La revisione dell’assegno di mantenimento

Una coppia di coniugi, dopo anni di disaccordi e litigi decide di separarsi.
Non riescono più a continuare insieme una vita di sacrifici.
Si prospetta una maggiore serenità e anche il futuro non spaventa.
Il giudice dispone a carico del marito l’obbligo di corrispondere, alla moglie e alla loro bambina, 400 euro mensili.
La somma complessiva, però, non consente alla donna neanche il pagamento delle spese della casa. Un’altra circostanza potrebbe essere rappresentata da un padre separato che ha avuto un figlio con la sua attuale compagna e non gli riesce bene arrivare a fine mese perché deve pagare il mantenimento alla sua ex moglie e l’affitto di casa.
In questa sede scriveremo quali sono state le modifiche in relazione all’assegno assegno di mantenimento.
Quando una coppia si separa, il coniuge economicamente più forte deve corrispondere all’altro un contributo periodico.
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LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE E DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA
Manuela Rinaldi, 2020, Editeur Maggs
Il periodo vissuto dal mese di marzo 2020, ovvero durante l’emergenza sanitaria a livello mondiale, avrà (ed ha già) ripercussioni su tante questioni legate al diritto di famiglia ed in particolar modo anche sull’assegno di mantenimento.
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Il giudice, per stabilire l’esatto ammontare, deve considerare diversi fattori, come i redditi delle parti e i bisogni dei figli.
In determinate circostanze è possibile chiedere la revisione della misura, che può essere aumentata o diminuita in relazione alle esigenze manifestate e documentate.
Procediamo con ordine e vediamo in che modo viene quantificato l’assegno di mantenimento.
In che cosa consiste l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice, ma può anche essere il frutto di accordi sottoscritti liberamente dai coniugi, in sede di separazione tra gli stessi, e consiste nel pagamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.
L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e se ricorrano determinati presupposti, nel pagamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli, se ci siano, al fine di adempiere all’obbligo di assistenza materiale.
La separazione rappresenta una fase della crisi matrimoniale nella quale non viene meno il dovere di assistenza materiale tra i coniugi.
Per questo motivo chi è titolare di un determinato reddito è tenuto a corrispondere all’altro e , se ce ne sono, ai figli un assegno di mantenimento, vale a dire, un contributo mensile per fare fronte alle esigenze primarie.
Esempio
Tizio e Caia si separano.
Lui è un libero professionista che guadagna tremila euro al mese, lei non lavora perché ha scelto di dedicarsi alla famiglia.
Nell’esempio in questione è evidente che Caia abbia diritto al mantenimento, la quale entità potrà essere concordata dalle parti, in presenza di separazione consensuale, ou, determinata direttamente dal giudice, in presenza di separazione giudiziale.
I requisiti necessari per ottenere l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento non è una misura che scatta in modo automatico, viene riconosciuta al coniuge economicamente più debole esclusivamente a condizione che:
Non gli venga attribuito l’addebito della separazione, vale a dire, la colpa per la fine del matrimonio.
Ad esempio, il marito che sorprende la moglie a letto con un altro uomo.
Non percepisca nessun reddito.
A chi lavora e ha uno stipendio che gli permette di mantenersi, non spetta nessun contributo.
Se il coniuge percepisce un reddito molto basso da non garantirgli una vita dignitosa, è evidente che avrà lo stesso diritto all’assegno.
 
Non conviva con un’altra persona.
In presenza di simili circostanze, l’attuale compagno dovrà provvedere all’ex coniuge.
Una relazione con un’altra persona non comporta l’immediata perdita del mantenimento.
I metodi presi in considerazione per l’assegno di mantenimento
Se i coniugi non raggiungono un accordo per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve valutare la situazione del reddito di entrambi, eventuali proprietà, l’assegnazione della casa coniugale, lo stile di vita, la capacità di spesa.
Si devono produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, per stabilire il mantenimento da corrispondere ai figli si prenderanno in considerazione anche il tenore di vita goduto dai minori durante la convivenza dei genitori e le loro esigenze attuali.
Esempio
Tizio è un lavoratore dipendente che si è separato da sua moglie Caia.
Il giudice, all’udienza di separazione, ha riconosciuto alla donna, a titolo di mantenimento, una somma complessiva di 500 euro mensili, dei quali 200 euro per lei e 300 euro per il bambino.
Il mantenimento che viene corrisposto ai figli copre esclusivamente le spese ordinarie, vale a dire, quelle necessarie alle esigenze primarie, come il vitto, l’alloggio, la cancelleria scolastica, il trasporto urbano.
Le altre spese, considerate straordinarie, vale a dire, quelle impreviste e non futili, come ad esempio un master, un viaggio all’estero per motivi di studio e simili, devono essere concordate e ripartire a metà tra i due genitori.
La modifica dell’assegno di mantenimento
A volte si può verificare la circostanza che al coniuge obbligato a corrispondere all’altro il mantenimento non riesca di arrivare a fine mese perché, nel frattempo, si è creato un’altra famiglia oppure ha perso il lavoro.
In presenza di simili circostanze, la legge prevede la possibilità di chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento.
Una simile circostanza si verifica in presenza di:
Un peggioramento della situazione economica di uno dei coniugi.
Ad esempio, il marito obbligato viene licenziato oppure la moglie, beneficiaria dell’assegno, ha un imprevisto.
Un incremento dei redditi di uno dei coniugi.
Ad esempio, il marito che eredita una notevole somma di denaro.
Per ottenere la modifica dell’importo del mantenimento, un aumento o una riduzione, si deve presentare un’istanza al giudice, allegando la relativa documentazione che dimostri i fatti sopravvenuti da giustificare una revisione (Cass. Sent. 7/09/2020 n.18530/2020).
Una volta effettuata la valutazione, il giudice potrà respingere la domanda, e continuano a valere le condizioni di separazione previste anzitempo, ridurre o aumentare l’importo dell’assegno di mantenimento, dopo avere accertato il peggioramento o il miglioramento della situazione economica del coniuge.
La circostanza che un marito separato si trasferisca all’estero, magari in un Paese dove la vita è meno cara, non è un valido motivo per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, se non dimostri un peggioramento delle sue condizioni economiche ( Cass. Ord. 7/09/2020 n. 18612/2020).
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