La professione forense

L’avvocato (al femminile avvocata o avvocatessa) è un professionista esperto di diritto che presta assistenza in favore di una parte nel giudizio, lavorando da consulente e da rappresentante legale, sia giudiziale sia stragiudiziale, per conto del suo cliente.
Il nome deriva dal latino advocatus, participio passato di advocare, “chiamare presso”, nel latino imperiale “chiamare a propria difesa”, e con utilizzo assoluto “assumere un avvocato”.
La figura dell’avvocato nell’Antica Roma
La professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che aveva in campo politico e molti celebri personaggi, come Quinto Ortensio Ortalo e Marco Tullio Cicerone, si distinsero nelle aule dei Tribunali.
La lex Cincia del 204 a.C. si occupò delle parcelle degli avvocati, stabilendo che nessuno potesse ricevere doni prima di trattare una causa, forse con lo scopo di evitare che il costo delle prestazioni forensi potesse diventare eccessivo per i ceti più poveri.
Ai tempi di Augusto la lex Cincia de donis et muneribus fu confermata da un senatusconsultus e venne introdotta una sanzione, per ‘’avvocato, pari a quattro volte la somma ricevuta in dono.
La legge fu modificata sotto Claudio, introducendo l’autorizzazione, per l’avvocato, a ricevere 10.000 sesterzi.
Nel caso di superamento della somma indicata, l’avvocato avrebbe potuto essere processato per concussione (repetundarum).
Ai tempi di Traiano venne stabilito che la somma potesse essere pagata esclusivamente alla fine della causa.
A parte l’advocatus, i soggetti dell’ordine forense erano, secondo il diritto romano:
Il giureconsulto o Iuriconsultus
Era colui che è stato consultato in materia di diritto.
Era l’esperto del diritto, vale a dire, il giurista, non teneva le orazioni.
L’oratore
Era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l’oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l’oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava.
L’advocatus
Era di solito amico dei politici o dei familiari del cliente che si trovavano intorno lui, potendo essere anche più di una persona nello stesso momento.
Il procuratore
È colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli aveva conferito la procura.
Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era presente anche a Roma.
La figura dell’avvocato nell’età moderna e contemporanea
La figura dell’avvocato è in età contemporanea disciplinata in modo diverso nei vari stati del mondo.
Abraham Lincoln fu un esempio di avvocato che decise di entrare in politica.
In quasi ogni paese per potere esercitare la professione è necessario essere in possesso di un idoneo titolo di studio nonché l’appartenenza obbligatoria a un determinato ordine, con obbligo di relativa iscrizione a un albo professionale, la regolamentazione dell’iscrizione all’albo è diversa da Stato a Stato.
L’ordine professionale del quale fa parte di solito viene definito “Ordine degli avvocati”, comunemente anche ordine forense, perché ai tempi dell’Antica Roma l’avvocatura era collocata nel Foro Romano.
L’ordine forense è custode dell’albo professionale (l’albo degli avvocati) nel quale devono essere iscritti, obbligatoriamente per essere autorizzati ad esercitare la professione, gli avvocati.
L’avvocato in possesso dei requisiti che la legge richiede, svolge la funzione di rappresentare, assistere e difendere una parte in un processo in un Tribunale, ma di solito è competente a fornire assistenza e consulenza legale anche al di fuori di un procedimento giudiziario, ed esercitano la loro attività dietro pagamento di un compenso che prende il nome di parcella.
Molti ordinamenti giuridici, allo scopo di garantire l’esercizio del diritto alla difesa, prevedono la nomina di un avvocato in un processo di un difensore d’ufficio a favore di coloro che non abbiano i mezzi necessari.
La figura dell’avvocato in Italia
In Italia per potere ottenere il titolo di avvocato è necessario conseguire un diploma di laurea in giurisprudenza e svolgere un periodo di 18 mesi di tirocinio presso uno studio di altro avvocato, che è condizione necessaria per potere sostenere un esame per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione.
Una volta completato il suddetto periodo, nel quale il praticante deve fare prova di avere partecipato proficuamente alle attività dello studio legale, redigendo atti, studiando pratiche e partecipando ad un certo numero di udienze per semestre, è possibile presentare domanda di partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
La prova è suddivisa in un esame scritto ed un esame orale.
La prima fase, che di solito si svolge nel mese di dicembre, consiste nella redazione di tre elaborati scritti, in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.
La fase degli scritti si svolge in tre giorni consecutivi determinati annualmente con decreto del ministero della giustizia. I quesiti proposti sono elaborati dal Ministero della Giustizia e consistono in alcune tracce in cui è prospettato un caso da risolvere.
Lo svolgimento delle prove avviene in contemporanea in tutta Italia, presso le sedi indicate dalla Corte d’Appello nel quale distretto il candidato ha svolto, quantomeno in prevalenza, la pratica forense.
Una volta effettuate le prove scritte, gli elaborati sono trasmessi alle commissioni esaminatrici istituite presso le singole Corti d’appello.
I candidati che abbiano conseguito un punteggio sufficiente possono accedere alla seconda prova orale, da sostenere davanti alla commissione istituita nel proprio distretto di Corte d’Appello.
Il superamento della seconda prova orale consente l’iscrizione all’ordine professionale.
In caso di mancato superamento della prova orale, il candidato dovrà necessariamente attendere la programmazione di un’altra sessione, entro l’anno successivo, per potere sostenere un’altra volta l’esame di abilitazione.
In questo caso, nonostante l’eventuale esito positivo della prova scritta in precedenza sostenuta, il candidato dovrà ripetere la prova per l’altra sessione.
L’avvocatura costituisce libera professione ed è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato, fatta eccezione per i ricercatori e i professori universitari, oltre che per i dipendenti della pubblica amministrazione italiana in servizio esclusivo presso l’ufficio legale dell’ente di servizio, che però, sono iscritti in un albo speciale e possono esercitare esclusivamente nell’ente per il quale lavorino. L’assistenza in sede di giudizio è obbligatoria, mentre il lavoro di consulenza è fornito sulla base di un conferimento formale dell’incarico, in modalità scritta.
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