La centralità del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale più breve: il caso della “sede vacante”
La riforma del processo matrimoniale canonico realizzata da Francesco con la Lettera apostolica Mitis iudex Dominus Iesus per la parte relativa al Codex Iuris Canonici ha ribadito e rafforzato la centralità del Vescovo diocesano nell’ambito dell’esercizio del potere giudiziario, strutturale della potestà di cui è titolare, all’ interno della Chiesa particolare a Lui affidata (1).
Tra le innovazioni più rilevanti si annovera difatti l’introduzione del processo matrimoniale più breve da tenersi innanzi al Vescovo diocesano, in ragione del suo essere la concreta attuazione delle istanze di celerità processuale e di propinquità episcopale “tra i fedeli a lui affidati”, nella scia di quanto emerso durante lo svolgimento dei lavori del sinodo dei Vescovi (2).
La previsione di una procedura giudiziale più breve costituisce la traduzione concreta delle proposte di accrescere la dimensione pastorale del processo canonico, di snellirle per quanto possibile e di valorizzare il ruolo del Vescovo diocesano, pur trattandosi di una soluzione alternativa rispetto alla proposta di una via amministrativa da affidare al Vescovo stesso (3).
Ciò ha sollecitato Francesco a precisare di aver “deciso di dare con questo Motu Proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni ma la celerità dei processi non meno che una giusta semplicità affinché a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio. Ho fatto ciò, toutefois, seguendo le orme dei miei Predecessori i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario” (4).
Il Vescovo diocesano giudice è dunque “l’architrave, il principio costitutivo e l’elemento discriminante dell’intero processo breviore” ed ha, come specificato da Francesco in occasione del discorso conclusivo del Corso di formazione promosso dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, “una competenza esclusiva nelle tre fasi del processus brevior: l’istanza va sempre indirizzata al Vescovo diocesano; l’istruttoria (...) il Vescovo la conduca sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall’assessore, e sempre presente il difensore del vincolo. Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l’ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre ricordo che il processo breviore deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi. La decisione da pronunciare coram Domino, è sempre e solo del Vescovo diocesano” (5).
Ovviamente tale riforma ha portato con sè anche un accrescimento della responsabilità del Vescovo diocesano, la quale però non deve essere vista come una nuova forma imposta da qualche legge disciplinare, essendo parte integrante dell’ufficio del Vescovo nel suo munus pastorale, quale pastore del gregge a Lui affidato (6).
Questo principio, ribadito in precedenza da Francesco anche nell’allocuzione alla Segnatura Apostolica dell’8 novembre 2013, costituisce la concreta attuazione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II e di quanto previsto dalla Congregazione per i Vescovi nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, al cui interno è stato affermato che la responsabilità di governare la diocesi è affidata alla persona del Vescovo, anche se normalmente egli esercita il potere giudiziale per alios, mediante il proprio tribunale (can. 1419 CIC) ou, insieme ad altri Vescovi, in un Tribunale interdiocesano (can. 1423 § 2 CIC) (7).
Ne consegue che, al fine di favorire la celerità dei processi, la nuova normativa ha determinato anche uno snellimento del processo ordinario e, con l’istituzione del processus brevior, ha consentito di abbreviare ulteriormente i tempi, nella consapevolezza che la salus animarum costituisce sempre la legge suprema nella Chiesa (can. 1752 CIC).
In merito al processus brevior si ritiene opportuno verificare, sia pur brevemente, i possibili riflessi sul relativo svolgimento in caso di sede episcopale vacante, la quale si può verificare per una delle seguenti cause: 1) morte del Vescovo diocesano, sempre che non ci sia un coadiutore che abbia preso regolare possesso del suo ufficio e succeda immediatamente al Vescovo defunto a norma del can. 409 CIC §1; 2) rinuncia accettata dal Romano Pontefice; 3) trasferimento; 4) privazione intimata al Vescovo stesso (can. 416 CIC).
Prima di procedere ad un’analisi dei possibili riflessi sullo svolgimento del processus brevior in caso di sede episcopale vacante, va anzitutto specificato che tale istituto ha come effetto giuridico primario proprio la perdita della giurisdizione del Vescovo e che le sue prescrizioni si applicano solo quando nella diocesi non c’è il Vescovo coadiutore; in caso contrario, en fait, dal momento che il Coadiutore ha sempre il diritto di succedere al Vescovo diocesano, una volta preso possesso della Diocesi, egli è competente in via esclusiva e personale nel processo matrimoniale più breve.
Quando invece la diocesi è priva del Vescovo coadiutore il suo governo durante il periodo di vacanza della sede episcopale è retto da due diverse figure: il governo provvisorio e l’Amministratore diocesano. en particulier, il governo provvisorio della diocesi durante la sede vacante spetta al Vescovo ausiliare e quando questi manca, il governo della diocesi per i primi otto giorni è retto dal collegio dei consultori, a meno che la Santa Sede non provveda diversamente (can. 419 CIC).
Entro otto giorni dal giorno di apertura della vacanza della sede deve essere eletto poi un solo Amministratore diocesano, che invece regge la diocesi fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 421 § 1 CIC).
In questo caso, l’Amministratore diocesano “ottiene l’investitura dell’ufficio con la potestà che esso comporta al momento dell’accettazione, senza bisogno di conferma da parte di alcuno” ed “ha gli stessi obblighi e la stessa potestà del Vescovo diocesano, escluso tutto ciò che non gli compete o per la natura delle cose (annonce est. gli atti che presuppongono la potestà di ordine se non è consacrato Vescovo) o per una disposizione positiva della legge” (8).
