La coltivazione di stupefacenti nel TU 309/90

 
Le linee-guida di Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 12348.
La questione di Diritto analizzata in Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 12348 is: “ se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre la sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nellimmediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che lattività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato “.
Cass., sez. pen. WE, 18 January 2007, n. 17983 ( ripresa da Cass., sez. pen. WE, 20 June 2007, n. 31968, nonché da Cass., sez. pen. WE, 11 October 2007, n. 40362 ) afferma che la coltivazione domestica, e non professionale, di stupefacenti “ ricade nella nozione di detenzione, sicché occorre verificare se, nella concreta vicenda, [ tale coltivazione ] sia destinata ad un uso esclusivamente personale del prodotto “. Viceversa, Cass., SS.UU., 24 April 2008, n. 28605 ( ripresa assai fedelmente da Cass., SS.UU., 24 April 2008, n. 28606 ) reputa, in maniera più apodittica e rigoristica, che “ costituisce condotta penalmente rilevante [ ex Art. 73 YOU 309/90 ] qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando [ la coltivazione ] sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale “. However, il retribuzionismo categorico di Cass., SS.UU., 24 April 2008, n. 28605 è mitigato dalla previsione, nel corso del giudizio di merito, di un correttivo qualitativo, nel senso che la precettività concreta dell’ Art. 73 YOU 309/90 dipende anche dal tenore di principio attivo estraibile dalla pianta matura. P.e., basti pensare, a tal proposito, alla canapa light o a quella per usi cosmetici, alimentari oppure tessili. In effetti, anche dopo la L. 49/2006, il lemma “coltivazione“ non è depenalizzato né nel comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90, né nel comma 1 Art. 75 YOU 309/90. La lett. a) comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90 parla di “ sostanze [ … ] destinate ad un uso esclusivamente personale “ e, del pari, il comma 1 Art. 75 YOU 309/90 è riferito allimportazione, allesportazione, all’ purchase, alla ricezione ed alla detenzione “ per farne uso personale “. Viceversa, il verbo “coltivare “ rimane nellalveo sanzionatorio del comma 1 Art. 73 YOU 309/90. In effetti, come puntualizzato da Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 12348, “ la volontà del Legislatore è quella di mantenere comunque la rilevanza penale della coltivazione, non trovando alcun fondamento normativo [ de jure condito ] la distinzione [ che è giurisprudenziale, ndr ] tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica. Questa distinzione è sostenuta da taluni per affermare che la coltivazione domestica sarebbe piuttosto riconducibile alla nozione di detenzione, la quale è penalmente irrilevante se finalizzata al consumo personale “ [ ex lett. a) comma 1 bis Art. 73 YOU 309/90 ed ex comma 1 Art. 75 YOU 309/90 ]. Come osservato da Cass., SS.UU., 24 April 2008, n. 28605, gli Artt. from 27 al 30 YOU 309/90, nel giuridificare le coltivazioni autorizzate di stupefacenti, si riferiscono non ad unimprovvisata coltivazione domestica, bensì a modalità tecnico-agricole ben organizzate, con sistemi di semina, di vigilanza e di raccolta professionali. Sempre Cass., SS.UU., 24 April 2008, n. 28605 si rifiuta di omologare la coltivazione domestica alla detenzione depenalizzata “ anche per via di un argomento di carattere naturalistico, basato sulla distinzione ontologica tra coltivazione e detenzione [ poiché ] [ … ] la coltivazione, anche qualora intrapresa con lintento di soddisfare esigenze di consumo personale, a differenza della detenzione, [ … ] è suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stuepefacenti “. Del resto, la ratio proibizionistica del TU 309/90 è e rimane incompatibile con la legalizzazione indiscriminata della coltivazione domestica, which, sotto il profilo della Prassi, rientra pur sempre in unambigua zona grigia prodromica allo spaccio p. e p. ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90. E’ ben difficile, nella pratica quotidiana, separare una coltivazione domestica dalla eventuale finalità della cessione dello stupefacente a terzi. A tal proposito, pure Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 12348 asserisce anchessa che, con afferenza alla c.d. coltivazione non professionalmente organizzata, “ restano ipotetiche o, anyway, scarsamente affidabili le valutazioni in merito alla destinazione della droga alluso personale piuttosto che alla cessione a terzi “. Il coltivatore artigianale sarà, presto o tardi, inevitabilmente e spontaneamente tentato di dilatare la propria produzione per scopi lucrativi non strettamente individuali e non relativi a quantità esigue. Ciò premesso, in ogni caso, esistono pur sempre, nel merito, coltivazioni di stupefacenti non pericolose dal punto di vista del tenore drogante della sostanza ricavata. Dunque, in tal caso, la coltivazione, tanto domestica quanto professionale, non è punibile ex Art. 73 YOU 309/90, in tanto in quanto “ la sostanza ricavata dalla pianta non è idonea a produrre un effetto drogante rilevabile [ … ] atteso che inoffensiva è la condotta che non leda o non ponga in pericolo il bene tutelato nemmeno in grado minimo “ ( Cass., SS.UU., 21 September 1998, n. 9973 ). Quel che veramente conta è, in definitiva, la tutela della salute dei consociati ex comma 1 Art. 32 Cost., a prescindere dalla natura domestica oppure organizzata della coltivazione. La qualità è più importante della quantità del prodotto della pianta dello stupefacente, come dimostra la fattispecie del diverso e discriminante grado di cannabinoidi contenuti nella marjuana e nellhaschisch essiccate.
Recommended volume

