La misurazione dello spazio calpestabile nella cella carceraria

 
Indice dei Paragrafi:

La questione di diritto giudicata in Cass., SS.UU., 24 أيلول 2020, ن. 6551
I criteri per il computo dello spazio calpestabile, alla luce dell’Art. 3 CEDU
Il rapporto tra il diritto italiano e la Corte EDU
من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ’ فن. 35 ter op e la giurisprudenza della Corte EDU
I trattamenti inumani e degradanti nellesecuzione del mandato di arresto europeo (MAE)
La detenzione non inficia il diritto del recluso ad un trattamento dignitoso
Il dispositivo finale di Cass., SS.UU. 24 أيلول 2020, ن. 6551
Volume consigliato


La questione di Diritto giudicata in Cass., SS.UU., 24 أيلول 2020, ن. 6551
Ex comma 1 Art. 618 Cpp, la questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 24 أيلول 2020, ن. 6551 è la seguente: “ se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione allArt. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di 3 mq per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza, ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti, senza distinzione, ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello, ovvero anche quello singolo “
Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o a trattamenti inumani o degradanti
I criteri per il computo dello spazio calpestabile, alla luce dellArt. 3 CEDU.
Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 19 ديسمبر 2013, ن. 5728, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 27 تشرين الثاني 2014, ن. 53011 e Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 19 ديسمبر 2013, ن. 5729 hanno adottato il criterio del computo della superficie “ lorda “ della cella, ma detratta larea occupata dagli arredi, così come stabilito anche da Corte EDU 08/01/2013 Torreggiani vs. إيطاليا. In Corte EDU 08/01/2013 Torreggiani vs. Italia era stata giudicata, nel merito, la fattispecie fattuale di tre detenuti ospitati in una superficie di 9 mq, [ ma ] tale spazio è, peraltro, ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nella cella [ ... ] [ البريد, invece ] la Corte EDU richiede una superficie individuale maggiore, pari a 4 mq, seguendo [ ex Art. 3 CEDU ] ل’ indicazione del Comitato per la prevenzione della tortura “. Siffatto orientamento è stato confermato pure da Corte EDU, GC, 20/10/2016, Mursic vs. Croazia, in cui si imponeva di misurare “ al netto “ la superficie detentiva media goduta dal detenuto.
In maniera assai simile, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 17 تشرين الثاني 2016, ن. 13124 precisa che “ la Giurisprudenza della Corte EDU indica un preciso criterio orientativo, secondo il quale lo spazio fruibile allinterno della camera detentiva, non contenibile [ ognimmodo ] al di sotto della soglia minima di 3 mq, deve essere inteso come superficie libera, che consenta la possibilità di muoversi e non di svolgere altre attività, intellettive o manuali, che implichino la stazione eretta o distesa [ ... ] [ In conclusione ] lo spazio minimo necessario per assicurare al soggetto ristretto il movimento allinterno della cella deve essere calcolato al netto degli ingombri degli arredi fissi che, in quanto tali, impediscono il moto.
