La disciplina della prescrizione e la sua sospensione ai tempi dell’emergenza sanitaria

In un sistema penale ispirato ai principi di calcolabilità, prevedibilità, colpevolezza, rimproverabilità, responsabilità soggettiva, tassatività, determinatezza, funzione rieducativa della pena, elemento essenziale dell’ingranaggio è costituito dal divieto di retroattività sfavorevole. Data la sua funzione, coinvolge tutti gli istituti di diritto sostanziale che delineano l’area dell’illecito penale e che in vario modo incidono sul trattamento penale del reo.
Al contrario delle norme sostanziali, quelle processuali sono soggette al principio “tempus regit actum”. Sfuggono quindi al divieto di retroattività sfavorevole, trattandosi di norme che non interferiscono con le garanzie fondamentali.
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LA PRESCRIZIONE DEL REATO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020 – Ebook
Antonio Di Tullio D’Elisiis, 2020, Maggs Издательство
Il presente ebook affronta la nuova normativa in materia di prescrizione del reato, in vigore dal 1° январь 2020.
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La prescrizione è un istituto di diritto sostanziale che incide sulla punibilità degli individui, in quanto il decorso del tempo impedisce l’applicazione della pena. La ratio soggiace nell’interesse generale a non perseguire reati per i quali è trascorso un certo periodo dalla commissione del fatto, in ragione del venir meno dell’allarme comune. In virtù della sua natura sostanziale, la prescrizione è soggetta quindi all’applicazione del principio della retroattività favorevole e dell’irretroattività sfavorevole.
Data la disciplina generale prevista in materia, nell’analizzare una legge che incide sul periodo necessario ai fini della prescrizione di un reato, e quindi sull’eventualità di un possibile contrasto con il principio di irretroattività sfavorevole, secondo un orientamento dottrinale è necessario distinguere due differenti situazioni. Nel caso in cui al momento dell’entrata in vigore della nuova legge sia già decorso il termine per la prescrizione del reato, se ne esclude un’applicazione retroattiva. Qualora invece la prescrizione non sia ancora maturata, la nuova norma potrebbe essere applicata retroattivamente, senza collidere con le garanzie sottese al principio di irretroattività.
 
In considerazione di ciò, delicata è la questione legata alla disciplina dell’emergenza sanitaria che sospende il corso della prescrizione. In tal senso, particolare rilievo assume il caso di specie dell’art. 83 d.l. 18/2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), che prevede al suo quarto comma un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, applicabile a tutti i procedimenti penali, che coincide con il periodo di sospensione dei termini processuali e di rinvio d’ufficio delle udienze. Avendo ad oggetto l’istituto della prescrizione, la norma in questione è norma sostanziale che però, applicandosi ai processi in corso ed ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, produce un effetto di retroattività sfavorevole: rende punibile un fatto che altrimenti non lo sarebbe.
Si pone pertanto un problema di legittimità costituzionale della disposizione, affrontabile alla luce di tre diverse prospettive.
 
Secondo una prospettiva costituzionalmente orientata, sostenuta dalla Cassazione, il presupposto della norma che sospende la prescrizione è costituito dallo stato di emergenza, derivante nello specifico dall’emergenza sanitaria. Per quanto la Costituzione contempli espressamente solo “situazioni eccezionali” (Изобразительное искусство. 77,78, 120,126), è possibile affermare che la situazione emergenziale, in quanto tale, è considerata, anche se implicitamente, dalla Carta Costituzionale. È possibile così farla rientrare nel concetto di eccezionalità, in virtù del quale per quel determinato periodo è consentita la sospensione delle garanzie costituzionali, al fine di tutelare, in un’ottica di bilanciamento dei valori, quelli considerati in quel momento supremi. In questo caso il valore in gioco è la salute collettiva, che giustifica la sospensione del principio di irretroattività sfavorevole, escludendo così l’incostituzionalità della norma.
La giurisprudenza effettua un ragionamento analogo, seppur diverso, ritenendo sopportabile il sacrificio del principio di irretroattività sfavorevole nel bilanciamento con gli altri principi costituzionali che entrano in gioco in questa situazione (diritto alla salute, calcolabilità e prevedibilità della propria condotta) in quanto nell’ordinamento non vi è un diritto sovrano. Qui la ragionevolezza e proporzionalità del sacrificio dell’irretroattività si giustifica alla luce del carattere generale, temporaneo, predeterminato della sospensione della prescrizione e della sua finalità specifica (non basta l’eccezionalità della situazione di per sé).
 
Una tale interpretazione costituzionalmente orientata però, finisce per contrastare con la CEDU e con la Costituzione stessa, trasformando il principio di irretroattività sfavorevole da assoluto in relativo (poiché entra nel bilanciamento con altri valori) e derogabile (in quanto alla luce del bilanciamento può essere sacrificato).
Pertanto una seconda prospettiva, contraria ad una lettura del genere, ritiene la norma sulla sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 incostituzionale, in quanto innovativa: introduce un’ipotesi di sospensione ulteriore rispetto a quelle previste dall’art. 159 č.p., rendendo punibili fatti anteriori non più punibili, producendo un effetto retroattivo sfavorevole.
 
Secondo una terza prospettiva infine, la sospensione del termine di prescrizione disposta dalla norma, è una conseguenza della sospensione del procedimento e del processo, ipotesi contemplata espressamente dall’art. 159 č.p., al suo primo comma. Per quanto infatti la norma non parli di tale ipotesi di sospensione, questa è ricavabile in virtù del collegamento tra la sospensione dei termini processuali ed il rinvio d’ufficio delle udienze (citati dalla disposizione). Così in realtà l’espressa previsione della sospensione del corso della prescrizione contenuta nell’art. 83 d.l. 18/2020 non risulterebbe necessaria, in quanto ricavabile direttamente dall’art. 159 c.p. come conseguenza della sospensione del procedimento e del processo. Ciò esclude il contrasto con il principio di irretroattività sfavorevole, in quanto lo stesso art. 159 c.p. è una disposizione previgente rispetto al fatto: è pertanto possibile applicare la sospensione della prescrizione anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma in questione.
 
A conferma di questo angolo prospettico, la presenza di ulteriori norme all’interno dell’ordinamento che hanno previsto la sospensione del processo ed, implicitamente o esplicitamente, la sospensione della prescrizione, e ritenute dalla giurisprudenza applicabili anche ai fatti anteriori, senza con ciò violare il principio di irretroattività sfavorevole.
È il caso del d.l. 69/1989, relativo a condoni e sanatorie, e del d.l. 39/2009, successivo al terremoto dell’Aquila.
Il limite che però incontra un’impostazione del genere risiede nella considerazione che la norma che dispone la sospensione della prescrizione (Изобразительное искусство. 83 d.l. 18/2020, d.l. 69/1989, d.l. 39/2009) risulta essere una norma meramente ricognitiva di un effetto che già discende dall’art 159 č.p., quindi una sua inutile duplicazione.
Di tal guisa, ciò che in effetti si verifica è un fenomeno abrogativo, un’interpretatio abrogans della disposizione ad hoc, in particolare l’art. 83 запятая 4 d.l. 18/2020, essendo sufficiente e bastevole la norma contenuta nel Codice Penale, data la previsione sulla sospensione già ricavabile perché contenuta al suo interno.
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