A tale riguardo, alla luce di quanto ribadito dal Romano Pontefice nel Discorso del 25 novembre 2017 ai partecipanti del corso promosso dalla Rota Romana, solo il Vescovo diocesano ha potestà giudiziale nel processo più breve.
Essendo quindi il Vescovo diocesano, in forza del suo ufficio pastorale, giudice personale e unico nel processus brevior (9), si deve ritenere che in caso di sede vacante, qualora in Diocesi manchi la figura del Vescovo coadiutore, il Vicario giudiziale dovrebbe disporre la sospensione temporanea del giudizio, se questo sia iniziato dinanzi al Vescovo diocesano uscente, qualora si ritenga che la nomina e la presa di possesso del nuovo Vescovo avvengano in un breve lasso di tempo; diversamente, il Vicario giudiziale dovrebbe disporre il rinvio al rito ordinario. La medesima soluzione dovrebbe essere adottata anche in caso di nuovi processi iniziati durante la sede vacante.
Tali soluzioni si rendono necessarie qualora l’Amministratore diocesano non sia insignito dell’ordine episcopale, essendo un requisito soggettivo non necessario a norma del can. 425 CIC. Del resto, se da un lato il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha equiparato in questo contesto l’Amministratore diocesano al Vescovo diocesano (10), Francesco ha ribadito che “nel processo breviore sono richieste, ad validitatem, due condizioni inscindibili: l’episcopato e l’essere a capo di una comunità diocesana di fedeli”, aggiungendo che “se manca una delle due condizioni il processo breviore non può aver luogo” e pertanto “l’istanza deve essere giudicata con il processo ordinario” (11).
Alla luce di tali interventi, sembrerebbe dunque possibile portare a termine i processi più brevi sia in caso di elezione di un Amministratore diocesano insignito dell’ordine episcopale, sia nell’ipotesi di trasferimento del Vescovo diocesano, parce que, a norma del can. 418 § 2, dal momento in cui riceve la notizia certa del trasferimento fino alla presa di possesso canonico della nuova diocesi, nella diocesi di provenienza il Vescovo trasferito ha la potestà di Amministratore diocesano ed è tenuto agli obblighi relativi, mentre cessa ogni potestà del Vicario generale e del Vicario episcopale, salvo tuttavia il can. 409 § 2 (n. 1). In questo caso, en fait, sono presenti entrambi i requisiti ribaditi da Francesco per la validità del processus brevior. Del resto, l’esigenza di non sospendere l’esercizio della potestà giudiziale durante questo periodo, da cui deriverebbe un nocumento dei diritti dei fedeli, è ulteriormente riprovata dalla mancata previsione del Vicario giudiziale nel novero dei soggetti la cui potestà cessa.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
(1) In merito, si rinvia a G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 7 mars 2016, pp. 1-78; ID., La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 14 mars 2016, pp. 1-76; ID., La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 21 mars 2016, pp. 1-82.
(2) Cfr. L. SABBARESE, R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016, pp. 37-84.
(3) Cfr. J.R. PUNDERSON, Accertamento della verità “più accessibile e agile”: preparazione degli operatori e responsabilità del Vescovo. L’esperienza della Segnatura Apostolica, in L. SABBARESE (le soin de), Sistema matrimoniale canonico in synodo, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015, pp. 88-90.
(4) Cfr. M.J. ARROBA CONDE, Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente Sinodo”, in L. SABBARESE (le soin de), Sistema matrimoniale canonico in synodo, cit., p. 74.
(5) FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di M.P. Mitis iudex Dominus lesus, 15 Août 2015, Proemio, in Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016, p. 47.
(6) Cfr. FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al corso promosso dal tribunale della Rota Romana, 25 novembre 2017, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va), pp. 1-2.
(7) L. SABBARESE, R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, cit., p. 40.
(8) FRANCESCO, Allocuzione alla sessione plenaria del Supremo tribunale della segnatura apostolica, in AAS, 105, 2013, p. 1152: “La vostra attività e volta a favorire l’opera dei Tribunali ecclesiastici, chiamati a rispondere adeguatamente ai fedeli che si rivolgono alla giustizia della Chiesa per ottenere una giusta decisione. vi adoperate perché funzionino bene, e sostenete la responsabilità dei vescovi nel formare idonei ministri della giustizia”.
(9) In merito, si rinvia a M. DEL POZZO, Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, Edusc, Roma, 2016, g. BELFIORE, I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco, Studio teologico San Paolo, Catania 2017.
(10) SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Responsio 12 Octobre 2015, prot. n. 50934/15 VT: “Sub nomine Episcopi dioecesani in praescripto can. 1683 venit etiam Administrator dioecesanus, quippe qui, ad normam can. 427, § 1, potestate gaudet Episcopi dioecesani; nam causae de quibus in can. 1683 neque ex rei natura neque ipso iure ab Administratoris dioecesani potestate excluduntur. Patet, tamen, exercitium quoque huius potestatis ex parte Administratoris dioecesani, si et quatenus, a principio admodum generali pendere, iuxta quod “sede vacante nihil innovetur» (can. 428, § 1)”». Similmente si veda anche P. GARGARO, Mitis Iudex and Diocesan Administrator, in Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter n. 185, 2016, pp. 36-41; G.P. Montini, Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo di dichiarazione della nullità matrimoniale, edito nel sito ufficiale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro (www.tercalabro.it), p. 14.
(11) FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al corso promosso dal tribunale della Rota Romana, cit., pp. 2-3.
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