Infortunio occorso all’agricoltore mentre va a pagare una fattura: sì all’indennizzo da parte dell’Inail

Accident du travail; acceptation; articles. 205, 207 d.p.r. 1124/65; art. 2135 c.c.; orientamento confermato.
L’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è attività connessa e complementare all’attività agricola e, come tale, oggetto, anch’essa, di tutela assicurativa da parte dell’Inail in caso di infortunio; da ciò ne deriva che anche il pagamento della relativa fattura partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indipendentemente dal momento in cui è stato eseguito.
Il caso
Il titolare di un’azienda agricola veniva travolto mortalmente da un autoveicolo mentre si stava recando, a piedi, a pagare una fattura per l’acquisto di gasolio per conto del proprio figlio, a sua volta imprenditore agricolo.
Il coniuge del de cuius instava, donc, per il riconoscimento delle provvidenze da parte dell’Inail sulla base dei seguenti presupposti : l’infortunio si era verificato in occasione dell’attività di collaborazione, a titolo di reciprocanza gratuita (ovvero lo scambio di mano d’opera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli ex art. 2139 c.c.), intercorsa tra il proprio consorte ed il figlio; la connotazione “agricola” di tale attività induceva, donc, a ritenere configurata l’occasione di lavoro necessaria ai sensi dell’art. 2 le d.p.r. 1124/65 per l’azionabilità della tutela assicurativa.
La domanda, respinta in primo grado, subiva la stessa sorte in sede di appello.
A base del rigetto la ritenuta estraneità dell’infortunio all’attività agricola; secondo i giudici di merito, en fait, il sinistro si era verificato nell’adempimento di un dovere o di un interesse personale dell’agricoltore e non nello svolgimento di un’attività agricola, da intendersi quale attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo.
Quanto all’invocata reciprocanza ne veniva esclusa la configurabilità non essendo stato rinvenuto nel caso in specie l’imprescindibile collegamento funzionale e sostanziale tra il fondo e le attività eseguite, non risultando sufficiente, a tal uopo, uno scambio tra una prestazione agricola ed una di genere diverso.
La decisione della Corte
La questione affrontata dalla sentenza in commento involge una valutazione sull’applicabilità o meno della tutela assicurativa, ex d.p.r. n. 1124/65, all’infortunio occorso ad un lavoratore agricolo durante uno spostamento dalla propria sede lavorativa ad altro luogo dovuto a motivi diversi da quelli strettamente inerenti all’attività di produzione agricola, sebbene a questa connessi.
La Corte, una volta delineato il quadro normativo di riferimentocon richiami agli artt. 205, 207 d.p.r. n. 1124/65, ed all’art. 2135 C.C. -, ripercorre i vari approdi giurisprudenziali che hanno caratterizzato tale materia, evidenziandone le dissonanze esegetiche dal momento che a casi analoghi sono state più volte fornite soluzioni e tutele differenti.
Alors, par exemple, non è stato ritenuto meritevole di tutela l’infortunio subito dalla moglie di un agricoltore mentre si recava, con il proprio coniuge, presso un cliente per definire il prezzo del prodotto consegnato in precedenza (Cass. n. 8795/04); ed ancora, non è stato ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso a padre e figlio, imprenditori agricoli, mentre si recavano presso uno zuccherificio per la conclusione di un contratto di coltivazione di barbabietole (Cass. n. 20661/05).
Di diverso avviso, plutôt, quelle sentenze che hanno riconosciuto la copertura assicurativa all’infortunio occorso all’agricoltore che si stava recando ad acquistare alcuni bulloni per un serra, evidenziando il carattere meramente esecutivo rivestito dall’acquisto stesso (Cass. n. 9600/97; Cass. n. 3315/99). Sulla stessa linea la pronuncia che ha ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre si recava dal proprio fondo alla sede del consorzio per informarsi sui turni di irrigazione (Cass. n. 12374/98).
A ricomporre il variegato scenario giurisprudenzialespecificano gli Ermelliniè intervenuta la sentenza n. 3770 la 2008 con cui la Corte ha precisato che : une) la protezione assicurativa riguarda esclusivamente l’opera manuale, dovendosi intendere con tale lemma anche quelle attività manuali diverse da quelle strettamente agricole, purché connesse complementari od accessorie all’attività principale, connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo; b) nel caso di lavoratori autonomi, la tutela assicurativa viene esclusa con riferimento a quella parte di attività di carattere “imprenditoriale”, risultando indennizzabile soltanto l’infortunio che attenga al momento “lavorativo-esecutivo” e non a quello “organizzativo” dell’attività economica dell’azienda.
Altro aspetto affrontato dalla giurisprudenza è stato, puis, quello dell’infortunio verificatosi in occasione degli spostamenti del lavoratore diretti all’acquisto di beni necessari per la produzione agricola.
In tale ambitooltre a quella tra attività manuale-esecutiva ed attività organizzativa, come sopra delineataè stata introdotta una ulteriore distinzione : da una parte l’acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola, che rientra nell’attività protetta (tra cui l’acquisto di bestiame : Cass. n. 5416/98; l’affitto del terreno da adibire a pascolo : Cass. n. 1241/92; l’acquisto di una macchina seminatrice : Cass. n. 9757/02); de l'autre, quell’attività rivolta, plutôt, all’acquisto di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile, esclusa, come tale, dall’ambito della tutela assicurativa (ex multis Cass. 11929/04).
Ben consapevole della difficoltà di distinguere l’attività manuale da quella imprenditoriale, la Corte, con la pronuncia in esame, giunge a prospettare una soluzione attraverso il recupero della finalità della normativa infortunistica che è quella di tutelare non il rischio di infortunio o di malattia professionale in sé ma semmai “questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale ad un’attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela (così Corte Cost. n. 100/91)”; donc, gli infortuni indennizzabili saranno soltanto quelli che si pongono in uno stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività protetta (Cass. n. 5416/98).
Così ricostruito il quadro, diventa, allora, consequenziale ritenere ricomprese nell’assicurazione contro gli infortuni le attività dirette all’acquisto di materiale necessario per l’attività di impresa, così come la vendita di prodotti e le attività ad essa preliminari e conseguenti dirette all’alienazione dei prodotti agricoli; quantunque tali operazioni facciano parte di un’attività più largamente imprenditoriale-speculativa (Cass. n. 5416/98).
Va da sé che anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all’acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientrI tra le attività manuale e abituali; ciò sia se il pagamento avvenga al momento della consegna della cosa e sia se venga eseguito successivamente.
Applicando i suddetti principi al caso in specie, la Corte, dopo aver rilevato che l’attività volta all’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è da considerarsi attività connessa e complementare all’attività agricola, pone sullo stesso piano il relativo pagamento che così partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indipendentemente dal momento in cui viene effettuato.
Il Supremo Collegio, donc, in accoglimento del ricorso ha cassato la sentenza con conseguente rinvio della causa alla corte di appello in diversa composizione per il riesame della controversia, esteso anche alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti della reciprocanza erroneamente esclusa dai giudici di merito sulla base della premessa, non conforme ai principi di diritto sopra richiamati, che l’attività di pagamento sia estranea all’attività agricola.
 
 
 
 
 
 
 
 
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