In vigore il Regolamento UE 2019/1111, novità su famiglia e minori

Il 2 srpanj 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 178 il testo del regolamento 2019/1111 relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori.
Adottato dal Consiglio UE il 25 lipanj 2019 con la speciale procedura stabilita per il settore del diritto di famiglia, che prevede l’unanimità dei membri del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo, ha sostituito dall’1 agosto 2022 il regolamento 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II-bis, che a sua volta, aveva sostituito il precedente regolamento 1347/2000, nei Paesi membri dell’Unione, ad eccezione della Danimarca.
L’adozione di questo regolamento, rappresenta una tappa nella revisione degli atti di diritto internazionale privato dell’Unione europea iniziata con l’adozione dello stesso Bruxelles II-bis e proseguita in anni più recenti con l’adozione del regolamento 1215/2012 e del regolamento 2015/848 in materia di insolvenza.
Il regolamento appena adottato conferma la struttura del Bruxelles II-bis, rispetto al quale contiene diversi emendamenti e integrazioni.
Il testo conta 98 considerando e 105 articoli.
Alcune modifiche hanno come finalità una maggiore precisione o chiarezza del testo, mentre altre hanno carattere innovativo.
L’Ordinamento Italiano considera molto opportuna l’introduzione di regole specifiche sulla circolazione dei divorzi e delle separazioni frutto di accordi privati registrati da un’autorità pubblica.
>>>Leggi il testo del Regolamento<<<
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Il campo di applicazione del Regolamento UE 2019/1111
Le modifiche in materia matrimoniale
Le modifiche in materia di responsabilità genitoriale
Le modifiche in materia di sottrazione internazionale di minori

1. Il campo di applicazione del Regolamento UE 2019/1111
Il Regolamento UE 2019/1111 mantiene lo stesso campo di applicazione del precedente.
Stabilisce norme sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri in relazione alla materia matrimoniale, che comprende esclusivamente separazione personale, divorzio e annullamento del matrimonio, e alla responsabilità genitoriale, che include il diritto di affidamento e di visita, la tutela, la curatela e istituti analoghi, la designazione e le funzioni di persone o enti aventi la responsabilità della persona o dei beni del minorenne o che lo rappresentino o assistano, il collocamento del minorenne in affidamento presso una famiglia o un istituto nonché i provvedimenti sui beni del minorenne.
Il Regolamento UE 2019/1111 amplia e rende più precise le norme che devono essere applicate nei casi di sottrazione internazionale di minori, in coordinamento con le regole che ha la Convenzione dell’Aja del 1980.
Il titolo del Regolamento è stato modificato con l’aggiunta di un rimando a detta materia, alla quale è stata dedicata un’apposita sezione.
2. Le modifiche in materia matrimoniale
Le modifiche in materia matrimoniale non sono molte.
In relazione ai procedimenti in materia di separazione, divorzio e annullamento aventi carattere internazionale, il Regolamento UE 2019/1111 agli articoli 3 e seguenti, mantiene i metodi giurisdizionali del precedente, in alternativa tra loro.
Resta inalterato anche il ricorso alle norme interne degli Stati membri (CD. competenza residua) per i casi in relazione ai quali nessuno Stato membro sia competente sulla base dei metodi uniformi.
Sono provvedimenti relativi a coniugi non aventi né residenza abituale in uno degli Stati membri, né cittadinanza comune di uno Stato membro, ai quali in Italia si applicherà sempre l’art. 32 l. n. 218/1995.
Nella nozione di materia matrimoniale rientrano anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma non le unioni civili o altre forme di partenariato registrate.
Il legislatore italiano, ha inserito nella L. n. 218/1995, con il d.lgs. n. 7 /2017, l’articolo 32-quater sulla competenza giurisdizionale relativa allo scioglimento delle unioni civili, che continuerà a ricevere applicazione.
Con la finalità di garantire l’identità di funzionamento del Regolamento in ogni Stato membro, le nozioni che ne delimitano l’ambito di applicazione devono avere un’interpretazione uniforme. Si potrebbe rivelare difficoltosa la sottrazione all’ambito operativo del Regolamento dello scioglimento di matrimoni tra persone dello stesso sesso del quale sia parte un cittadino italiano, che verrebbe qualificato come materia matrimoniale in molti Stati membri, mentre verrebbe considerato come relativo alla materia delle unioni civili in Italia, per effetto dell’art. 32-za L. 218/1995.