Tra gli arredi fissi va compreso anche il letto a castello, che non può essere facilmente spostato, risultando irrilevante la vivibilità del letto per lassolvimento di altre funzioni“. Simile ed altrettanto garantistica, ex Art. 3 CEDU, risulta pure Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 17 تشرين الثاني 2016, ن. 12338, a parere della quale “ lo spazio disponibile in cella va inteso come libero, ossia tale da permettere il movimento, cosicché, laddove risultino collocati arredi fissi non facilmente rimuovibili [ ... ] la superficie perde la sua connotazione inziale [ al lordo ], per assumere quella di uno spazio occupato “. Il divieto del computo “ al lordo “ della superficie per il movimento del recluso è ribadita pure da Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. F., 17 آب 2017, ن. 39207, أن, richiamando Corte EDU 08/01/2013 Torreggiani vs. إيطاليا, asserisce che “ dalla superficie lorda della cella deve essere detratta larea occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili “.
Importante e di egual tenore è pure Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 26 مايو 2017, ن. 41211, secondo cui “ [ viste Corte EDU, GC, 20/10/2016, Mursic vs. Croazia nonché Corte EDU Rezmivese vs. Romania ] ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella collettiva, da assicurare ad ogno detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti come p. e p. ex Art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Giurisprudenza della Corte EDU, la soglia minima dei 3 mq va riferita alla superficie calpestabile, funzionale alla libertà di movimento del recluso, dovendosi, ول, detrarre, al fine dello spazio individuale minimo, ل’ area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, destinato a sole finalità di riposo “. Per il vero, Corte EDU, GC, 20/10/2016, Mursic vs. Croazia non ha affrontato, in forma espressa, il ruolo del letto, أن, solitamente, è a castello, nel computo della superficie minima indispensabile.
Purtroppo, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 9 أيلول 2016, ن. 52819 è lata e generica e si limita a considerare “ irrilevanti [ allinterno del computo dei 3 mq fruibili per deambulare ] le diverse possibili modalità di utilizzo del letto, trattandosi di funzioni che non soddisfano la primaria esigenza del movimento “. Più garantisticamente, nelle Sezioni Civili, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. CIV. أنا, 20 فبراير 2018, ن. 4096 precisa che “ anche lo spazio occupato dai letti [ ... ] non rientra nei 3 mq calpestabili [ ex Art. 3 CEDU ], perché i letti riducono lo spazio libero necessario per il movimento “. Vergognosamente, a parere di chi redige, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 16 تشرين الثاني 2016, ن. 40520 distingue, in maniera irrealistica, tra letti a castello e letti singoli, ovverosia: “ i letti sono da ritenersi ostativi al libero movimento ed alla piena fruizione da parte del detenuto soltanto quando essi presentino la struttura a castello, che non permette lo spostamento e che, quindi, restringe larea del libero movimento. Al contrario, i letti singoli sono da ritenersi amovibili, al pari di sgabelli o tavoli “.
A parere di chi scrive, non si comprende, in Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 16 تشرين الثاني 2016, ن. 40520, sulla base di quale criterio il letto singolo possa essere qualificato come “ amovibile “. Si consideri pure che, nella Giurisprudenza italiana di legittimità, esistono alcuni rari Precedenti che, eccezionalmente, giustificano unarea calpestabile inferiore ai 3 mq, purché, nel complesso, si tratti di un regime espiativo semi-aperto, in cui il movimento è assicurato in stanze attigue che ampliano lestensione del pavimento fruibile da parte del ristretto.
Volume consigliato