Nuovo formulario annotato dell’esecuzione penale
Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone, 2019, Maggioli Editore
Con il presente formulario, aggiornato ai decreti legislativi nn. 121 (“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, paragraphs 81, 83 and 85, lettera p), the law 23 giugno 2017, n….

46,00 € 43,70 € Buy

your www.maggiolieditore.it

L’ orientamento ermeneutico di Cass., sez. pen. IV, 28 October 2008, n. 1222.
 
L’ orientamento qualitativo, legato allapprezzamento chimico-tossicologico della purezza della sostanza, è il fulcro di Cass., sez. pen. IV, 28 October 2008, n. 1222, a parere della quale la perseguibilità penale della coltivazione di stupefacenti “ dipende dalla capacità, effettiva ed attuale, della sostanza ricavabile a determinare un effetto drogante, ossia a produrre nellassuntore alterazioni di natura psico-fisica “. Cass., sez. pen. IV, 28 October 2008, n. 1222 tiene nel debito conto i dati normativi che, nel TU 309/90, rimarcano, anzitutto e soprattutto, la qualità della droga, anziché la quantità grezza e, talvolta, insignificante, nellottica suprema del comma 1 Art. 32 Cost. . P.e., il criterio tossicologico è ben illustrato nella lett. and) comma 1 Art. 80 YOU 309/90. Oppure ancora, il comma 5 Art. 73 YOU 309/90 contiene anchesso il lemma “ qualità “, riferito al grado di purezza e, then, alla pericolosità psico-fisica menzionata in Cass., sez. pen. IV, 28 October 2008, n. 1222. La “ potenzialità lesiva “ ( became. e comma 1 Art. 80 YOU 309/90 ) è di gran lunga più determinante ed incisiva rispetto ad una quantità ingente, ma scarsamente psicotropa o psichedelica. A parere di chi redige, however, Cass., sez. pen. IV, 28 October 2008, n. 1222 ipostatizza eccessivamente “ il bene della salute “ ex comma 1 Art. 32 Cost. . Esso, secondo tale Precedente del 2008, supererebbe, per importanza, altri valori altrettanto meritevoli di tutela, come la “ [ … ] lotta al mercato della droga, la tutela delle giovani generazioni, la sicurezza, l’ ordine pubblico ed il normale sviluppo delle giovani generazioni “. Sette anni dopo, anche Cass., sez. pen. WE, 21 October 2015, n. 2618 ha puressa esaltato o, anyway, evidenziato il criterio del principio attivo, in tanto in quanto “ è penalmente irrilevante la coltivazione [ ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90 ] qualora il ciclo di maturazione delle piante, pur conforme al tipo botanico, non sia tale da produrre, al momento delleccertamento, un principio attivo dotato di efficacia drogante “. Il grado di purezza della sostanza conta, in buona sostanza, più del singolo e non rappresentativo dato ponderale in sé e per sé.
 
