La denuncia: definizione e caratteri

La denuncia, in diritto, è una dichiarazione formale con la quale si comunicano a un ente pubblico, un’amministrazione pubblica, oppure un altro soggetto istituzionale, circostanze, fatti o altri elementi che il destinatario è legittimato a ricevere.
Può essere presentata in forma orale o scritta.
1) Nel primo caso l’ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza) redige un verbale che andrà firmato dal denunciante.
2) Nel secondo caso l’atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale (فن. 333 c.p.p.).
In relazione alla denuncia fatta da privati non è previsto un contenuto formale, il denunciante si può limitare alla semplice esposizione del fatto.
Coloro che sporgono denuncia devono essere il più precisi possibile, descrivendo in modo dettagliato l’episodio, al fine di aiutare le forze dell’ordine nel loro lavoro.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto nessun termine per la sua presentazione.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
La denuncia non è di solito un atto obbligatorio.
In presenza di un fatto che ha i connotati del reato, il cittadino non è tenuto a sporgere denuncia, e la vittima di un reato non è obbligata a querelare l’autore del crimine.
Se qualcuno assiste a un furto oppure altri reati, anche un omicidio, non si è obbligati a sporgere denuncia, salvo rare eccezioni previste dalla legge.
In cosa si differenzia l’istituto della querela dalla denuncia?
La querela deve essere sporta direttamente dalla vittima del reato entro determinati limiti di tempo, e deve contenere la manifestazione di volontà relativa alla punizione del responsabile del crimine. A norma dell’articolo 336 del codice di procedura penale, la querela è una condizione di procedibilità con la quale si esprime l’intenzione di procedere in relazione a un fatto che costituisce reato.
La querela è la volontà, che si manifesta per iscritto o verbalmente da chi è vittima del reato, di perseguire l’autore del fatto delittuoso, e senza questo consenso la legge non può punire l’autore del reato.
Se si denuncia o si querela una persona, si invitano le autorità a indagare su quella persona.
Iniziano le indagini preliminari guidate dal magistrato del pubblico ministero territorialmente competente.
Al momento della denuncia, la polizia o i carabinieri la trasmettono subito alla procura, in modo che il nominativo del denunciato o del querelato venga iscritto nel registro degli indagati, vale a dire l’apposito registro delle notizie di reato.
Se la denuncia è sporta contro ignoti, la notizia di reato viene iscritta lo stesso, ma nel registro degli ignoti, e l’iscrizione segna ufficialmente l’avvio delle indagini preliminari.
Se le autorità, dopo i primi rilievi (vale a dire: interrogatori, ispezioni, perquisizioni, escussione di persone informate sui fatti), ritengono che la notizia di reato sia fondata, provvederanno a comunicare al denunciato/querelato che le indagini stanno per dare luogo a un rinvio a giudizio, e verrà invitato a nominare un difensore di fiducia e a prepararsi al processo.
A differenza della denuncia, la querela deve manifestare senza equivoci la volontà che si procede su un fatto previsto dalla legge come reato.
Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
Il termine è di sei mesi vale per alcuni particolari delitti, ad esempio, violenza sessuale e stalking.
A volte tra l’inizio delle indagini e l’inizio del processo trascorrono mesi, o anche anni.
Nel frattempo, la persona denunciata, venuta a sapere delle indagini, potrebbe pensare di fuggire e di sottrarsi al processo, rendendo vano il lavoro compiuto dagli inquirenti e, di conseguenza, la denuncia stessa.
Al fine di evitarlo, se si tratta di un reato grave, dalle indagini emerge in modo chiaro la colpevolezza dell’indagato e c’è il pericolo che lo stesso possa inquinare le prove, darsi alla fuga o ripetere la condotta illecita, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’emissione di un’ordinanza con la quale limitare la libertà dell’indagato, attraverso le misure cautelari, quei provvedimenti, ( arresti domiciliari, custodia in carcere, divieto di allontanarsi dal comune di residenza) che servono a “fermare” l’indagato sino alla celebrazione del processo.
 
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