Manuale operativo dell’esecuzione penale
Cristina Marzagalli, 2020, Maggioli Editore
Con un taglio pratico e operativo, l’opera analizza la fase esecutiva che segue il processo di cognizione e che si apre con la riconosciuta responsabilità penale dell’imputato.
Attenzione è dedicata ai rapporti funzionali tra il processo di cognizione,…

26,00 € 24,70 €
Acquista

su www.maggiolieditore.it –>

Il rapporto tra il Diritto italiano e la Corte EDU
Il Diritto internazionale fa il suo ingresso, nellOrdinamento Penitenziario italiano, grazie al comma 1 Art. 35 ter OP, rubricato “ rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dellArt. 3 CEDU [ per la tutela ] di soggetti detenuti o internati “. Ovverosia, “ quando il pregiudizio di cui allArt. 69 فاصلة 6 اللاتفية. ب) OP [ grave pregiudizio allesercizio dei diritti ] consiste, per un periodo di tempo non inferiore a 15 أيام, in condizioni di detenzione tali da violare lArt. 3 CEDU, ratificata ai sensi della L. 848/1955, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti delluomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il Magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno una riduzione della pena detentiva ancora da espiare, pari, nella durata, ad 1 giorno per ogni 10 giorni durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio “.
A tal proposito, المحكمة الدستورية 348/2007 ha decisamente aperto lArt. 35 ter OP al Diritto sovrannazionale, in tanto in quanto essa ha stabilito che “ alla Corte di Strasburgo compete di pronunciare la parola ultima in ordine a tutte le questioni concernenti linterpretazione e lapplicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, secondo quanto le parti contraenti hanno stabilito in forza dellArt. 32 CEDU. Si tratta di una funzione interpretativa eminente, con la quale si assicura la certezza del diritto e luniformità, presso gli Stati aderenti, di un livello minimo di tutela dei diritti delluomo “.
Ciononostante, è fondamentale pure Corte Costituzionale 349/2007, ai sensi della quale viene ulteriormente precisato che “ i giudici nazionali non sono passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove, nelle forme della pronuncia giurisdizionale e non possono spogliarsi della funzione che è assegnata loro dallArt. 101 فاصلة 2 Cost., con il quale si esprime lesigenza che il giudice non riceva se non dalla legge lindicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessunaltra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto. Ciò vale anche per le norme della CEDU, che hanno ricevuto ingresso, nellOrdinamento giuridico interno, grazie ad una legge ordinaria di adattamento “. Ancora meno esterofila, nella sopravvenienza di contrasti evidenti tra la CEDU ed il Diritto interno, è Corte Costituzionale 236/2011, a parere della quale “ ai giudici nazionali è attribuito il compito dellapplicazione e dellinterpretazione del sistema di norme, ma essi possono ignorare linterpretazione della Corte EDU, una volta che essa si sia consolidata in una certa direzione [ antinomica o assurda nei confronti del vigente Diritto interno italiano ] .
Oppure ancora, si ponga mente a Corte Costituzionale 311/2009, la quale dichiara che “ il giudice comune [ italiano ] è tenuto ad uniformarsi alla Giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, [ ma ] sempre fermo restando il margine di apprezzamento che compete [ sulla CEDU ] allo Stato membro “. Anche Corte Costituzionale 303/2011, 15/2012 البريد 317/2009 ribadiscono lautonomia sovrana del Magistrato italiano, che è “ soggetto soltanto alla legge [ interna ] “ ex comma 2 Art. 101 Cost. . Nel corso degli Anni Duemila, la Corte Costituzionale ha costantemente ripetuto che la CEDU e la relativa Giurisprudenza di Strasburgo deve rispettare il limite dellautonomia precettiva suprema dellOrdinamento nazionale.
