La prescrizione delle rimesse solutorie in un rapporto di conto corrente
Con sentenza n. 29411/20, podneseno na 23 Prosinac 2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione della prescrizione delle rimesse solutorie nell’ambito di un rapporto di conto corrente.
činjenica
La vicenda ha origine dal ricorso incidentale proposto dalla banca per violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. per non avere il giudice di appello riconosciuto la prescrizione della ripetizione dell’indebito riguardo al periodo ulteriore rispetto ai dieci anni prima dell’atto interruttivo. In particolare la banca contesta alla Corte distrettuale di non aver ridotto l’importo dovuto nei confronti del correntista (come determinato dal CTU) non avendo tenuto conto che la prescrizione delle rimesse solutorie decorre dal momento in cui le stesse sono attuate e che, quindi, in un conto corrente scoperto, qual era quello oggetto della controversia, andassero esclusi, per il periodo oltre i dieci anni dalla domanda, gli addebiti illegittimi di interessi pagati con le rimesse aventi detta natura.
volumen preporučeno
Fideiussioni bancarie nulle
Monica Mandico, 2020, Maggs Izdavač
Il volume si pone quale strumento pratico, articolato in domande e risposte, utile al Professionista per affrontare le questioni relative all’istituto della fideiussione bancaria.
posebno, viene analizzata un’ampia casistica in materia di nullità della fideiussione,…
21,00 € 19,95 € kupiti
njegova www.maggiolieditore.it
La decisione della corte di cassazione
Con riferimento al suindicato ricorso incidentale, la Corte evidenzia che il giudice di seconde cure ha errato nel richiamare la pronuncia della Corte Cost. n. 78 del 2012, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità del D.L. n. 225 del 2010, umjetnost. 2, zarez 61, convertito in L. n. 10 del 2011, secondo cui – in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente – l'art. 2935 C.C., si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa.
Tale decisione, doista, non assume rilievo. Dirimente ai fini della prescrizione è, invece, secondo la Corte, la distinzione tra rimesse solutorie e/o ripristinatorie offerta dalla Cass. SEZ. U. 2 Prosinac 2010, n. 24418.
Nella fattispecie le Sezioni Unite affermavano che l’azione di ripetizione del cliente della banca che si doglie della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito è soggetto al termine di prescrizione decennale, “la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto”.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito.
Saranno considerati versamenti indebiti da parte del correntista soltanto quelli che determinino uno spostamento economico (indebito) nei confronti della banca: non certamente, quindi, le rimesse ripristinatorie che, come noto, ampliano (ripristinano) la facoltà d’indebitamento del correntista, non costituiscono “pagamenti”; pertanto la prescrizione della loro domanda di ripetizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.[ja]
In altri termini, con riferimento alle rimesse ripristinatorie, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. [ii]
Lo spostamento patrimoniale a favore della banca, doista, si avrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento.
Secondo tale interpretazione solo le rimesse solutorie possono essere inquadrate nell’ambito dell’art. 2033 C.C.[iii] con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione formula, quindi, il seguente principio di diritto: “In materia di contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell’accreditamento, matura sempre dalla data del pagamento”.
volumen preporučeno
Fideiussioni bancarie nulle
Monica Mandico, 2020, Maggs Izdavač
Il volume si pone quale strumento pratico, articolato in domande e risposte, utile al Professionista per affrontare le questioni relative all’istituto della fideiussione bancaria.
posebno, viene analizzata un’ampia casistica in materia di nullità della fideiussione,…
21,00 € 19,95 € kupiti
njegova www.maggiolieditore.it
Note
[ja] La definizione è tratta da CASSAZIONE – La prescrizione delle rimesse solutorie e ripristinatorie della domanda di ripetizione di indebito portata dal correntista – Magistra Banca e Finanza, 28.08.2020.
[ii] Civilno Kasacijskim, SEZ. MI, poslao. n. 14958 del 14/7/2020.
[iii] Ai sensi del quale “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto [1189] ha diritto di ripetere ciò che ha pagato
[1185 zarez 2, 1463, 1952 zarez 3]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se
chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda
[1148, 2036; 39 l.f.].”(Brocardi.it).
Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!
Ti potrebbe interessare anche
Non può essere coperta da giudicato l’eccezione di usurarietà degli interessi
di Vincenzo Vitale
13 lipanj 2019
L’onere di allegazione richiesto all’istituto di credito: le novità introdotte dalle Sezioni Unite
di Redazione
21 lipanj 2019
Il fideiussore che agisce per scopi estranei all’attività professionale, garantendo i debiti di un professionista, deve a sua volta ritenersi “professionista di riflesso”?
di Dimitri Marcolongo
22 travanj 2020
Usura: spese, oneri e commissioni
di Morini Giampaolo
22 svibanj 2019
The post La prescrizione delle rimesse solutorie in un rapporto di conto corrente appeared first on Diritto.it.
Izvor: Diritto.it