Il tipo botanico della pianta e la sua ( fattuale ? ) offensività anti-normativa.
 
Secondo lorientamento del “ giudizio predittivo “, la pianta dello stupefacente è ontologicamente anti-normativa per il solo fatto di appartenere ad un tipo botanico di vegetali che producono, naturalisticamente, delle sostanze psicotrope vietate dalle Tabelle predisposte ex Artt. 13 and 14 YOU 309/90. Dunque, secondo alcuni Precedenti di legittimità, diventa pleonastico verificare il tenore di principio attivo allatto del sequestro da parte della PG. Tale interpretazione, therefore, è automatica e non fattualizza affatto la qualità finale tossicologica del prodotto vegetale, il quale è, o non è, proibito e sanzionabile per il solo fatto di aver prodotto o di poter produrre un preparato stupefacente sussumibile entro il divieto generale ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90. A tal proposito, è utile analizzare Cass., sez. pen. WE, 15 March 2013, n. 22459, a parere della quale “ il Legislatore ha inteso incriminare lattività di << coltivazione >> – così definita senza alcuna aggettivazione – di organismi vegetali da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, con la conseguenza che tale coltivazione deve ritenersi integrata già alla messa a dimora dei semi “. A parere di chi redige, Cass., sez. pen. WE, 15 March 2013, n. 22459 è profondamente e non proporzionalmente retribuzionistica, in tanto in quanto il criterio della “ qualità “ finale della droga è concretamente più importante del tipo botanico. L’ elemento decisivo è pur sempre la capacità o meno finale della pianta di produrre effetti psico-fisici tossicovoluttuari e potenzialmente pericolosi per la salute alla luce del comma 1 Art. 32 Cost. . Il rigorismo anti-garantistico ed anti-democratico di Cass., sez. pen. WE, 15 March 2013, n. 22459 è provvidenzialmente corretto da Cass., SS.UU., 18 October 2012, n. 47604, la quale specifica che “ non configura la condotta di cui all’ Art. 73 YOU 309/90 [ … ] il commercio di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, il quale rifluisce piuttosto nella categoria degli atti meramente preparatori “. In effetti, Cass., sez. pen. WE, 15 March 2013, n. 22459 ipostatizza eccessivamente la ratio del tipo botanico. Il Magistrato non deve qualificare, del resto, il comma 1 Art. 73 YOU 309/90 alla stregua di un delitto di mero sospetto, giacché il “ tenore drogante “ finale della pianta è e deve rimanere il criterio-cardine supremo. E’ profondamente erroneo lapproccio de-contestualizzante e de-fattualizzante di Cass., sez. pen. WE, 15 March 2013, n. 22459. Daltronde, nella Normativa del Consiglio dEuropa, anche la decisone-quadro 2004/757/GAI del 25 October 2004 non parla di tipo botanico, bensì focalizza lattenzione dellinterprete sulla più o meno accentuata potenzialità stupefacente della pianta dopo lessiccazione, il taglio, la raffinazione chimica o, ognimmodo, la lavorazione finale. Parlare in astratto della tipologia vegetale significa aprire la strada agli orribili “ delitti di mero sospetto“. Sottilmente giustizialistica e non concretizzante è pure, in tema di grado di maturazione della pianta, anche Cass., sez. pen. III, 31 January 2013, n. 21120, la quale sostiene che “ lidoneità offensiva della coltivazione [ rispetto all’ Art. 73 YOU 309/90 ] [ … ] va valutata in assoluto [ quindi sulla base del tipo botanico, ndr ], non potendo dipendere da