Giustamente, a parere di chi commenta, in tema di CEDU, la Consulta si è dissociata dalla xenofilia dilagante che oggi vorrebbe schiavizzare le autonomie dei singoli Stati europei. La Corte Costituzionale, provvidenzialmente, ha saputo mantenere un sano equilibrio precettivo ed interpretativo nei confronti dellidentità normativa italiana. د’ altronde, anche lArt. 28 CEDU impiega i lemmi “Giurisprudenza consolidata della Corte “, ovverosia, come precisato da Cass., SS.UU., 24 أكتوبر 2019, ن. 8544, sono tassativamente cogenti non tutti i Precedenti della Corte EDU, bensì solo quelli decisi dalla Grande Camera o quelli che si allineano ad una “ Giurisprudenza [ ben ] consolidata “ della Corte EDU. Pertanto, anche la lett. ب) فاصلة 1 Art. 28 CEDU si rivela consapevole, almeno in questo caso, circa la non onnipotenza precettiva della Corte di Strasburgo. Sussite, pur sempre, un insopprimibile margine di auto-determinazione delle singole Magistrature degli Stati membri. Nei Precedenti della Consulta, di solito, è “ non consolidato “, nella Giurisrudenza della Corte EDU, un Precedente anomalisticamente ed atipicamente creativo, palesemente contrastante con Ordinanze o Sentenze pregresse, deliberato con molte opinioni dissenzienti, non approvato dalla Grande Camera e, soprattutto ed anzitutto, elaborato con criteri di giudizio tecnicamente incompatibili con i dati normativi italiani de jure condito.
من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ’ فن. 35 ter OP e la giurisprudenza della Corte EDU.
Riconoscere, o meno, natura vincolante ai Precedenti della Corte EDU influisce, inevitabilmente, sulle modalità applicative dellArt. 35 ter OP. Come precisato da Cass., SS.UU., 24 أيلول 2020, ن. 6551, ل’ Art. 35 ter OP è espressamente fatto dipendere dallArt. 3 CEDU “ come interpretato dalla Corte europea dei diritti delluomo “ ( فاصلة 1 Art. 35 ter OP ), ma tale rinvio è dinamico, aperto, in fieri, in tanto in quanto soggetto alle inevitabili mutazioni dello stare decisis giurisprudenziale dei Magistrati di Strasburgo. Per inciso, siffatto Art. 35 ter OP è atipico, giacché, di solito, la Giurisprudenza della Corte EDU consta di una serie di orientamenti assai flessibili, mentre, nella fattispecie qui in parola, le Sentenze e le Ordinanze della Corte EDU vengono direttamente trasformate, nellArt. 35 ter OP, in dati legislativi subito vincolanti.
Talvolta, la Giurisprudenza della Corte di Strasburgo è pacificamente condivisibile, come quando Corte EDU 21/02/1975, Golder vs. Regno Unito afferma che “ la privazione della libertà personale non comporta, di per sé, il venir meno dei diritti riconosciuti [ ex Art. 3 ] dalla CEDU “. Altrettanto incontestabile e non problematica è pure Corte EDU, Grande Camera, 26/10/2000, Kudla vs. Polonia, la quale specifica, sempre in tema di esecuzione penitenziaria, che “ bisogna ssicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana [ ... ] le modalità di esecuzione della restrizione in carcere non debbono provocare allinteressato uno sconforto ed unafflizione di intensità tale da eccedere linevitabile sofferenza legata alla detenzione “. Quanto al tema della conformità del trattamento penitenziario allArt. 3 CEDU, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 23 يناير 2019, ن. 15554 ha giustamente asserito che “ con riferimento ad un diritto fondamentale [ ossia lArt. 3 CEDU ], il rispetto degli obblighi internazionali [ ex comma 1 Art. 35 ter OP ] non può essere mai causa di una diminuzione di tutela rispetto a quella disposta dallOrdinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire uno strumento efficace di ampliamento della tutela stessa “ .
In definitiva, nellottica di Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 23 يناير 2019, ن. 15554, anche Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 16 أكتوبر 2019, ن. 46442 intende statuire che la Corte di Cassazione, ex comma 2 Art. 101 Cost., può e, بالأحرى, deve derogare alla CEDU ed alla relativa Giurisprudenza nel caso in cui lAG italiana sia maggiormente in grado di garantire la tutela materiale della dignità umana del detenuto. Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 23 يناير 2019, ن. 15554 nonché Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 16 أكتوبر 2019, ن. 46442 intendono, in buona sostanza, affrancare lArt. 35 ter OP da una inutile, fuorviante e liberticida onnipotenza girisprudenziale della Corte EDU. Le due summenzionate Sentenze della Suprema Corte italiana ribadiscono, finalmente, la pienezza dellautonomia sovrana ed indipendente dellOrdinamento giuridico italiano. Anche a parere di chi redige, e non solo con afferenza allArt. 35 ter OP, va rigettata la moda esterofila di recepire, senza variazione alcuna, la Giurisprudenza della Corte EDU. Oltretutto, sotto il profilo tecnico-logico, sussiste una ridondanza non giustificabile tra, على جانب واحد, ل’ Art. 3 CEDU, richiamato, in forma espressa, dal comma 1 Art. 35 ter OP, البريد, dallaltro lato, il comma 3 Art. 27 Cost., il quale reca un contenuto precettivo più breve, ancorché sostanzialmente analogo a quello dellArt. 3 CEDU nonché del correlato comma 1 Art. 35 ter OP.
