La Cassazione conferma: è reato coltivare cannabis in casa
La coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato , in quanto rientra tout court nell’ambito delle condotte di cui al d.P.R. ن. 309 ال 1990, فن. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Ciò poiché i reati che puniscono le varie forme di detenzione di sostanze stupefacenti sono di pericolo astratto, sicché, laddove il fatto sia conforme alla fattispecie tipica, ricorre necessariamente l’astratta offensività della condotta.
La vicenda
A chiarirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza 38868 ال 24 آب 2018, ad esito di un giudizio ove un imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di otto mesi di reclusione (poi ridotta in secondo grado), per aver coltivato e detenuto ai fini di spaccio, presso la propria abitazione, sette piante di canapa indiana. Avverso la propria condanna in entrambi i gradi di merito, l’imputato ricorreva in Cassazione.
Illecita la coltivazione di piante da cui si può estrarre stupefacente
Ebbene gli Ermellini, sulla scia di una consolidata giurisprudenza di legittimità – nel respingere il ricorso e dunque confermare la condanna – hanno ribadito la connotazione illecita della coltivazione di piante da cui è possibile estrarre sostanze stupefacenti.
La medesima giurisprudenza in materia (أقسام موحدة), ha poi dato atto della possibilità di verificare in concreto l’offensività della condotta che, in caso di coltivazione, non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalle piante non sia idonea a produrre un effetto stupefacente effettivamente rilevabile. L’offensività non ricorre, ossia, quando la sostanza coltivata, pur conforme al “tipo”, non abbia la quantità minima per svolgere la funzione di droga.
Ma non è questa l’ipotesi nella specie esaminata, laddove la Corte territoriale ha dato conto della idoneità di tutte e sette piante rinvenute nell’abitazione dell’imputato, a produrre (alcune immediatamente ed altre in futuro) l’effetto stupefacente. Ciò che consente di escludere la prospettata mancanza di offensività della coltivazione ascritta al ricorrente.
La mancata maturazione delle piante, non esclude l’offensività della condotta
Tra l’altro è stato in proposito affermato come, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l’assenza di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti.
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