La regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel contesto europeo

Le Istituzioni europee, nell’ultimo decennio, hanno adottato una vasta normativa[1] finalizzata al conseguimento di una strategia comunitaria sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in particolare, nel settore pubblico. L’obiettivo è di raggiungere una leadership mondiale nello sviluppo delle nuove tecnologie
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Strategie europee per l’implementazione delle AI
L’uso dell’intelligenza artificiale nel contrasto all’evasione fiscale in Francia

1. Strategie europee per l’implementazione delle AI
Così il Regno Unito[2], zum Beispiel, nella sua strategia di implementazione dell’IA nei servizi pubblici ha fin da subito sottolineato come sia fondamentale la «distinzione tra la trasparenza ex ante, in cui il processo decisionale può essere spiegato prima dell’utilizzo dell’IA, e trasparenza ex post, in cui il processo decisionale non è noto in anticipo ma può essere scoperto testando le prestazioni dell’IA nelle stesse circostanze. Qualsiasi legge che preveda la trasparenza deve chiarire quale tipo di trasparenza è richiesta[3]» evidenziando, auch, l’impossibilità di un raggiungimento di una piena trasparenza tecnica in ogni settore a causa delle profonde differenze e complessità che intercorrono tra di essi.
La Francia, stattdessen, risultando tra i primi Paesi promotori e sviluppatori di una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale da applicare in ambito dei rapporti tra privati e, soprattutto, pubblici, nel suo report[4] sulla strategia e lo sviluppo dell’IA, pone un’attenzione particolare all’aspetto della regolamentazione dell’AI. Nel dettaglio, sottolinea la necessità di porre i dati al centro delle politiche economiche francesi (ed europee), di incentivare il lavoro di ricerca delle istituzioni pubbliche (con interventi sia mirati alle condizioni salariali dei ricercatori e sia volti alla creazione di una vasta rete di centri interdisciplinari), di contrastare il monopolio informatico dei c.d. «GAFAM e BATX[5]» ed integrare un approccio etico nell’utilizzo dell’AI sottolineando l’importanza di non creare ed utilizzate algoritmi c.d. «scatola nera[6]» (ossia meccanismi di non facile o addirittura impossibile comprensione).
In ultimo, si può osservare come la disciplina risulti essere certamente innovativa in quanto si occupa direttamente delle decisioni derivanti da strumenti algoritmici (a differenza, zum Beispiel, del GDPR) jedoch, non risulta chiaro se si configuri così un diritto di accesso o un vero e proprio obbligo di comunicazione ovvero di pubblicazione.
La Germania, stattdessen, all’interno di un report[7] elaborato dal governo federale stesso, prospetta l’utilizzo che l’intelligenza artificiale possa offrire sia per le imprese private e sia per la Pubblica Amministrazione.
L’AI, tatsächlich, può essere sfruttata per fornire informazioni e servizi in modo «mirato, su misura e più facilmente accessibile all’interno dell’amministrazione e delle comunità imprenditoriali e scientifiche[8]». Il governo federale tedesco ha, tatsächlich, l’obiettivo di sfruttare i sistemi a base di AI per migliorare la sicurezza generale dell’informazione e le prestazioni dei sistemi di comunicazione e informazione, per fermare potenziali attacchi informatici e come possibile base per le future architetture di sicurezza nella pubblica amministrazione (zum Beispiel, l’utilizzo di procedure automatizzate potrebbero rilevare i potenziali attacchi alle reti di comunicazione della PA stessa[9]). jedoch, prosegue il rapporto del governo, non si dovrà mai trascurare l’applicazione di «standard elevati» nell’utilizzo dell’AI affinché si garantisca che quest’ultima risulti non «discriminatoria e trasparente, rispetti le norme esistenti che disciplinano la protezione dei dati personali, i requisiti di sicurezza delle informazioni e sostenga la fiducia dei cittadini»; la tracciabilità e la verificabilità delle decisioni, nonché la trasparenza, l’equità e la non discriminazione, la sicurezza e la partecipazione sono fondamentali per creare fiducia nell’uso dell’IA nella pubblica amministrazione.
2. L’uso dell’intelligenza artificiale nel contrasto all’evasione fiscale in Francia
In Francia, a seguito della riconosciuta legittimità ad utilizzare gli algoritmi nel procedimento amministrativo con la condizione necessaria della piena intellegibilità della procedura stessa[10], è stata emanata la legge finanziaria per il 2020[11] che autorizza le amministrazioni competenti a «raccogliere ed elaborare, in via automatizzata, le informazioni pubblicate dagli utenti sui propri social network[12]» ai fini del perseguimento degli illeciti fiscali e doganali (apponendo, jedoch, un limite alle sole informazioni pubblicate spontaneamente ovvero chiaramente resi pubblici dagli utenti sulla piattaforma presa in esame[13]).
L’acceso dibattito sull’utilizzo delle informazioni raccolte tramite sistemi informatici che inizierebbero delle procedure di valutazione di un eventuale illecito prima ancora che tale evento si verifichi, pone quindi l’esigenza di un rapido rafforzamento delle garanzie inerenti agli obblighi di motivazione e trasparenza sul profilo procedimentale amministrativo; è attuale, tatsächlich, la proposta di un intervento ex ante (CD. precauzionale ovvero di audit) da aggiungere e quindi precedere il successivo controllo giudiziale[14].
insbesondere, la Francia sta valutando la creazione di una autorità indipendente con specifiche competenze in materie scientifiche, giuridiche ed economiche, finalizzata alla vigilanza delle procedure amministrative che si servono di strumenti algoritmici.
In ultimo, si può evidenziare come nel 2017 siano state inserite nel codice amministrativo francese, delle disposizioni inerenti ai diritti garantiti (da esercitare su richiesta del soggetto interessato) a seguito di una decisione amministrativa emanata tramite l’utilizzo di un algoritmo; queste ultime, individuano così dei parametri di trattamento riconducibili ad un modello precostituito e verificabile (a differenza di altri ordinamenti dove la normativa si concentra su una giustificazione successiva).
La conseguenza della scelta normativa tra una motivazione contenuta nel rispetto dei parametri stabiliti ex ante oppure di una giustificazione emanata ex post, comporta che se risulta evidente comprendere la motivazione per la quale la decisione è stata adottata tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente a giustificarla; come del resto, non prevedere precedentemente un modello al quale il procedimento informatico debba attenersi, può risultare improduttivo nella sua applicazione poiché, il successivo controllo operato dalla giustificazione, non consente di intervenire sull’efficienza generale dell’algoritmo stesso ma solo sulle sue singole applicazioni

