La legittima difesa

Nell’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa è una causa di giustificazione, una sorta diautotutelase si dovesse verificare un pericolo imminente, per sé o per altri, dal quale ci si deve difendere e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Il legislatore ha forse voluto tenere conto di un’esigenza naturale legata all’istinto di reagire quando si viene aggrediti.
La legittima difesa non deve essere confusa con la vendetta, una reazione che avviene dopo che la lesione è stata provocata, mentre si ha legittima difesa quando si reagisce a un’aggressione e la reazione rappresenta l’unico rimedio possibile nell’immediato per evitare una offesa ingiusta.
L’istituto è disciplinato all’articolo 52 del codice penale, rubricato “difesa legittima” che recita:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
б) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Presupposti
I presupposti essenziali della legittima difesa sono l’insorgenza del pericolo, di solito determinato da un’aggressione ingiusta, e una reazione difensiva.
L’aggressione ingiusta si deve concretare nel pericolo attuale di un’offesa che, se non viene subito neutralizzata, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge. La reazione legittima deve rappresentare la necessità di difendersi, il non potere evitare il pericolo e deve sussistere una proporzione tra difesa ed offesa. La relazione al diritto proprio o altrui esclude che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge.
La difesa è legittima quando il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone in relazione al tempo nell’immediata prossimità dell’offesa oppure nella contestualità dell’immediata successione della difesa. L’offesa ingiusta si determina con una minaccia o un’omissione contraria alle regole del diritto.
La reazione difensiva si reputa necessaria quando la difesa si risolve nell’unica scelta possibile, in base alle condizioni nelle quali si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione della persona aggredita, in proporzione alla difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e utilizzati, ma alla stregua dei beni in gioco e dello squilibrio dei comportamenti posti in essere.
Eccesso di legittima difesa e legittima difesa putativa
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa quando si ha una reazione di difesa esagerata, non c’è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa configurandosi una valutazione colposa sbagliata della reazione difensiva.
La norma relativa è l’articolo 55 del codice penale, che recita:
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 е 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’onere della prova è a carico del soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si deduce l’esistenza della scriminante.
La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive. L’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa ingiusta, i mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito e il modo nel quale ne ha fatto utilizzo, il contemperamento tra l’importanza del bene minacciato dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.
Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l’antigiuridicità dell’azione di chi reagisce a un aggressore.
A causa di un errore di fatto, può succedere che un individuo creda di essere minacciato mentre il pericolo non sussiste.
Si parla in questo caso di legittima difesa putativa. La legittima difesa putativa ha gli stessi presupposti di quella reale, con la differenza che nella prima non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva che crea nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta, in mancanza di fatti concreti, non si può ricondurre a un carattere soggettivo identificato dalla paura o dallo stato d’animo del soggetto agente.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di qualcuno che viene aggredito al buio per scherzo da un amico con un’arma finta. Se l’aggredito, a causa del buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.
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