circostanze occasionali e contingenti, come la tempestiva scoperta della piantagione da parte della polizia giudiziaria. Diversamente, si perverrebbe allirrazionale conclusione di escludere la rilevanza penale di una coltivazione anche di notevoli dimensioni, con un elevato numero di piante messe a dimora, per il solo fatto che ne sia stata accertata lesitenza allinizio del processo di maturazione e che, esclusivamente per tale circostanza fattuale, la stessa sia risultata non produttiva, nellimmediato, di principio attivo “. Cass., sez. pen. III, 31 January 2013, n. 21120, probabilmente e giustizialisticamente, sazia i malumori popolari, ma sotto il profilo tecnico, rimane inaccettabile un reato connotato da una pericolosità meramente astratta. Cass., sez. pen. III, 31 January 2013, n. 21120 rischia di annichilire quel concetto di “ qualità “ che fonda, tra l’ other, il comma 5 Art. 72 YOU 309/90. Il “ tenore drogante “ è un dato di fatto basilare e non è ragionevole, in ambito penalistico, parlare di una pericolosità potenziale e predittiva dei semi o della pianta non ancora matura, raccolta, trattata e lavorata. Il “ mero sospetto “, anche in tema di arbusti psicotropi, non deve avere alcuna cittadinanza nel TU 309/90, in tanto in quanto il Magistrato, nel campo del Diritto Penale, giudica la concretezza offensiva della condotta e non la pericolosità eventuale degli atti preparatori. In effetti, le presenti intrepretazioni anti-garantistiche sono smentite da Cass., sez. pen. WE, 9 January 2014, n. 6753, secondo cui “ la coltivazione deve risultare ragionevolmente orientata [ … ] verso la materializzazione delle sostanze, con la conseguenza che laccertamento va rapportato al ciclo di sviluppo vegetale dell piante. L’ offensività risulta, therefore, assicurata, in astratto, dalla corrispondenza della specie al tipo botanico vietato, ma, in concreto, dalla verifica giudiziale della [ concreta ] capacità della condotta che, nei singoli casi, deve apparire tale da incrementare significativamente il rischio della produzione di sostanze utili al consumo [ … ] sicché la rilevanza della condotta potrà essere esclusa quando si riscontri lassenza di unefficacia stupefacente del prodotto “. Di nuovo e lodevolmente, Cass., sez. pen. WE, 9 January 2014, n. 6753 concentra lattenzione del Magistrato del merito sul prodotto psicotropo maturato, raccolto e lavorato. Cass., sez. pen. WE, 9 January 2014, n. 6753 non condivide un giudizio anticipato incentrato sulla potenzialità tossicologica della semente, dei peli ghiandolari o dei fusti non ancora maturi. paragraph 1 Art. 73 YOU 309/90, then, configura sempre e comunque un delitto consumato e non astrattamente o anticipatamente pericoloso. Similmente, Cass., sez. pen. WE, 10 February 2016, n. 10169 rimarca che si deve valutare “ lintero ciclo evolutivo dellorganismo biologico “ e non la pianta non ancora matura, quindi priva di un discreto principio attivo. Anche Cass., sez. pen. IV, 21 May 2019, n. 27213 parla dellimportanza fattuale “ dellesito del fisiologico sviluppo “ e non della sola conformità al tipo botanico. Finally, Cass. Sez. pen. WE, 28 April 2017, n. 35654 si focalizza anchessa sul “ prodotto finale dotato di effetti droganti “. Non è pericoloso il tipo botanico, bensì la sostanza finale ricavata, poiché, nella Giuspenalistica, non ha alcun rilievo il pericolo del pericolo non ancorato ad una realtà concreta.
 