I trattamenti inumani e degradanti nell’esecuzione del mandato di arresto europeo ( MAE )
La Corte EDU ha riconosciuto, a determinate condizioni, ل’ obbligo, per lAG nazionale che deve eseguire un MAE, di sospendere o porre fine alla procedura di consegna, qualora il MAE rischi di esporre il ricercato ad un trattamento inumano o degradante nel Paese che ha richiesto larresto. Ora, il sovraffollamento e la scarsa ampiezza della cella possono costituire una causa ostativa allesecuzione di un MAE. Più dettagliatamente, Corte EDU, Grande Camera, 15 أكتوبر 2019, Dumitru-Tudor Dorobantu rimarca che “ anche per quanto riguarda le modalità con cuiper valutare se esista un rischio reale, per la persona interessata, di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, [ ai sensi dellArt. 3 CEDU ] – va calcolato lo spazio minimo di cui deve disporre una persona detenutta in una cella collettiva nella quale si trovino mobilio ed infrastrutture sanitarie, [ ... ] bisogna, in assenza, allo stato attuale, di regole minime stabilite, in materia, dal Diritto dellUnione, tener conto dei criteri fissati dalla Corte EDU, alla luce dellArt. 3 CEDU [ ... ].
Occorre [ ... ] sottolineare che, se certamente è lecito, per gli Stati membri, prevedere, per il loro sistema penitenziario, standards minimi, in tema di condizioni di detenzione, più elevati di quelli risultanti [ ... ] dallArt. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, nondimeno, uno Stato membro può, in quanto Stato membro di esecuzione del MAE, subordinare la consegna, allo Stato membro emittente il MAE, della persona oggetto di un MAE unicamente al rispetto di questi ultimi standards [ determinati, in via giurisprudenziale, dalla Corte EDU ], e non al rispetto di quelli risultanti dal proprio Diritto nazionale. في الواقع, la soluzione contraria, rimettendo in discussione luniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali [ ex Art. 3 CEDU ], finirebbe per pregiudicare i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci, che la decisione-quadro 2002/584 mira a sostenere e, dunque, per compromettere leffettività di tale decisione-quadro “.
La detenzione non inficia il diritto del recluso ad un trattamento dignitoso
Molto pertinentemente, Corte EDU, 15/07/2002, Kalachnikov vs. Russia precisa, con una lodevole ratio anti-retribuzionista, che “ secondo la consolidata Giurisprudenza della Corte EDU, ل’ Art. 3 CEDU, nel sancire uno dei valori fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non soltanto obblighi negativi, ma anche più incisivi obblighi positivi, per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana “. Altrettanto di matrice riduzionista è pure il celebre Precedente contenuto in Corte EDU, 08/02/2006, Alver vs. Estonia, nel quale si asserisce che “ una pena, pur legalmente inflitta, può tradursi in una violazione [ dellArt. 3 CEDU ] qualora comporti una compressione dei diritti convenzionali non giustificata dalle condizioni di restrizione. In altri termini, le modalità di esecuzione della restrizione in carcere non debbono provocare allinteressato unafflizione di intensità tale da eccedere linevitabile sofferenza legata alla detenzione.
Ciò coerentemente con il criterio della c.d. soglia minima di gravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe al bando ai sensi dellArt. 3 CEDU “. Ora, venendo al tema dello spazio calpestabile nella cella carceraria, Corte EDU, 19/07/2007 Trepachkine vs. Russia ha affermato che “ il dato spaziale va sempre e comunque considerato unitamente ad altri fattori, quali, a titolo esemplificativo, la durata della detenzione, la possibilità di usare servizi igienici privatamente, ل’ areazione disponibile, ل’ accesso alla luce naturale ed allaria aperta, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base, la presenza o la mancanza di intimità nelle celle “.
