La rapina
La rapina nel diritto penale è il delitto previsto dall’articolo 628 del codice penale, che delinea due figure.
La rapina propria se la violenza è il mezzo per ottenere l’impossessamento e la rapina impropria se serve a mantenere il possesso oppure assicurare a sé o a altri l’impunità.
статья 628 del codice penale rubricato “rapina” recita:
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona (581) o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite (112 N. 1)
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire (605, 613)
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 в
3-в) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-в), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
индекс
Le Origini
Le caratteristiche
L’elemento soggettivo
Il momento consumativo
Il tentativo
Le circostanze aggravanti
1. Le origini
Nel diritto romano un editto del pretore Lucullo (76 a.C.) istituì un’azione da esperire entro l’anno per il quadruplo del valore dei danni provocati e delle cose asportate in caso di rapina.
L’editto non era relativo esclusivamente ai bona vi rapta commessi da bande di schiavi, ma anche a coloro che avessero organizzato attruppamenti di uomini e a coloro che avessero istigato violenza, nonché alla persona singola che avesse direttamente commesso la rapina.
Autonoma configurazione ebbe così l’actio vi bonorum raptorum per il quadruplo entro l’anno, per il simplum dopo in ogni caso infamante, con Giustiniano diventa mista a un tempo.
Prima dell’editto del pretore non si trattava di un furtum manifestum, sicché dal punto di vista del furtum essa sarebbe stata perseguita con la pena del doppio.
Con l’editto luculliano la rapina fu sanzionata come il furtum manifestum.
2. Le caratteristiche
È un reato plurioffensivo perché vengono ad essere lesi sia l’incolumità personale sia l’integrita del patrimonio.
È un reato complesso ex art. 84 del codice penale nel quale elementi costitutivi sono il furto (Изобразительное искусство. 624 č.p.) e la violenza privata (Изобразительное искусство. 610 č.p.) che resta assorbita nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave come, ad esempio, le lesioni personali.
È un procedibile d’ufficio con arresto obbligatorio e per il quale è consentita l’applicazione della misura cautelare del fermo di indiziato di delitto.
3. L’elemento soggettivo
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, vale a dire la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogni volta che la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
In caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina ma il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 del codice penale, vale a dire, violenza privata ex articolo 610 del codice penale.
4. Il momento consumativo
Il momento consumativo del reato è identificabile con quello dell’impossessamento del bene, che deve essere compiuto dal soggetto agente con le proprie mani, vale a dire, con atto materialmente rivolto a entrare nel possesso del bene oggetto del reato perché, se la cosa fosse semplicemente consegnata all’aggressore da parte del soggetto passivo questa dinamica potrebbe essere ricondotta all’estorsione, disciplinata dall’articolo 629 del codice penale.
Dottrina e giurisprudenza oggi dominanti ritengono che la differenza tra queste due figure di reato non risieda nelle modalità di consegna del bene, ma nel fatto che in capo alla vittima possa esistere una facoltà di scelta in merito alla stessa.
In particolare si avrà rapina e non estorsione se il soggetto passivo del reato si trovi nella piena soggezione del suo oppressore.
Soggezione che sfocerà in una impossibilità di scelta tra il male minacciato e la consegna della cosa.
5. Il tentativo
Il tentativo è configurabile in quelle ipotesi nelle quali nonostante si eserciti la violenza, non si riesce a impossessarsi della cosa mobile, oppure, se compiuta la sottrazione, si tenti di utilizzare violenza o intimidazione al fine di conseguire l’impunità.
La norma lascia trasparire due diverse forme di rapina, quella cosiddetta propria, nella quale la violenza o intimidazione precedano l’impossessamento e quella cosiddetta impropria, nella quale la violenza o minaccia siano successive all’impossessamento e siano finalizzate a conseguire l’impunità.
6. Le circostanze aggravanti
Se l’agente è membro di un’associazione di tipo mafioso la pena è aumentata al fine di reprimere il fenomeno della criminalità organizzata.
Il comma 3 dell’articolo 628 del codice penale, prevede circostanze aggravanti a effetto speciale.
La prima ipotesi, al n. 1 del comma 3, è relativa alla “violenza o minaccia commessa con armi”.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha sancito che il semplice utilizzo o porto di un’arma giocattolo, (priva del tappo rosso) assume rilevanza penale se con lo stesso si realizzi un reato del quale rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La seconda ipotesi si verifica quando la violenza o intimidazione è “commessa da persona travisata”.
L’ultima delle ipotesi è quella della “violenza o intimidazione commessa da più persone riunite”.
Объем рекомендуется
Compendio di Procedura penale
Giorgio Spangher, Marco Zincani, 2021, Maggs Издательство
Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia.
L’opera è aggiornata alla L. N. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. N. 28 del 2020 in tema di processo…
38,00 € 36,10 €
Купить
его www.maggiolieditore.it –>
Guarda il prezzo su Amazon
Стать автором Diritto.it
Узнайте больше!
Ti potrebbe interessare anche
Домашний арест
di Concas Alessandra
11 февраль 2021
Il principio di territorialità in diritto penale
di Concas Alessandra
21 апреля 2021
Illecita detenzione di armi: quando è configurabile un’ipotesi di concorso di persone nel delitto
di Di Tullio D’Elisiis Antonio
17 ноябрь 2021
La violazione, sottrazione e violazione di corrispondenza
di Concas Alessandra
1 декабрь 2020
The post La rapina appeared first on Diritto.it.
Источник: Diritto.it