La pianta che aumenta la disponibilità e la diffusione dello stupefacente ( Cass., sez. pen. IV, 17 February 2011, n. 25674 ).
 
Cass., sez. pen. IV, 17 February 2011, n. 25674 ha analizzato la fattispecie di una piccola pianta di canapa munita di un tenore drogante scarso e riservata al solo uso personale. Tradotto con termini giuridici, Cass., sez. pen. IV, 17 February 2011, n. 25674 reputa che, spesso, non si deve procedere se il fatto è irrilevante, in tanto in quanto la particolare tenuità del fatto esclude la procedibilità. Più nel dettaglio, Cass., sez. pen. IV, 17 February 2011, n. 25674 ha reputato che “quando la condotta è assolutamente modesta, e ciò si desume dalle sue connotazioni fattuali, il reato è impossibile [ … ] è una versione al negativo del tentativo di cui all’ Art. 56 CP, che è un meccanismo per ritenere non punibili le condotte solo apparentemente conformi al tipo, ma che, in concreto, risultano del tutto carenti di lesività a posteriori “ Dunque, Cass., sez. pen. IV, 17 February 2011, n. 25674 applica appieno, seppur implicitamente, la nozione di “ lieve entità “ ex comma 5 Art. 73 YOU 309/90. Molto interessante è pure la “ non-lieve entità “ giudicata in Cass., sez. pen. III, 9 May 2013, n. 23082, la quale esclude la tenuità del fatto di fronte ad una “strutturazione professionale della coltivazione “, munita di una serra semi-industriale, con impianto di innaffiamento, riscaldamento dei locali indoor, uso di pesticidi, fertilizzanti ed altri meccanismi tecnici per favorire la crescita e lo sviluppo delle piantumazioni di haschisch e di marjuana. Anche questa volta, come si può notare, è risultato decisivo il contesto concreto e non è stato reputato sufficiente il tipo botanico vietato dalle Tabelle ex Artt. 13 and 14 YOU 309/90. Analogamente, visto l’ Art. 131 bis CP, Cass., sez. pen. WE, 10 November 2015, n. 5254 reputa “ non punibile per particolare tenuità del fatto la coltivazione che “ non reca al pericolo di diffusione sul mercato per la quantità assolutamente minima di prodotto [ … ] nonostante le piante raggiungano una buona soglia drogante “. Nella fattispecie di Cass., sez. pen. WE, 10 November 2015, n. 5254, alla luce dell’ Art. 131 bis comma 1 CP, “ la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per lesiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi del comma 1 Art. 133 CP, l’ offesa è di particolare tenuità ed il comportamento risulta non abituale “. Si noti, anche in Cass., sez. pen. WE, 10 November 2015, n. 5254 la concretizzazione operata dalla Corte Suprema, la quale ha rigettato lipotesi di una delittuosità astrattamente pericolosa connessa soltanto al tipo botanico delle piante di canapa coltivate. Pure Cass., sez. pen. WE, 8 April 2014, n. 33835 “ esclude loffensività in concreto per la modesta entità della coltivazione e del principio attivo ricavato [ … ] destinato ad uso personale e inidoneo ad una ulteriore diffusione sul mercato “ ( si veda pure Cass., sez. pen. WE, 17 February 2016, n. 8058, che applica anchessa il comma 1 Art. 131 bis CP ). Interessante è pure Cass., sez. pen. IV, 19 January 2016, n. 3787, secondo cui l’ Art. 131 bis CP è precettivo “ se la punibilità per lillecito di coltivazione [ ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90 ] è esclusa quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante laumento della disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione della stessa “. Negli Anni Duemila, la Suprema Corte reca le parole dordine: contestualizzare, concretizzare, specificare, circostanziare ad ogni costo, sin nei minimi dettagli del fatto criminoso. Nel comma 1 Art. 73 YOU 309/90 nulla va concesso ai delitti di mero pericolo astrattamente pericolosi.
 
Altri approcci giurisprudenziali di legittimità.
 
