Investigazioni private e tutela della privacy: il valore probatorio
Per intraprendere la professione di investigatore privato è necessario richiedere le relative autorizzazioni al Prefetto di competenza il quale terminata un istruttoria di circa 160 journées, concede una licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. e 222 D. Leg.vo 271/89 per la difesa penale.
Le autorizzazioni per svolgere l’attività di investigatore privato vengono concesse in seguito alla valutazione dei requisiti previsti dal D.M. 269/2010, bref:
1. laurea in giurisprudenza e/o sociologia e/o criminologia e/o scienze delle investigazioni;
2. aver collaborato presso una agenzia investigativa per almeno 5 anni con inquadramento nel contratto collettivo nazionale (lavoratore dipendente subordinato);
3. possedere un curriculum vitae che dimostri le competenze tecniche;
4. essere in possesso dei requisiti economico/finanziari previsti dal DM 269/2010;
5. essere incensurato, cittadino Italiano o comunitario.
Il suddetto D.M. 269/2010 è stato modificato dal decreto emendativo (D.M. n. 56/2015)
a seguito della procedura d’informazione della Commissione Europea (Eu Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/MARK), per introdurre nella normativa italiana di riferimento, maggiori restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza e di investigazione privata.
Gli interventi di modifica riguardano anche gli allegati G ed H che dispongono in materia d’investigazione privata e informazioni commerciali.
En particulier, chi esercita abusivamente l’attività di investigatore privato infrange la legge e può essere perseguito dalla giustizia per esercizio abusivo della professione, violazione della privacy, stalking ed altri reati di natura penale.
Contrariamente a quanto si pensa, l’attività dell’ investigatore privato risulta più articolata di quella esercitata dalle autorità pubbliche, perché il modus operandi del condurre un’ indagine privata è molto più complesso, privo di ogni aiuto e supporto da parte dello Stato e delle sue banche dati; l’investigatore privato è di fatto un cittadino comune privo di poteri speciali.
L’investigatore privato può essere incaricato a svolgere investigazioni per conto di soggetti privati in base ad alcuni criteri che sono previsti dalla Legge. Può incaricare un investigatore privato esclusivamente una persona avente diritto. Durante il colloquio preliminare, il cliente, deve indicare al proprio investigatore privato i principali elementi di fatto che giustificano le investigazioni, nonché quale specifico diritto intende esercitare in sede giudiziale.
Nello svolgere investigazioni private, l’investigatore privato è tenuto a rispettare la legge e a condurre le proprie attività senza creare molestia, attenendosi rigorosamente a quanto emanato dal Garante delle Privacy. A tal fine l’investigatore privato può documentare, attraverso foto e video, fatti e circostanze che avvengono esclusivamente in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non può accedere in aree private né violare il domicilio di altre persone.
Inoltre l’investigatore privato è tenuto a condurre le proprie investigazioni perseguendo esclusivamente lo scopo dell’incarico ricevuto al fine di non turbare la sfera privata delle persone oggetto delle indagini. Eccedere significherebbe incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
donc, non esiste in Italia alcun investigatore autorizzato a compiere reati penalmente perseguibili; infatti l’investigatore non ha accesso ad alcun terminale speciale capace di procurargli dette informazioni, né può controllare telefoni cellulari o fissi, né chat di ogni genere, né installare microspie e/o altri supporti tecnologici di tal genere.
Nel D.M. 269/2010 viene ribadito il concetto che un soggetto può incaricare un’agenzia investigativa solo se tale soggetto debba difendere un diritto in sede giudiziaria. Questa, rappresenta una condizione “sine qua non” per l’avvio dell’attività investigativa che deve essere svolta senza l’ausilio di tecnologie legate alle intercettazioni poiché le stesse ricadrebbero in fattispecie di reati previsti dal codice penale, per i quali il Legislatore ha previsto l’aggravante se commesse da un investigatore professionista.
Pertanto le attività consentite alla figura dell’investigatore sono:
– pedinamento statico e dinamico;
– pedinamento tramite GPS satellitare;
– piprese video/fotografiche in luoghi pubblici e non privati.
Inoltre, con Autorizzazione n.6/2005, il Garante per la Privacy ha autorizzato l’investigatore privato a trattare i dati sensibili di ciascun soggetto coinvolto nell’indagine.
Il trattamento può essere effettuato unicamente per l’espletamento dell’incarico ricevuto e in particolare:
une) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, que, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile;
b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 Décembre 2000, n. 397).
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate dall’autorità giudiziaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria. En particulier:
une) nell’ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2005, rilasciata il 21 Décembre 2005);
b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2005, rilasciata il 21 Décembre 2005);
c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2005, rilasciata il 21 Décembre 2005);
ré) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2005, rilasciata il 21 Décembre 2005);
e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2005, rilasciata il 21 Décembre 2005).
