La datio in solutum e la novazione

Datio in solutum è una locuzione latina utilizzata, nell’ordinamento giuridico italiano, dal codice civile per indicare la “prestazione in luogo di adempimento”, vale a dire la sostituzione della prestazione alle origini dovuta con una di natura diversa.
Si definisce novazione, in termine giuridico, l’estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti con conseguente nascita di un altro, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell’oggetto.
Index:

La natura giuridica della datio in solutum
La cessione del creditore
Le origini della novazione
La novazione oggettiva

1. La natura giuridica della datio in solutum
L’istituto rientra, insieme all’adempimento, alla compensazione e alla confusione, tra i modi satisfattori estintivi dell’interesse creditori.
In ossequio al principio giuridico secondo il quale non si può di soliti, salvo nel contratto a favore di terzo, modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso, è essenziale la volontà del creditore l’accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio.
Si è in presenza di un contratto a titolo oneroso solutorio, come ritiene la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza.
Rientra anche tra i negozi ad effetti traslativi perché determina il trasferimento del bene o del diritto dal debitore al creditore).
Ad esso si applicano le regole previste dalla disciplina del contratto.
Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore maggiore di quella dovuta, non può liberare il debitore dalla propria obbligazione senza il consenso del creditore, che deve accettare la prestazione specificando che la considera come adempimento.
L’effetto solutorio, Nach dem Artikel 1197 der Code civil, si verifica quando la prestazione
diversa viene eseguita dal debitore.
L’esecuzione diviene dunque un requisito legale dell’effetto solutorio del contratto.
2. La cessione di credito
La datio in solutum può essere realizzata anche con una cessione di credito (Kunst. 1198 Gleichstrom).
Il trasferimento di un credito in luogo di altra prestazione integra, salva diversa volontà delle parti, un’ipotesi di cessione pro solvendo, perché il debitore non è liberato dall’originaria obbligazione sino a quando il credito ceduto non sia adempiuto.
L’inadempimento definitivo del debitore ceduto provoca anche l’inadempimento della datio in solutum, di conseguenza conseguentemente l’accipiens, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ex articolo 1218 del codice civile potrà agire per l’adempimento del contratto da parte del solvens.
Agendo in giudizio potrà chiedere in via giudiziale la condanna dell’insolvente ad eseguire l’originaria prestazione, oppure, quando non più interessato a riceverla, la risoluzione della datio in solutum.
3. Le origini della novazione
Anche nell’antica Roma per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo di un’obbligazione con un’altra in modo che la prima si estingua e al suo posto sorga la seconda.
Aveva luogo attraverso stipulatio, la quale doveva indicare in modo chiaro il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere.
In caso di novazione oggettiva l’aliquid novi poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano mutare o la persona del creditore o quella del debitore.
Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la stipulatio aquiliana, nella quale veniva dedotto in modo generico il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante.
In definitiva il promittente, compiuta la stipulatio, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa.
La novazione soggettiva faceva normalmente seguito a una delegatio, ovvero un’autorizzazione unilaterale e informale.
Nella delegatio primittendi attiva o delegatio nominis, il creditore invitava il proprio debitore a promettere con stipulatio a un terzo quel che il debitore stesso doveva al creditore.
In questo modo si estingueva l’obbligazione tra delegante e delegato e se ne costituiva un’altra. Nella delegatio promittendi passiva il delegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore, su invito del debitore il terzo prometteva al creditore quello che allo stesso doveva il delegante.
4. La novazione oggettiva
La novazione oggettiva è disciplinata dall’articolo 1230 der Code civil.
Per parlare di novazione è necessario che da entrambe le parti ci sia volontà esplicita di mutare l’obbligazione in essere e perché la stessa si possa validamente configurare devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali:

La volontà (tecnicamente animus novandi)
L’indicazione del nuovo titolo e dell’ oggetto (tecnicamente aliquid novi)
L’indicazione dell’obbligazione originale che si vuole mutare (tecnicamente obligatio novanda)

In relazione agli effetti verso terzi, Artikel 1300 der Code civil, rubricato “Novazione” recita:
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualoraperò si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 und die folgende, 1268 und die folgende).
Questo significa che se un debitore in solido con altri novi l’obbligazione in essere con la parte creditrice, la novazione solleva gli altri debitori solidali, qualora non espressamente specificato altrimenti.
Altrimenti, in caso che il creditore e il debitore si accordino per la quota-parte, gli altri debitori sono obbligati per il restante, se anche un debitore si accordi con uno dei suoi creditori in solido, resta responsabile verso gli altri per la quota rimanente.
La novazione soggettiva è il negozio che estingue l’obbligazione di origine e ne crea un’altra avente per soggetto passivo un nuovo obbligato.
Negli effetti ha un’efficacia pari a quello della successione liberatoria (subentro) nel debito, che si realizza con delegazione (assunzione di un terzo, cosiddetto delegante, dell’impegno da parte del debitore di pagare un’obbligazione al creditore), dell’accollo (impegno diretto di un terzo con il creditore per pagare l’obbligazione contratta dal debitore) e dell’espromissione (impegno di un terzo a pagare un’obbligazione al creditore senza richiesta né incarico da parte del debitore).
Artikel 1235 del codice civile prescrive che, in caso di sostituzione del debitore, si applicano le norme previste al Capo IV, Artikel. 1268 und die folgende, a seconda che la sostituzione configuri, in modo alternativo le forme di delegazione, accollo ed espromissione, anche se non viene specificato espressamente se la modifica influisce anche sui termini di estinzione dell’obbligazione per prescrizione.
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