Analogamente, Corte EDU, 06/12/2007, Lind vs. Russia, ha confermato, peraltro in maniera assai discutibile, che “ lelemento dello spazio minimo vitale, pur costituendo un elemento centrale di valutazione, non rappresenta il criterio esclusivo per dichiarare la sussistenza della violazione dellArt. 3 CEDU “. Tuttavia, a prescindere dalla valutazione organica di tutti i parametri della specifica esecuzione penitenziaria applicata, rimane fermo, nella Giurisprudenza della Corte EDU, che ciascuno recluso, visto lArt. 3 CEDU, ha diritto a 3 mq di “ floor space “, superficie calpestabile, anche se la cella, come accade nella maggior parte delle fattispecie, è collettiva. A tal proposito, Corte EDU, 06/11/2009 Sulejmanovic vs. Italia ha rimarcato che “ la violazione dellArt. 3 CEDU scatta automaticamente in caso di mancato rispetto del parametro dei 3 mq “. Tuttavia, in Corte EDU, 06/11/2009, Sulejmanovic vs. إيطاليا, il Giudice Zagrebelsky ha manifestato unopinione dissenziente, in tanto in quanto “ mancavano elementi ulteriori e diversi rispetto alla sola insufficienza di spazio calpestabile disponibile “. In effetti, anche Corte EDU, 19/07/2007 Trepachkine vs. Russia aveva indicato almeno altri otto parametri da contestualizzare, بدون ل’ ipostatizzazione estremistica del solo “ floor space “. Altrettanto attenta al contesto complessivo del trattamento espiativo, è pure Corte EDU, 08/01/2013, Torreggiani vs. إيطاليا, poiché “ in presenza di una situazione di sovraffollamento carcerario, uno spazio inferiore ai 3 mq effettivi [ senza i letti e ] detratti gli arredi dal computo dello spazio disponibile, può costituire lelemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione allArt. 3 CEDU [ ... ] La grave insufficienza di spazio riscontrata – costituente, di per sé, un trattamento disumano e degradante – può essere ulteriormente aggravata da altre negative condizioni di detenzione, quali lassenza di acqua calda e linadeguatezza del sistema di illuminazione e di ventilazione, in grado di cagionare sofferenze addizionali [ e non rieducative ] alla persona ristretta “. Simile è pure Corte EDU, 05/03/2013, Tellissi vs. إيطاليا, a parere della quale “ una situazione di sovraffollamento carcerario con un spazio [ calpestabile ] inferiore ai 3 mq è sufficiente ad integrare la violazione dellArt. 3 CEDU, mentre uno spazio inferiore ai 4 mq ( auspicato dal Comitato per la prevenzione della tortura ) non può, da solo, costituire una violazione [ dellArt. 3 CEDU ] e richiede la valutazione di altri aspetti inerenti alle modalità di esecuzione [ carceraria ]. Da segnalare, con afferenza alla ratio “contestualizzatrice “è Corte EDU, 10/01/2012 Ananyev vs. Russia, in cui vengono coniugati “ tre fattori per valutare la conformità della detenzione allArt. 3 CEDU: uno spazio individuale destinato al riposo dentro la cella, la disponibilità di almeno 3 mq di superficie [ calpestabile senza arredi fissi e letti ] e la possibilità di movimento libero tra gli arredi. La mancanza di uno di essi [ ... ] non determina unautomatica violazione dellArt. 3 CEDU, ma crea una forte presunzione che le condizioni di detenzione integrino un trattamento degradante “.
Il dispositivo finale
“ Nella valutazione dello spazio minimo di 3 mq si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, ول, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello “
Volume consigliato

Manuale operativo dell’esecuzione penale
Cristina Marzagalli, 2020, Maggioli Editore
Con un taglio pratico e operativo, l’opera analizza la fase esecutiva che segue il processo di cognizione e che si apre con la riconosciuta responsabilità penale dell’imputato.
Attenzione è dedicata ai rapporti funzionali tra il processo di cognizione,…

26,00 € 24,70 €
Acquista

su www.maggiolieditore.it –>

 

Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!

Ti potrebbe interessare anche

Formule per l’ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale decreto di sospensione

di Redazione
9 مارس 2020

A cosa deve mirare il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato

di Di Tullio D’Elisiis Antonio
3 تشرين الثاني 2021

La svolta telematica del processo penale italiano (PPPT)

di Sergio Ricchitelli
13 أبريل 2021

Interrogatorio di garanzia e diritto di difesa

di Chiara Savazzi
23 أيلول 2020

The post La misurazione dello spazio calpestabile nella cella carceraria appeared first on Diritto.it.
مصدر: Diritto.it