La durata della separazione consensuale
La vita matrimoniale di una coppia da un po’ di tempo non va più bene come in passato.
A causa di queste vicende i due coniugi decidono si separarsi e lo fanno in modo consensuale.
Hanno definito di comune accordo le questioni relative al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale, mentre resta da stabilire la modalità nella quale dovrà avvenire la separazione consensuale, potendo scegliere tra le diverse soluzioni che la legge disciplina.
Ci si chiede dopo quanto tempo dalla separazione si può divorziare, o per meglio dire, quanto tempo dura la separazione consensuale.
La riforma del cosiddetto divorzio breve (L. n. 55/2015) che ha previsto la possibilità di sciogliere gli effetti civili del matrimonio in modo più rapido.
La separazione consensuale ha una durata di sei mesi, decorsi i quali è possibile divorziare, facendo venire meno il vincolo matrimoniale in modo definitivo (Kunst. 3 n. 2 lettera b) L. n. 898/1970).
Le differenze tra separazione consensuale giudiziale
Se marito e moglie si accordano, si procede con la separazione consensuale.
I due predispongono un atto con le voci dell’intesa raggiunta attraverso gli avvocati, ed è possibile avere anche un unico legale, e in un momento successivo lo sottopongono al tribunale per la conferma.
Si risolve in un’unica udienza all’esito della quale la coppia viene autorizzata a vivere in modo separato e a iniziare altre relazioni, una volta trascorsi sei mesi si potrà procedere al divorzio.
È possibile separarsi anche con un atto redatto dagli avvocati e poi sottoscritto dalle parti (cosiddetta negoziazione assistita) senza l’intervento del giudice. Il costo è pressoché identico.
Se marito e moglie non si accordano, viene avviata una causa, e dopo la prima udienza il giudice sospende la convivenza e stabilisce i provvedimenti in materia di mantenimento.
La separazione consensuale non si ha esclusivamente quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni di separazione.
In alternativa è sempre possibile rivolgersi al Tribunale.
In Gegenwart solcher Umstände, è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo avere tentato una riconciliazione.
La separazione giudiziale è la seconda forma di separazione legale alla quale si ricorre quando non si raggiunge un accordo tra i coniugi.
Se due genitori sono sposati, dovrà essere il tribunale a dichiarare la separazione su ricorso di uno o di entrambi i coniugi.
Non è necessario che ci sia il consenso di entrambi.
Se uno dei coniugi si dovesse opporre alla separazione, l’altro potrebbe agire lo stesso rivolgendosi a un avvocato e ottenendo allo stesso modo la separazione.
Il tempo di durata della separazione consensuale
La legge prevede che tra la separazione e il divorzio ci debba essere un termine di sei mesi, i quali decorrono:
Dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nell’ipotesi di separazione consensuale, il termine prima detto decorrerà indipendentemente dal momento nel quale verrà pronunciato il decreto di omologazione da parte del Tribunale.
Si potrà presentare il ricorso per il divorzio anche se, si ipotizzi che il decreto verrà pronunciato un po’ prima della scadenza dei sei mesi dall’udienza presidenziale.
Da quando il giudizio contenzioso è stato trasformato in consensuale.
Dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita.
Dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Quando scadono i sei mesi due coniugi possono chiedere lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la durata del relativo procedimento dipenderà dal tipo di divorzio che viene prescelto.
La legge prevede procedure uguali a quelle stabilite per la separazione.
Se i due coniugi sono d’accordo sui contenuti del divorzio, possono utilizzare una procedura consensuale, davanti al Tribunale, al Comune oppure la negoziazione assistita.
Quali sono i documenti utili per la separazione consensuale
In modo indifferente dal tipo di procedimento prescelto, per la separazione consensuale dovrà essere necessaria la presentazione di una serie di documenti.
In modo particolare devono fornire una copia integrale dell’atto di matrimonio, una copia del documento d’identità e del codice fiscale di entrambi i coniugi, il certificato di residenza e lo stato di famiglia anche contestuale, di entrambi i coniugi, la dichiarazione dei redditi relativi agli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
Separazione consensuale e addebito
In modo diverso da quello che avviene nel caso di separazione giudiziale, nell’ipotesi di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale, non è possibile ottenere l’addebito.
Il codice civile prevede che il giudice, con la pronuncia della separazione, dichiara, se ne dovessero ricorrere le circostanze e se ne fosse richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Ne consegue che esclusivamente se si tratta di una separazione giudiziale, il giudice può decidere se addebitarla oppure non addebitarla a uno dei coniugi.
La Suprema Corte di Cassazione ha anche evidenziato che successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito oppure nel caso di omologazione di separazione consensuale, le parti non possono chiedere né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione, una pronuncia di addebito (Cass. Civ. sent. n. 6625/2005).
Nei confronti di coloro che decidono di separarsi in modo consensuale, accordandosi sulle relative condizioni, non è possibile chiedere l’addebito.
Il divorzio senza separazione
Prima del divorzio non sempre è necessaria la separazione.
Questo avviene in presenza di alcune limitate ipotesi oppure di situazioni che hanno particolare gravità e che escludono qualsiasi possibilità di riconciliazione tra le parti.
In modo specifico, quando il matrimonio non è stato consumato, uno dei due coniugi ha subito una condanna per avere commesso gravi reati nei confronti dell’altro coniuge o di altri componenti della famiglia, uno dei due coniugi ha cambiato sesso e ha ottenuto una sentenza che dispone una rettifica della sua iscrizione allo stato civile, uno dei due coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero una sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio, oppure ha contratto altre nozze all’estero.
Esclusivamente se si rientra in una delle precedenti ipotesi, è possibile divorziare senza separazione, mentre negli altri casi, è necessario chiedere la sospensione degli effetti civili del matrimonio con una delle modalità sopra riportate e successivamente divorziare.
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Quelle: Diritto.it