La formazione di silenzio–assenso e l’obbligo del titolo autorizzatorio cartaceo
In caso di formazione di silenzio–assenso a seguito di istanza di condono, l’Amministrazione Comunale è obbligata alla formazione del titolo autorizzatorio cartaceo.
La Seconda Sezione del T.A.R. كامبانيا- ساليرنو, con sentenza n° 1018/2017, ha esaminato un caso in cui la parte ricorrente aveva agito, con rito del silenzio, sul presupposto dell’avvenuta formazione del silenzio – assenso a seguito di domanda di condono, sulla quale l’Amministrazione era rimasta inerte.
In particolare, la richiesta di rilascio del titolo edilizio in forma cartacea era stata motivata dall’esigenza di poterlo eventualmente utilizzare nei rapporti con i soggetti terzi oltre che nei riguardi della stessa Amministrazione .
Il Collegio ha accolto il ricorso in quanto ha riconosciuto che le esigenze di trasparenza, certezza e buona amministrazione, sancite dalla L. ن. 241 / 1990, postulano che l’Amministrazione non possa rimanere inerte a fronte della diffida specifica a rilascio di titolo documentale.
Considerato il quadro normativo vigente, l’Amministrazione procedente ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente, in senso positivo, rilasciando il richiesto titolo in forma cartacea, ricognitivo del titolo abilitativo formatosi “per silentium”, ove ritenga sussistenti i relativi presupposti; ovvero in senso negativo, qualora detti presupposti non sussistano nella fattispecie.
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