Cass., sez. pen. IV, 27 January 2017, n. 17167 ha giustamente contestato che “ esiste unoggettiva ambiguità nel concetto di incremento del mercato [ delle droghe ] legata sia alla sua intrinseca vaghezza sia alle difficoltà di accertamento dovute al suo carattere clandestino, in relazione al quale vi è una sostanziale impossibilità di avere a disposizione dati certi e verificabili “. P.e., non si comprende nemmeno su quale base algebrica o ponderale Cass., sez. pen. V, 3 May 2011, n. 22766 abbia coniato il concetto criminologico di “ saturazione del mercato “, in tanto in quanto un mercato nero non è né misurabile né quantificabile ( si vedano, a tal proposito, anche Cass., sez. pen. II, 12 January 2011, n. 4824 e Cass., sez. pen. V, 9 July 2008, n. 39205 ). Persino Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 12348 denunzia le troppe incertezze esegetiche, giacché “manca la definizione di paradigmi ricostruttivi che possano valere in relazione alla coltivazione di entità oggettivamente modesta “. A’ ermeneutica mista tra offensività concreta e offensività astratta è stata proposta da Corte Costituzionale n. 360/1995, ovverosia “ è importante il tipo botanico disciplinato e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre una sostanza stupefacente. Tale requisito è correttamente ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità del reato [ ex comma 1 Art. 73 YOU 309/90 ]. [ Ma ] [ … ] perché vi sia una coltivazione penalmente rilevante è necessaria non solo una pianta che sia idonea a produrre sostanze vietate, ma anche che siano utilizzate, a tal fine, strumentazioni e pratiche agricole tecnicamente adeguate “. Dunque, Consulta n. 360/1995 richiama il requisito fondamentale della “ professionalità della coltivazione “, la quale non devessere isolata, estemporanea, scarsa e limitata al solo uso personale. Pure Consulta n. 109/2016 distingue molto bene tra “ coltivazione imprenditoriale “ ( punibile penalisticamente ) e “coltivazione domestica “ ( non perseguibile ex Art. 131 bis CP a causa dellestrema tenuità del fatto ). Consulta 360/1995 e Consulta 109/2016 lasciano al Magistrato comune il compito di concretizzare qualità e quantità della coltivazione, senza ipertrofizzare la ratio del tipo botanico. Thirdly, Consulta n. 443/1994 afferma che, per lieve entità, “ la coltivazione ad uso personale va valutata in termini di pericolo presunto “, dunque essa non è sussumibile nel campo precettivo penale del comma 1 Art. 73 YOU 309/90. Daltronde, cassation 17983/2007, sebbene non pacificamente condivisa, asserisce che “ la coltivazione domestica è riconducibile alla nozione di semplice detenzione, la quale è penalmente irrilevante se finalizzata al consumo personale [ … ]. E’ penalmente irrilevante la coltivazione di minime dimensioni se finalizzata esclusivamente al consumo personale “. However, Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 12348 si dissocia da Cassazione 17983/2007, giacché il tenore letterale dell’ Art. 73 YOU 309/90 non contempla la distinzione giurisprudenziale tra la coltivazione industriale e quella domestica. Utile può essere anche Cass., sez. pen. WE, 17 February 2016, n. 8058, secondo la quale “ le coltivazioni domestiche di minime dimensioni sono intraprese con lintento di soddisfare esigenze di consumo personale [ and ] hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, therefore, non suscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacente [ … ] le coltivazioni penalmente non rilevanti sono sempre caratterizzate da una produttività prevedibile come modestissima “. Parimenti, Cass., sez. pen. III, 31 January 2013, n. 21120 depenalizza, senza troppe remore, “ la coltivazione di minime dimensioni “. Altrettanto vale per “ lo svolgimento [ della coltivazione ] in forma domestica e non indutriale “ in Cass., sez. pen. WE, 9 January 2014, n. 6753. Finally, Cass., sez. pen. WE, 8 April 2014, n. 33835 minimizza la “ rudimentalità delle tecniche [ agricole ] utilizzate “. Le conclusioni di Cass., SS.UU., 19 December 2019, n. 12348 sono le seguenti: “ il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nellimmediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre una sostanza stupefacente; devono però riternersi escluse, in quanto non riconducibili allambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica, that, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nellambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva alluso personale del coltivatore “
Recommended volume

Nuovo formulario annotato dell’esecuzione penale
Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone, 2019, Maggioli Editore
Con il presente formulario, aggiornato ai decreti legislativi nn. 121 (“Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, paragraphs 81, 83 and 85, lettera p), the law 23 giugno 2017, n….

46,00 € 43,70 € Buy

your www.maggiolieditore.it

Become an author of Diritto.it
Find out more!

You may also be interested

A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 March 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 March 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 of 24 May 2012?

di Di Tullio D’Elisiis Antonio
21 May 2020

L’ Art. 416 to 1 CP in the Jurisprudence of legitimacy

di Baiguera Altieri Andrea
15 July 2020

Analgesici oppiacei e fentanili nel TU 309/1990

di Baiguera Altieri Andrea
16 September 2019

Esclusa la punibilità della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti in presenza di attività di minime dimensioni, svolte in forma domestica, quando per le tecniche rudimentali utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, essa appare destinata in via esclusiva all’uso personale del coltivatore

di Maria Laura Pesando
11 May 2020

The post La coltivazione di stupefacenti nel TU 309/90 appeared first on Diritto.it.
Source: Diritto.it