Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
L’articolo 220-bis, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento del nuovo Decreto Rilancio, è volto ad incrementare di 20 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Programma di spesa 1.4 “Servizi di gestione amministrativa dell’attività giudiziaria” della Missione “giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tali risorse vengono destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare la disposizione, al fine di contenere l’impatto economico sulle attività professionali conseguente all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Programma di spesa 1.4 “Servizi di gestione amministrativa dell’attività giudiziaria” dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tali risorse vengono destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni dei difensori, degli ausiliari del magistrato e dei consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, di cui agli articoli 82 e ss. del d.P.R. 30 mai 2002, n. 115 (TU spese di giustizia), in riferimento agli anni pregressi.
Il Titolo I della Parte III del TU spese di giustizia reca disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Il Capo IV (articles. 80-85) in particolare disciplina la procedura di liquidazione del compenso per difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
E’ opportuno ricordare che è in corso di esame presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1881, il quale reca una serie di modifiche proprio al TU spese di giustizia in materia di patrocinio a spese dello Stato. In particolare le lettere d) ed e) article 1, co. 1, modificano rispettivamente gli articoli 82 e 83 del TU spese di giustizia, relativi alla liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La spesa complessiva del Ministero della giustizia è allocata su 2 missioni:
Justice;
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
La missione “Justice” è composta di 7 programmi, dei quali solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della Giustizia; i restanti 3 (Giustizia tributaria, Giustizia amministrativa, Autogoverno della magistratura) sono di pertinenza del Ministero dell’economia.
I quattro programmi di spesa attribuiti al Ministero della giustizia sono:
1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile e di comunità; 1.4. Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria.
paragraphe 2 dell’articolo reca la copertura finanziaria.
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