La motivazione della p.a. nei concorsi pubblici

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L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
Motivazione per relationem
Eccezioni all’obbligo di motivazione
La motivazione nei concorsi pubblici

1. L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
La pubblica amministrazione ha il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi emanati in esito all’esercizio del potere.
Ciò è quanto previsto dall’art. 3, L. N. 241/1990, per il quale “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato (...).
Trattasi di regola generale non prevista antecedentemente all’entrata in vigore della legge sul procedimento amministrativo, la quale impone alla p.a. di “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” (cfr. Изобразительное искусство. 3, Колорадо. 1, L. N. 241/1990).
конкретно, per presupposti di fatto si intendono gli elementi fattuali acquisiti nel corso dell’istruttoria procedimentale e posti a fondamento del provvedimento; le ragioni giuridiche, invece, sono le norme ritenute applicabili nella fattispecie concreta, idonee a sorreggere il provvedimento emanato.
Il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi, poi, è espressione dei principi di pubblicità e trasparenza – i quali, “ai sensi dell’articolo 1 L. N. 241 del 1990, sovraintendono all’intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (...) [1] – ed è quindi finalizzato a consentire al privato destinatario dell’esercizio del potere di “conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all’autorità giurisdizionale”.[2]
La mancanza di motivazione e/o la sua insufficienza legittima il ricorso alla tutela giurisdizionale per violazione dell’art. 3, L. N. 241/1990, в то время как – prima della introduzione di quest’ultima normala giurisprudenza faceva confluire il vizio in esame nell’eccesso di potere.
Ad ogni modo, anche ai fini della effettività della tutela giurisdizionale ex art. 113 Стоимость., l’ultimo comma dell’art. 3, L. N. 241/1990 dispone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.
2. Motivazione per relationem
L'искусство. 3, Колорадо. 3, L. N. 241/1990 ammette la motivazione per relationem, ossia quella motivazione contenuta in un altro atto dell’Amministrazione, purché richiamato dalla decisione e reso disponibile insieme a quest’ultima.
Pertanto, “nel provvedimento amministrativo, la motivazione per relationem deve intendersi ammessa dall’art. 3, comma 3°, L. 7 августейший 1990, N. 241, nelle ipotesi in cui il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati”.[3]
Ai fini della legittimità di tale modus procedendi è comunque necessario che dagli atti a cui si rinvia si deducano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinano la decisione amministrativa.
In conclusione, può quindi dirsi che il provvedimento motivato per relationem – che abbia rispettato la duplice condizione di cui supra – è comunque viziato da un punto di vista sostanziale “se l’omessa indicazione degli atti cui si rinvia determina incertezza sulle effettive ragioni che hanno determinato le decisioni della p.a. e se non risulta con chiarezza quale è l’atto istruttorio su cui si basa il provvedimento stesso, soprattutto nel caso di risultanze istruttorie contraddittorie e di esito opposto”.[4]

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Avuto riguardo ai più recenti apporti pretori e alla luce degli ultimi interventi del Legislatore (L. 9 январь 2019, N. 3, cd. Legge Spazzacorrotti), il taglio pratico-operativo del volume offre risposte puntuali a temi dibattuti sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale.
L’opera, che si articola in 23 capitoli, tratta i temi della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo, da comportamento illecito, per l’inosservanza del termine del procedimento, sotto il profilo amministrativo-contabile, in materia urbanistica ed edilizia, per attività ablative, nella circolazione stradale, per danno da illecito trattamento dei dati personali, di tipo precontrattuale, in ambito scolastico.
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Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di opere in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.Nicola PosteraroAvvocato, dottore e assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, è abilitato allo svolgimento delle funzioni di professore associato di diritto amministrativo e collabora con le cattedre di diritto amministrativo, giustizia amministrativa e diritto sanitario di alcune Università. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo e al diritto sanitario, pubblicando in tema volumi, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di), 2019, Maggs Издательство

