La motivazione del provvedimento amministrativo -scheda di diritto

مقالة 3 della legge del 7 agosto del 1990, ن. 241[1], c.d. legge sul procedimento amministrativo, impone l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. في الحقيقة, tale articolo, al comma 1, dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi pubblici e il personale. L’obbligo di motivazione costituisce un diritto alla difesa del destinatario e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo, perché il destinatario viene a conoscenza del perché l’amministrazione ha adottato un particolare provvedimento. La motivazione, inoltre, enuncia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’adozione di uno specifico provvedimento. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi costitutivi e permissivi che comportano l’adozione dell’atto, mentre per ragioni giuridiche si intende l’iter logico-giuridico tracciato dall’amministrazione che giustifica l’adozione dell’atto anche sul piano normativo.
Indice

La generalizzazione dell’obbligo di motivazione
Il contenuto della motivazione
La motivazione nel caso di provvedimento discrezionali o vincolati
L’esclusione dell’obbligo di motivazione per gli atti a contenuto normativo e generale
La motivazione e l’invalidità del provvedimento amministrativo

1. La generalizzazione dell’obbligo di motivazione
La legge sul procedimento amministrativo ha introdotto l’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi, eccezion fatta per gli atti normativi e a contenuto generale. Prima della 241 ال 1990 la motivazione non era improntata all’obbligatorietà, bensì era prevista per particolari provvedimenti individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza. Tale precedente impostazione mal si conciliava con il principio della trasparenza, con il diritto alla difesa del destinatario, nonché con il controllo giurisdizionale. Con la disciplina in vigore la motivazione, difatti, permette di esercitare sia il diritto alla difesa del destinatario del provvedimento, nonché permette al giudice amministrativo di valutare attentamente le motivazioni che sono alla base dell’adozione del provvedimento.
2. Il contenuto della motivazione
Come anticipato, la motivazione deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Dalla motivazione deve risultare una valutazione di tutti gli elementi che emergono dalla fase istruttoria. La mancanza della motivazione non determina sempre l’invalidità del provvedimento, perché l’atto in questione può rinviare ad altro atto che contiene la motivazione, c.d. motivazione ad relationem. L’amministrazione dovrà comunque rendere disponibile l’atto cui la decisione dell’amministrazione richiama. Su questo punto la giurisprudenza[2] ha previsto che per disponibilità dell’atto deve intendersi la presa visione o l’estrazione di una copia da parte del destinatario, con particolare riferimento alla disciplina sul diritto di accesso documentale.

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3. La motivazione nel caso di provvedimento discrezionali o vincolati
Nel caso di provvedimento c.d. discrezionali, la motivazione deve prevedere una valutazione dettagliata dei presupposti che sono alla base dell’atto emanato, dando contezza delle conclusioni dell’amministrazione. Al contrario, nel caso di provvedimenti vincolati, la motivazione è sufficiente anche solo nel caso in cui identifichi la sussistenza dei presupposti e, ول, si riduce alla c.d. giustificazione.
4. L’esclusione dell’obbligo di motivazione per gli atti a contenuto normativo e generale
Il comma 3 dell’articolo 1 della legge sul procedimento amministrativo dispone una deroga all’obbligo di motivazione per gli atti a contenuto normativo e generale, fermo restando nei casi in cui sia previsto un obbligo normativo specifico.
Tale eccezione all’obbligo della motivazione viene prevista perché tali atti comportano una discrezionalità amministrativa e tecnica ampia per il decisore pubblico.
5. La motivazione e l’invalidità del provvedimento amministrativo
Il rapporto tra la motivazione e l’invalidità del provvedimento amministrativo prevede alcune casistiche che costituiscono un vizio rientrante nella categoria c.d. residuale della violazione di legge che comporta come conseguenza l’annullabilità del provvedimento amministrativo. In particolare, il difetto assoluto di motivazione, l’insufficienza di motivazione, la mancata indicazione degli atti ai quali il provvedimento rinvia nei casi di provvedimento con motivazione c.d. ad relationem e la mancata comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento della domanda rappresentano il vizio di violazione di legge.
Esiste poi un’altra categoria di vizi che rientra nell’eccesso di potere, in particolare la motivazione irrazionale, illogica e contraddittoria.
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La suddivisione degli argomenti ricalca, in via di massima, lo schema seguito nelle trattazioni manualistiche.

Per ogni argomento si esaminano una o due decisioni, rese in sede giurisdizionale o anche consultiva.

La struttura di ciascun contributo è così articolata: il quadro generale; la vicenda; la sentenza o il parere; il commento; la bibliografia di riferimento.

Nei contributi in cui vengono esaminate due decisioni, lo schema “la vicenda – la sentenza (o il parere) – il commento” si ripete per entrambe.

IL QUADRO GENERALE tende precisamente a collocare la singola pronuncia nel contesto dei principi e delle regole che la riguardano, anche con rinvio ad essenziali riferimenti di dottrina.

Segue, quindi, LA VICENDA, vale a dire la descrizione dei fatti da cui trae origine la controversia.

I fatti sono talora noti, riferendosi a vicende importanti, oggetto di attenzione da parte dei media; in altri casi, sono invece eventi di minore importanza, capitati a cittadini comuni in circostanze ordinarie.

Si tratta, comunque, di casi che si presentano particolarmente idonei ad evidenziare profili rilevanti del diritto amministrativo.

Nella parte concernente LA SENTENZA o IL PARERE, poi, viene riportato un estratto della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, T.A.R., Cassazione, محكمة دستورية) che risolve la questione.

Infine, IL COMMENTO tende a fornire qualche elemento per collocare la pronuncia nel contesto più generale della giurisprudenza, segnalando se l’orientamento adottato si presenti, rispetto ai precedenti, pacifico o quanto meno prevalente, o se sia all’opposto minoritario o, ancora, se si tratti di un caso privo di precedenti.

Al termine di ogni contributo, nella BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO è fornito un elenco essenziale delle opere bibliografiche richiamate nel testo, secondo il modello di citazione “all’americana”.

Marzia De Donno
Ricercatrice TD B di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
Gianluca Gardini
Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
Marco Magri
Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.

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A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri, 2022, Maggioli Editore

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Note
[1] Recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
[2] In particolare, con la sentenza del Tar Lazio dell’8 gennaio 2021, ن. 31.

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