La liquidazione di una società

La liquidazione di una società costituisce la fase finale della stessa ed è la conseguenza del verificarsi di alcune cause di scioglimento.
Si distingue dalla liquidazione cosiddetta “forzata” o “giudiziaria” o “concorsuale”, disposta dall’autorità giudiziaria, è “la liquidazione volontaria”, definita anche “ordinaria”, disciplinata dal codice civile che consta di tre fasi: scioglimento, liquidazione, estinzione.
Durante la fase di liquidazione, la normale attività della società entra in una fase di “sospensione”, e si commutano in denaro gli elementi patrimoniali che risultano attivi. Esaminando i bilanci, verranno azzerate le passività, e in seguito si dividerà quello che resta dalla procedura di liquidazione, ai soci.
All’atto della messa in liquidazione viene anche individuato il Liquidatore, il “dominus” della liquidazione stessa, colui che gestisce l’intera fase di liquidazione.
Cause di scioglimento
članak 2308 del codice civile menziona le cause di scioglimento delle società in nome collettivo, al quale non consegue automaticamente l’estinzione, che risultano essere: decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, volontà unanime dei soci, mancanza della pluralità dei soci se nel termine semestrale la stessa pluralità non venga ricostituita.
Anche il contratto sociale può prevedere alcune cause di scioglimento: provvedimento dell’autorità nei casi stabiliti dalla legge e liquidazione giudiziale.
Dello scioglimento delle società in accomandita semplice se ne occupa l’articolo 2323 građanskog zakona, il quale per le cause, pone un rinvio a quelle previste e regolate dall’articolo 2308 građanskog zakona (per le società in nome collettivo). Una causa risulta essere ad hoc per le società in accomandita semplice, menzionata nel comma 2 dello stesso articolo 2323 građanskog zakona, la mancanza di soci accomandatari o di accomandanti, sempre se il socio mancante non venga sostituito nel termine di sei mesi.
Se l’unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non si potrà invocare l’applicazione di questo comma, perché l’accomandatario non viene meno, ma al contrario, continua a comparire nella compagine sociale, e lo scioglimento dovrà essere imputato all’impossibilità di funzionamento della società stessa.
L’ articolo 2484 del codice civile regola lo scioglimento delle società di capitali, che si sciolgono per decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che l’assemblea non deliberi alcune modifiche statutarie), impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, impossibilità di rimborsare il soci o i soci receduti, deliberazione dell’assemblea, altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, liquidazione giudiziale.
La causa di scioglimento, deve essere accertata e convalidata in una dichiarazione, che gli amministratori devono depositare al Registro delle Imprese, e da questa data di iscrizione, decorre la procedura di liquidazione. Se lo stesso scioglimento viene deliberato dall’assemblea, essa decorre dall’iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, se è regolato direttamente dallo statuto o dall’atto costitutivo, sarà questa fonte a regolare le competenze per l’accertamento della causa di scioglimento e per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Gli amministratori che non dovessero depositare presso il Registro delle Imprese la dichiarazione che accerta la causa di scioglimento della società, o la dovessero depositare con estremo ritardo, rispondono personalmente e in modo solidale per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, e in caso di omissione degli amministratori, i singoli soci o i sindaci possono presentare un’istanza al Tribunale, che con decreto, da iscriversi al Registro delle Imprese, accerterà il reale verificarsi della causa di scioglimento.
Gli amministratori, durante la fase di liquidazione, gestiscono la società allo scopo di salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale e rispondono personalmente e solidalmente dei danni causati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, in caso di violazione di questa prescrizione, il limite temporale del loro agire è rappresentato dal passaggio delle consegne ai liquidatori.
I presenti contributi sono tratti da

Le strutture societarie: caratteristiche a confronto
Alessandra Concas, 2018, Maggs Izdavač
La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.
Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e

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Nomina e revoca dei liquidatori
Nelle società di capitali la nomina dei liquidatori di solito è riservata all’assemblea dei soci e viene richiesta la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie delle società stesse. L’assemblea che nomina i liquidatori deve nello stesso tempo deliberare sul numero dei liquidatori, regole di funzionamento del collegio dei liquidatori se sono più di uno, nominativi dei liquidatori, con indicazione di quelli che hanno la rappresentanza della società, modalità di svolgimento della liquidazione, con particolare attenzione ai poteri dei liquidatori in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda o di singoli beni o diritti, necessari per conservare al meglio il valore dell’impresa o di singoli beni, in funzione del loro realizzo.
Ogni socio, amministratore o sindaco, ha il potere di presentare istanza al Tribunale, che con proprio decreto, nomini i liquidatori e ne determini i poteri e le regole di gestione, se gli amministratori non provvedono a convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori o se la stessa non si costituisce o non è in grado di deliberare.
Allo stesso modo, la revoca dei liquidatori viene disposta dall’assemblea dei soci, con la stessa maggioranza prevista per la loro nomina o è decisa dal Tribunale, quando sussiste una giusta causa, su istanza dei soci, dei sindaci o di ufficio dal pubblico ministero.
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