Il primato del diritto dell’Unione Europea dovrebbe fare includere nell’ambito di operatività del Regolamento lo scioglimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche quando uno dei coniugi, o entrambi, hanno cittadinanza italiana.
Restano escluse dal campo di applicazione del Regolamento, come da quello precedente, le questioni relative alla determinazione della legge applicabile, come ne sono esclusi le obbligazioni alimentari e i rapporti patrimoniali tra coniugi.
Avendo come intento quello di evitare che la frammentazione della materia abbia come conseguenza il conferimento di competenza ai giudici di uno Stato membro esclusivamente per lo scioglimento o l’affievolimento del vincolo coniugale e non anche per le questioni accessorie di natura economica o patrimoniale, i Regolamenti 4/2009 e 2016/1103 contengono norme dirette all’attuazione di un determinato grado di coordinamento con le competenza di carattere giurisdizionale fissate dal Regolamento Bruxelles II-bis.
Questo coordinamento continuerà in relazione al Regolamento UE 2019/1111.
Non hanno subito modificazioni neanche le regole sul riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale.
Il riconoscimento è automatico e non è necessario nessun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile (umjetnost. 30, par. 2).
Sono rimasti gli stessi anche i motivi che possono giustificare un rifiuto di riconoscimento per contrasto con l’ordine pubblico, mancata instaurazione del contraddittorio in caso di contumacia del convenuto, contrasto con altra decisione resa nello Stato o ivi riconoscibile (umjetnost. 38).
Alcune interessanti modifiche sono relative alla circolazione di divorzi e separazioni frutto del semplice accordo dei coniugi.
L’atto appena adottato contiene delle regole sul riconoscimento di separazioni e divorzi basati sul ricorso alle forme semplificate, non giurisdizionali, adesso previste dalle legislazioni di molti Paesi, come il divorzio e la separazione “semplici” introdotti in Italia con L.n. 162/2014.
članak 65 del Regolamento UE 2019/1111 prevede in proposito che gli atti pubblici e gli accordi in materia di divorzio e separazione siano riconosciuti in modo automatico negli Stati membri se possiedano effetti giuridici vincolanti nello Stato di origine e siano stati registrati dall’autorità di uno Stato competente sulla base delle stesse competenze che il Regolamento stabilisce per l’attività delle autorità giurisdizionali.
I motivi che possono giustificare un rifiuto di riconoscimento sono gli stessi previsti per il riconoscimento delle decisioni, salva l’unica esclusione del rimando all’instaurazione del contraddittorio, che non è non pertinente.
Per rendere più sicuro e più semplice il riconoscimento, l’autorità di registrazione, su istanza di parte, deve rilasciare un certificato, seguendo un modello allegato al testo del regolamento, da produrre con il testo dell’atto pubblico o dell’accordo al momento della richiesta di riconoscimento in un altro Stato membro.
Si tratta di modifiche molto opportune, che rendono più facile e più sicura la circolazione di divorzi e separazioni basati su questi procedimenti semplificati, anche perché gli Stati membri che prevedono simili tipi di procedure sono tenuti a comunicare alla Commissione le autorità competenti.
È più ordinato anche l’esercizio dell’attività amministrativa che si dovrà svolgere, come l’attività giurisdizionale, nel rispetto delle norme uniformi europee in materia di competenza, pena il mancato riconoscimento dei relativi atti negli altri Stati membri.
3. Le modifiche in materia di responsabilità genitoriale
In relazione alla responsabilità genitoriale, il Regolamento UE 2019/1111 mantiene uguali gli articoli 7 e seguenti, Le competenze giurisdizionali fondate sulla regola della competenza delle autorità del paese nel quale il minorenne risiede in modo abituale, oppure del Paese nel quale il minore si trova quando la residenza abituale non può essere determinata o nel caso di minorenni rifugiati o sfollati a livello internazionale.
Si conservano anche le regole sul trasferimento della competenza compiuto da un giudice ai giudici di un altro Stato membro, d’ufficio o su istanza di parte, quando sembri conforme all’interesse del minorenne.
Mentre il Regolamento Bruxelles II-bis permette una limitata proroga di giurisdizione su accordo delle parti a favore dei giudici della separazione o del divorzio, il Regolamento UE 2019/1111 introduce una possibilità di scelta del foro di più ampia portata: le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale possono convenire in forma scritta di conferire giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale ai giudici di uno Stato membro con il quale il minorenne abbia un legame sostanziale.
