a carico dello Stato.
Conclusione
Le norme analizzate, se entreranno in vigore così come ipotizzate, rappresenteranno sicuramente un punto importante nella evoluzione degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie in generale, e nello specifico della mediazione.
Sicuramente da parte governativa c’è una evidente propensione verso questi strumenti, sia per una questione “organizzativa”: l’attuale sistema del comparto giustizia non potrà sopportare ancora a lungo l’arretrato giudiziale e il numero dei nuovi contenziosi annuali, sia per una questione sostanziale, relativa alla necessità dei cittadini di sentire il settore giustizia più vicino a loro e più accessibile da tutti i punti di vista.
Il modo dunque ipotizzato dalla riforma per rendere effettiva questa esigenza è in prima battuta prevedere strumenti fiscali agevolativi e convenienti nel caso di accesso al sistema ADR, per arrivare, si spera, ad un cambiamento di mentalità general culturale che veda questi strumenti non come mero e obbligatorio passaggio verso il giudizio, ma come metodo realmente satisfattorio e alternativo al giudizio per tutti i tipi di controversie.
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Note
[1] Disegno di legge delega A.S. 1662.
[2] A tal proposito per la ministra Cartabia i cardini della riforma sonorendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e, aspetto tutt’altro che secondario, stimolare una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, contrastando gli eccessi di litigiosità. Per questo si valorizzano con importanti incentivi fiscali gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”.
[3] Diventerebbero materie di mediazione obbligatoria: i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto dalle leggi speciali.
[4] A tal proposito è interessante l’emendamento n. 5, relativo sempre all’art. 2, il quale estende lo strumento della negoziazione assistita alle controversie individuali vertenti in materia di lavoro e disciplinate dall’art. 409 c.p.c. senza che ciò costituisca condizione di procedibilità assicurando all’eventuale accordo, il regime di stabilità previsto dall’art. 2113, запятая 4 с. с. Si tratta dunque di una previsione facoltativa, volta a realizzare l’obbiettivo della incentivazione degli strumenti di risoluzione alternativa, il cui esperimento è facoltativo e dettato al fine di deflazionare i carichi di lavoro connessi all’attività giurisdizionale e accelerare la conclusione dell’iter procedurale, con recupero dell’efficienza del sistema giustizia.

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