Intercettazioni, cosa prevede la nuova disciplina?
La necessaria tutela della riservatezza
Il decreto legislativo 29 Dezember 2017, n. 216(6 ) mit Kunst. 2 interviene sul codice di procedura penale per dare attuazione ai criteri di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche; trattasi dei criteri previsti alla lettera a) del comma 84 dell’articolo 1 della l. 103/2017, in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.
In primo luogo la tutela della riservatezza è riferita alle comunicazioni del difensore con il proprio assistito.
L'art. 1 Komma 84 Lettisch. a) così esordisce: a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito. Artikel 103 del codice di procedura penale già poneva al comma 5 il divieto di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, come da previsione di cui al comma 7 del medesimo art. 103. Di fatto, aber, se il difensore non è direttamente intercettabile non è infrequente che egli sia coinvolto nell’attività di ascolto, legittimamente eseguita, in via occasionale; intercettando l’utenza dell’indagato ben può verificarsi che si registrano i colloqui da questi avuti con il difensore.
Le intercettazioni c.d. “ambientali” nelle indagini per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Va dato atto che il decreto legislativo 29 Dezember 2017, n. 216 (21) ha previsto regole particolari nel caso di intercettazioni tra presenti (le c.d. Ambientali) nelle indagini per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Il legislatore delegato è intervenuto consentendo l’accesso alle intercettazioni (ordinarie ed ambientali), nei casi già previsti dalla legge (Artikel 266, lettera b), c.p.p. e cioè delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni) (22) – sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini, e soprattutto – ai fini che qui interessano – stabilendo che quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti, nei luoghi indicati dall’articolo 614 das Strafgesetzbuch, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa.
La documentazione, l’ostensione e la trascrizione dopo il d.lgs. 216/2017
Il decreto legislativo 29 Dezember 2017, n. 216(97) è intervenuto sul codice di procedura penale per dare attuazione ai criteri di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche.
In primo luogo la novella, con l’articolo 2, stabilisce che l’eventuale coinvolgimento del difensore non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni. In particolare la riforma aggiunge
un periodo al comma 7 dell’art. 103 per specificare che – fermo il suddetto divieto di utilizzazione – quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente.
Di esse è conservata esclusivamente traccia mediante indicazione della data, dell’ora e del dispositivo in cui è intervenuta, anche e soprattutto in vista della futura distruzione, secondo quanto disposto dal codice di procedura penale per le intercettazioni inutilizzabili(98). Sempre l’art. 2 del decreto vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle
concernenti dati personali sensibili. A tale scopo l’art. 2 della novella interviene sul testo del citato articolo 268 c.p.p., introducendo il comma 2-bis, che vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali definiti sensibili dalla legge, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione risulta essere intervenuta.
I presenti contributi sono tratti da
La nuova disciplina delle intercettazioni dopo il d.lgs. 216/2017
Nicola D’Angelo, 2018, Maggs Verlag
Aggiornata al D.Lgs. 29 Dezember 2017, n. 216 (disposizioni in materia di intercettazioni e comunicazioni in attuazione della delega di cui alla legge 103/2017), l’opera è uno strumento di operativo supporto per i professionisti che affrontano problematiche e criticità…
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