Si deve trattare del Paese di residenza di almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale, o del Paese del quale il minore è cittadino o nel quale aveva una precedente residenza, sempre che sia conforme all’interesse dello stesso minorenne (umjetnost. 10).
In relazione alla cosiddetta competenza residua, come per la materia matrimoniale, se sulla base delle norme del Regolamento nessun giudice di Stato membro gode di competenza rispetto a un caso di responsabilità genitoriale, si dovrà fare ricorso alle regole nazionali (umjetnost. 14).
In Italia, come anche negli altri Stati membri, si renderà necessario verificare se il caso rientri nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, altrimenti si applicheranno le regole poste dalla L. n. 218/1995.
Per la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale, della quale il Regolamento Ue 2019/1111, come il Regolamento Bruxelles II-bis, non si occupa, si deve fare ricorso agli articoli 15-22 della stessa Convenzione del 1996.
Alcune modifiche significative sono relative all’abolizione dell’exequatur e la semplificazione del riconoscimento di alcuni tipi di decisioni definite decisioni privilegiate.
Il Regolamento UE 201971111 estende alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale l’abolizione della dichiarazione di esecutività (umjetnost. 34): un procedimento di opposizione all’esecuzione è esclusivamente eventuale e deve essere attivato dalla parte contro la quale l’esecuzione è richiesta.
Anche in materia di responsabilità genitoriale il Regolamento UE 201971111 precisa in modo puntuale rispetto al Regolamento Bruxelles II-bis le condizioni per la circolazione tra gli Stati membri degli atti pubblici e degli accordi registrati presso le autorità giurisdizionali o amministrative, prevedendo che alla richiesta di riconoscimento si debba allegare un certificato rilasciato a istanza di parte dall’autorità competente, secondo un modello allegato al testo del regolamento.
4. Le modifiche in materia di sottrazione internazionale di minori
Il Regolamento UE 2019/1111 riunisce le norme in materia di sottrazione internazionale dei minori in un’altra sezione (Članci. 22-29).
Il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori che, secondo le stime della Commissione, nell’Unione europea conta circa 1800 casi all’anno, è regolata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, strumento che, con i suoi 100 Stati parti, costituisce una sorta di “diritto comune” in questa delicata materia.
Negli Stati membri dell’Unione, la Convenzione si applica con alcuni miglioramenti intesi a rendere il suo funzionamento più efficace, merito di alcune disposizioni del Regolamento Bruxelles II-bis che integrano quelle contenute nella Convenzione.
Il Regolamento UE 2019/1111 rende il coordinamento tra i due strumenti ancora più efficace.
La sezione dedicata espressamente alla sottrazione di minori introduce diverse modifiche, tra le quali la previsione di termini ordinatori per le fasi del procedimento rivolto al ritorno del minorenne.
članak 21 Regolamento UE 2019/1111 rende più esplicito rispetto a quello che prevede il Regolamento Bruxelles II-bis il diritto del minorenne che abbia raggiunto un grado di maturità sufficiente ad essere ascoltato nei procedimenti a lui relativi, come stabilito dall’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, per l’Italia e per 14 altri Stati membri dell’Unione, dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1996 sull’esercizio dei diritti del minorenne.
La norma è molto cauta e prevede che l’audizione debba avvenire in conformità al diritto e alle procedure nazionali e che la possibilità per il minorenne di essere sentito venga realizzata direttamente o attraverso un rappresentante o un organismo appropriato.
Non concedere al minorenne la possibilità di essere ascoltato può costituire motivo per il rifiuto di riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, a meno che non dipenda da motivi di urgenza o sia relativa a casi nei quali il provvedimento abbia esclusivamente come oggetto i beni del minorenne.
Al testo del Regolamento UE 2019/1111 sono allegati nove modelli di certificato, contro i quattro del Regolamento Bruxelles II-bis, in modo da facilitare le fasi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (certificato n. II), in materia di responsabilità genitoriale (n. III) e di diritto di visita (n. V), in materia di ritorno del minore, differenziati in base al provvedimento che concede o rifiuta il ritorno e alle norme applicate (n. ja, IV, VI e VII).
I modelli contenuti negli allegati VIII e XIX sono relativi agli atti pubblici e gli accordi in materia, rispettivamente, matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

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