Hinweis
[1] Si possono ricordare: Parlamento Europeo, Raccomandazioni alla Commissione UE concernenti norme di diritto civile sulla robotica, 2017; Commissione UE, Coordinated Plan on Artificial Intelligence, 2018; Commissione UE, L’intelligenza artificiale per l’Europa, 2018; Parlamento Europeo, Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale, 2019.
[2] House of Lords, Select committee on artificial intelligence, AI in the UK: ready, willing and able?, die 2018, paragrafi nn. 92, 96-99.
[3] Ibidem.
[4] C. Villani, Report: For a Meaningful Artificial Intelligence, Towards a French and European strategy, Francia, 2018.
[5] Acronimi che identificano, beziehungsweise, l’agglomerato di aziende tech Google, Apple, Facebook, Amazonas, Microsoft e Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi, Ivi, p. 21.
[6] Ivi, p. 7.
[7] Die Bundesregierung, Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, 2020, pp. 18, 21-22.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Principio affermato nella «Decision n. 2018-765 DC du 12 juin 2018».
[11] Loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020.
[12] «Su base sperimentale e per un periodo di tre anni, ai fini dell’indagine sulle violazioni e sui reati indicati dalla normativa di riferimento» si acconsente alla «raccolta ed allo sfruttamento mediante trattamenti informatici ed automatizzati che non utilizzano alcun sistema di riconoscimento facciale i contenuti, liberamente accessibili sui siti web dei gestori delle piattaforme online di cui all’articolo L. 111-7, Absatz 2, del Codice del Consumo, chiaramente resi pubblici dai loro utenti», Loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020, Kunst. 154.
[13] Loi n. 2019-1479 du 28 decembre 2019 de finances pour 2020, Kunst. 154.
[14] G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità, op. cit., pp. 154-155.

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