La mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell’amministrazione non inficia più l’efficacia e la validità della clausola compromissoria

di Michele Lupoi e Jacopo Polinari
Tribunale di Roma, Sez. XVII Civile, في حالة انهيار سقف العمارات. 4298, رفعت على 28 فبراير 2018, T. Marvasi Pres., F. Basile Est., Società X c. Comune Y
Arbitrato nei contratti pubblici e nelle concessioni – autorizzazione motivata all’inserimento nei contratti e nelle concessioni di clausola compromissoria – necessità anche per i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. ن. 50/2016 – esclusione
A seguito dell’abrogazione espressa dei commi 19 البريد 25 dell’art. 1 L. 190/2012 ad opera dell’art. 217, فاصلة 1, lettera ii) del D.lgs. ن. 50/2016, la mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione non inficia più l’efficacia e la validità della clausola compromissoria stipulata precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016.
Fatto
Con atto di citazione notificato il 6 تموز 2017, la [società X] ha citato in giudizio, dinnanzi all’intestato Tribunale, il Comune [Y], per sentire accogliere le seguenti conclusioni: [omissis].
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha riferito: di aver stipulato in data 26.02.2001il contratto di servizi con il Comune [Y] [omissis].
Parte attrice ha inoltre riferito che il Comune [Y], tra l’ottobre 2014 ed il marzo 2015, ha notificato una serie di contestazioni di inadempienze contrattuali (doc. ن. 3, 5, 7, 10, 12 fase. parte attrice) per effetto delle quali l’Ente pubblico avrebbe poi applicato le penali indicate all’art. 8 del contratto (doc. ن. 2, fase. parte attrice) in forma di compensazione con il pagamento dei ratei del corrispettivo spettante alla [società X], (cfr comunicazione doc. ن. 15, 16 fase. parte attrice).
Si è costituito in giudizio Il Comune [Y] أن, contestando nel merito ogni avversa argomentazione per intervenuta prescrizione e inammissibilità della domanda, in via preliminare ha eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale Civile in favore della sede arbitrale, come da clausola compromissoria inserita all’art. 15 del contratto di cui trattasi (doc. ن. 2, fase. parte attrice).
All’udienza di prima comparizione del 23.11.2017, parte convenuta ha insistito sull’eccezione di compromesso, mentre parte attrice ha chiesto il rigetto dell’eccezione adducendo la sopravvenuta inefficacia della clausola compromissoria per effetto delle disposizioni contenute all’art. 1, فاصلة 19 البريد 25, del d.l. 190/2012 البريد, comunque, per effetto dell’avvenuta attivazione della procedura arbitrale, nel rispetto dell’art. 15 del contratto di appalto, anche per l’ottenimento delle somme dovute per le fatture sopra menzionate, a cui tuttavia parte attrice non ha aderito.
All’esito, il Giudice ha rimesso la causa dinanzi al collegio sulla eccezione preliminare di incompetenza dell’Autorità Giudiziaria in presenza della clausola di compromesso, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Il Comune [Y], parte convenuta, ha eccepito, in via preliminare, l’eccezione di incompetenza dell’adito Tribunale a favore della sede arbitrale, alla luce della clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto di servizi di cui si tratta.
حق
L’eccezione di incompetenza sollevata in via preliminare da parte convenuta è fondata per i motivi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto premettere che l’art. 15 del contratto stabilisce che: “Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all’esercizio della gestione, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra”.
في البيانات 19.06.2015, la [società X] aveva avviato il procedimento arbitrale anche per l’ottenimento delle somme dovute per le fatture di cui si tratta in questa sede, ma il Comune [Y] non ha aderito alla procedura arbitrale avviata da controparte in ossequio all’allora vigente normativa in materia di arbitrato di contratti pubblici, come modificata dall’art.1, الفقرات 19 البريد 25, della Legge 190/2012, dal momento che la clausola compromissoria risultava mancante dell’autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione, richiesta dalla legge all’epoca vigente.
في الواقع, a norma dell’art. 1, فاصلة 19, della Legge 190/2012 (in vigore dal 28.11.2012) le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture potevano essere deferite ad arbitriprevia autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione”. Tale disciplina, ai sensi del successivo comma 25 non trovava applicazione soltanto per gli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della predetta Legge.
Tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia; infatti l‘art. 217, فاصلة 1, del D. إل جي إس. 50/2016, ha abrogato, tra l’atro, i suindicati commi 19 البريد 25 dell’art. 1 della Legge 190/2012.
Pertanto, a seguito della suddetta abrogazione, la mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione non inficia più l’efficacia e la validità della clausola compromissoria, che ritorna ad essere nuovamente efficace e, in quanto tale, pienamente vincolante per le parti.
Quindi, secondo la disciplina normativa vigente al momento della proposizione della domanda in esame- alla luce dell’art. 209 del D. إل جي إس. 50/2016, “le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 205 206 possono essere deferite ad arbitri” – non necessitando più di alcuna autorizzazione preventiva motivata da parte dell’organo di governo della pubblica amministrazione.
[omissis]
Volume consigliato

Manuale pratico degli atti di diritto amministrativo
Marco Zincani, 2018, Maggioli Editore
Il Manuale pratico degli atti di Diritto amministrativo contiene un percorso ragionato negli atti d’esame statisticamente più frequenti. Il testo propone trenta tracce, con suggerimenti pratici di svolgimento e schemi di inquadramento.
Ogni atto è incentrato sulle questioni

30,00 € 25,50 € Acquista

su www.maggiolieditore.it

The post La mancanza della previa autorizzazione motivata da parte dell’amministrazione non inficia più l’efficacia e la validità della clausola compromissoria appeared first on Diritto.it.
مصدر: Diritto.it