La ricognizione del debito
La ricognizione di debito è un atto unilaterale recettizio di carattere negoziale a contenuto patrimoniale con il quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto in relazione a una determinata somma.
In conformità all’articolo 1334 the Civil Code, la ricognizione di debito è efficace quando arriva a conoscenza del destinatario-creditore.
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La prova
A norma dell’articolo 1988 the Civil Code, la ricognizione del debito, allo stesso modo della promessa di pagamento, esonera colui in favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la quale esistenza risulta essere presunta sino a prova contraria.
La ricognizione di debito non è un atto costitutivo di un altro rapporto debitorio, è una semplice astrazione processuale della causa debendi.
La ricognizione del debito dipende sempre dal rapporto giuridico sottostante e non può costituire un’autonoma fonte di obbligazione, è idonea a determinare una presunzione juris tantum della sussistenza del debito con inversione dell’onere della prova.
I tipi
Il riconoscimento di debito può essere puro o titolato.
L’espressione della causa, vale a dire, l’evocazione del rapporto sostanziale che giustifica il debito, rende meno scomoda la posizione del creditore aggravando quella del debitore che, per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria in relazione alla titolazione.
In entrambi i casi, al creditore che decida di agire in giudizio per ottenere il pagamento, dovrà essere sufficiente dedurre l’inadempimento del debitore e richiedere la condanna all’adempimento, allegando e provando l’esistenza del riconoscimento del debito.
L’accoglimento della domanda non è subordinato all’accertamento della reale sussistenza del rapporto sottostante.
Al contrario, l’inesistenza del rapporto fondamentale, come l’invalidità o l’estinzione, deve essere dimostrata dal convenuto in modo da paralizzare le pretese dell’attore e, quando il titolo è indicato dallo stesso o risulta dal riconoscimento del debito, l’onere della prova che grava sul debitore ha in oggetto quello specifico rapporto.
Il vantaggio della prova che viene riconosciuto al creditore, può essere ricondotto dallo stesso, ma perché questo si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l’onere deduca oppure offra la prova.
È necessaria la manifestazione non equivoca della parte stesa di volere rinunciare ai benefici e ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta oppure offerta.
La prescrizione
Secondo l’articolo 2944 the Civil Code, la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Per valere come atto di interruzione della prescrizione, il riconoscimento di debito deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, e richiede anche, a chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, con la consapevolezza del riconoscimento dedotta da una dichiarazione univoca, da escludere che la stessa possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
La prescrizione nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge, ad esempio non è più possibile incassare un rimborso.
La ratio dell’istituto è individuabile nell’esigenza di sicurezza dei rapporti giuridici.
In diritto penale determina l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
Ad esempio, non viene più punito un furto o un atto di violenza.
Sotto il profilo sostanziale, l’istituto riflette sia lo scemare dell’interesse dello Stato a punire il relativo comportamento, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo, a seguito del decorso del tempo.
Sotto il profilo processuale, l’istituto è rivolto a tutelare la parte dalla difficoltà, crescente nel tempo, a reperire le prove a supporto della propria tesi difensiva.
Secondo Francesco Carrara
“Deve in un buon codice penale ammettersi la prescrizione come causa d’impunità dei delitti? Se nella risposta a tale quesito le scuole ed i legislatori si sono divisi in due partiti contrari quando il quesito si propone in ordine alla prescrizione della pena (argomento tutto estraneo al tema che qui piglio a trattare) e scuole e legislatori sono ormai tutti unanimi nella risposta affermativa quando il quesito si propone nei termini di prescrizione di azione. È questo un punto che può dirsi tranquillo nella dottrina penale; ed ammesso da tutte le buone legislazioni contemporanee”
L’istituto in questione presenta marcate differenze da un ordinamento all’altro e tra ordinamenti nazionali diversi.
Mentre in Italia dal codice Rocco l’istituto è previsto nel codice penale e i termini decorrono dalla data di commissione del fatto, anche se l’autore non è stato ancora identificato e persino se il fatto non è stato ancora scoperto, in ambito europeo l’attribuzione di una natura processuale alla prescrizione esprime una “tendenza normativa che può dirsi egemone negli altri Paesi del vecchio continente”.
La conseguenza è che, decorrendo i termini dal verificarsi di eventi processuali, a partire dall’identificazione di un possibile autore del fatto, nei fatti i termini è difficile che impattano sui processi in corso in proporzioni comparabili a quello che avviene in Italia.
In altre parole, la modalità “sostanziale” dell’istituto della prescrizione che esiste in Italia dal 1930 “in ambito europeo parrebbe costituire un unicum stante l’assoluta prevalenza della opposta natura processuale”.
Il diritto internazionale conosce l’imprescrittibilità dei crimini internazionali più gravi, affermata caso per caso dalla giurisprudenza dei principali tribunali internazionali.
Quando si è trattato di fissare ex ante l’esatta determinazione di questi reati, all’Assemblea delle Nazioni Unite nell’ottobre 1966 non c’è stato consenso, e il relativo trattato, aperto alla firma nel 1968, è stato ratificato esclusivamente da 55 Stati.
Allo scopo di affermare lo stesso il principio il Consiglio d’Europa nel 1974 aprì alla firma la Convenzione europea sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, entrata in vigore nel 2003 e attualmente applicabile agli otto Stati europei che l’hanno ratificata
Con lo Statuto di Roma e l’ingresso dell’imprescrittibilità nei principi del diritto penale internazionale, si può dire entrato in vigore un testo ricognitivo del diritto consuetudinario che nel frattempo si è consolidato.
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