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3. Eccezioni all’obbligo di motivazione
Non soggiacciono all’obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale [5] (Изобразительное искусство. 3, Колорадо. 2, L. N. 241/1990), oltre che i provvedimenti amministrativi “impliciti” conseguenti al silenzio-assenso ex art. 20, L. N. 241/1990.[6]
Il riferimento è, invero, a quegli atti che trovano nella norma primaria il parametro di verifica della loro legittimità (atti normativi), ovvero a quelli che trovano il fondamento della loro emanazione in atti amministrativi presupposti dove la p.a. da conto delle ragioni che l’hanno determinata all’adozione di un atto a contenuto generale (atti a contenuto generale).
4. La motivazione nei concorsi pubblici
Как известно,, il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’Amministrazione.[7]
In ordine al dovere di motivazione dei giudizi espressi da una commissione di concorso, può ritenersi pacifico che “nelle procedure concorsuali l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico, o alfanumerico, se a monte siano fissati criteri generali di valutazione ed attribuzione del punteggio”.[8]
на самом деле, in materia di concorsi pubblici, “rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali”[9]; attività, quest’ultima, che è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell’azione amministrativa.[10]
Solo ove siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, è possibile ricostruire ab externo la motivazione del giudizio configurandosi, in tal caso, il mero punteggio numerico quale idonea motivazione.[11]
Quindi, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice “è da reputarsi già sufficientemente assolto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente, что, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sugli apprezzamenti di merito compiuti e sul potere amministrativo esercitato esternando compiutamente la valutazione tecnica”.[12]
Ad ogni modo, il giudizio della Commissione “comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità. Incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione”.[13]
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Note
[1] Государственный совет |Sezione 3 |суждение |17 сентябрь 2021| N. 6320.
[2] Tribunale Amministrativo Regionale | CAMPANIANapoli |Sezione 1 | суждение | 9 апреля 2014 | N. 2027.
[3] Государственный совет |Sezione 6 |суждение | 7 февраль 2017 | N. 542.
[4] Tribunale Amministrativo Regionale | Лацио – Рим |Sezione 2-bis | суждение |11 ноябрь 2019 | N. 12889.
[5] Si veda, ad esempio, Tribunale Amministrativo Regionale | Лацио – Рим |Sezione 2 |суждение | 3 марш 2015 | N. 3666, per il quale “la determinazione dell’ammontare della tariffa per l’accesso e il transito alle zone ZZ.TT.LL. rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione procedente e opera comunque in materia il principio generale secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della deliberazione comunale di determinazione della tariffa poiché la stessa, alla pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari”.
[6] Tribunale Amministrativo Regionale | FRIULI VENEZIA GIULIATrieste | Sezione 1|суждение |18 январь 2016 | N. 15.
[7] Tribunale Amministrativo Regionale | LAZIO – Рим |Sezione 2 QUATER | суждение | 2 декабрь 2016 | N. 12056.
[8] Tribunale Amministrativo Regionale | Lombardia – Milano |Sezione 4 | суждение | 29 январь 2014 | N. 305.
[9] Tribunale Amministrativo Regionale | Калабрия – Катандзаро |Sezione 2 | суждение | 6 марш 2019 | N. 469.
[10] Tribunale Amministrativo Regionale | Лацио – Рим |Sezione 1 | суждение |30 октября 2020 | N. 11161.
[11] Tribunale Amministrativo Regionale | Лацио – Рим |Sezione 1|суждение | 6 марш 2020 | N. 3011. Nello stesso senso, si veda Consiglio di Stato, SEZ. 5, Нет суда. 5626 del 17 ноябрь 2014, per la quale “la predeterminazione dei criteri, на самом деле, costituisce un principio generale posto a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, consentendo agli esaminati di verificare ex post la correttezza dell’iter logico seguito dalla Commissione per pervenire all’attribuzione dei punteggi”.
[12] Tribunale Amministrativo Regionale | Кампанья – Napoli |Sezione 8 | суждение |14 может 2014 | N. 2667.
[13] Tribunale Amministrativo Regionale | Лацио – Рим |Sezione 1 | суждение |30 октября 2020 | N. 11161.

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