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa alcuna investigazione, ricerca o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 2).
L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall’Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati, strettamente indispensabili in rapporto alle finalità di cui al punto 2).
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell’art. 13 del Codice, ponendo in particolare evidenza l’identità e la qualità professionale dell’investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, è necessario informare l’interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13, paragraphes 1, 4 e 5 et l'art. 26, virgule 4, del Codice) solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico deve essere informato periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettere una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.
I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell’atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle autorità competenti solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.
Sino a poco tempo fa il rapporto investigativo non rappresentava una prova certa delle circostanze in esso descritte, poiché considerato come “scritti provenienti da terzi”; rappresentava dunque una prova “atipica”, ammessa a discrezione del giudice solo in determinate occasioni e peraltro considerata giuridicamente valida, solo con la testimonianza del titolare dell’agenzia che aveva redatto il report.
Il punto di partenza per una rapida analisi della problematica non può non essere il principio dispositivo affermato dall’art. 115 c.p.c. e sancito dall’art. 2697 C.C. in base al quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti processuali, nonché i fatti non contestati e le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (CD. fatti notori, che non devono però sfociare nella cosiddetta scienza privata del giudice, vietata dall’art. 97 profiter. à. c.p.c.), fatta eccezione per alcuni mezzi di prova che possono essere disposti anche d’ufficio in linea generale (annonce est. l’interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c., la richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c., la C.T.U. nei casi in cui possa ritenersi un mezzo di prova – c.d. C.T.U. percipiente, si vedano Cass. civ. n. 6155/2009 e Cass. S.U. n. 9522/1996) o per specifici poteri istruttori officiosi di cui dispone il giudice nell’ambito di riti speciali, quali quelli di cui all’art. 421 c.p.c. nel rito del lavoro, dans l'art. 447-à, co. 3, c.p.c. nel c.d. rito locatizio, all'art. 669-sexies, co. 1, c.p.c. nel procedimento cautelare uniforme, all'art. 702-avoir, co. 5, c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione, dans l'art. 738, co. 3, c.p.c. nel procedimento camerale. In tema di investigazioni private, il Tribunale di Milano nell’aprile 2013, ha ritenuto, in controtendenza rispetto alla prassi invalsa in molti Tribunali della penisola e che mi sento di condividere, che l’attività di investigatore privato, essendo volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, resta confinata nell’ambito delle attività professionali nel settore del commercio, con la conseguenza che i rapporti prodotti dall’investigatore – su mandato di una delle parti processuali, per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte – devono essere qualificati, quanto alla valenza probatoria, in termini di “scritti del terzo” e costituiscono, donc, una prova atipica, poiché redatti da terzi nell’interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta. Qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati, ne consegue che, nel processo civile, non potranno essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori, ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta; e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo. donc, deve ritenersi inammissibile la richiesta istruttoria con cui l’istante si limiti a chiedere al giudice che l’investigatore venga a “confermare” il rapporto investigativo versato in atti, dovendo egli riferire i fatti in modo preciso e corroborato da circostanze univoche.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente – cassation civile 23 mai 2014 n. 11516 – le prove fornite dall’agenzia investigativa devono essere ritenute “oggettivamente valide” se queste sono prodotte legittimamente e se il materiale sviluppato (foto/filmati) non sia stato artefatto in alcuna maniera.
Questo vuol dire che le prove raccolte devono essere prodotte unitamente al dispositivo che ha consentito l’archiviazione (potrebbe essere infatti richiesta una perizia di parte sulle fotografie scattate, da qui l’esigenza di conservare la scheda di memoria, par exemple, della macchina fotografica). La legittimità del report investigativo quale prova atipica è stata reiteratamente affermata e la sua valenza ha acquisito sempre maggiore rilievo: un arrêt de 17 juillet 2013 il Tribunale di Milano ammetteva l’investigatore privato come testimone all’interno del processo, per consentire l’ingresso delle cose da lui stesso viste e fotografate, per il tramite della prova orale, esperita all’interno del contraddittorio processuale. Il Tribunale di Milano, sez. IX civ. avec jugement 1 juillet 2015 ha ribadito che il rapporto investigativo può essere inserito come prova atipica nel processo ed è sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza nei confronti del coniuge fedifrago, se da quest’ultimo non ne viene contestato il contenuto. Detto assunto è fondato sul principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., secondo il quale, in caso di omessa contestazione specifica, il fascicolo documentale fornito dall’investigatore assume a pieno titolo valore di prova nel processo. Ciò significa che, in caso di contestazione specifica di controparte, il rapporto di indagine deve essere oggetto di conferma probatoria mediante escussione testimoniale dei testi di riferimento.
Francesca Linda Dammacco
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