In quale misura esiste la privacy tra i coniugi ?
La riservatezza e la sfera personale dovrebbero essere invalicabili anche tra coniugi.
About this, ci si chiede se tra marito e moglie esista la privacy e in quale misura.
In proposito la giurisprudenza è rigorosa.
Diversi giudici hanno ritenuto che le prove acquisite in modo illegale, comprendendo anche la violazione della privacy, non possano essere utilizzate in un processo.
Si correrebbe il rischio di prendere una querela per “abusivo accesso a sistema informatico” o “interferenza illecita nella vita privata” altrui.
Due sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 2905/19 of 22/01/2019 e n. 2942/19 of 22/01/2019) sono relative all’argomento del quale scriveremo in questa sede.
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L’accesso del coniuge nel profilo Facebook dell’altro è un comportamento lecito?
In una coppia felicemente sposata, non essendoci segreti tra loro, uno dei due coniugi dice all’altro quali siano le sue credenziali di accesso al suo account Facebook.
Quando la coppia entra in crisi, le stesse credenziali vengono utilizzate per controllare il profilo social altrui e spiare le chat intrattenute con altre persone.
In men che non si dica il malcapitato cade nella trappola e compaiono le prime conversazioni riservate dove viene manifestata un’attrazione fisica con un’altra persona.
Il coniuge geloso si introduce nella conversazione, scrive delle risposte che possano manifestare il coinvolgimento sentimentale tra i due, e riesce nel suo intento.
Modifica le password di accesso all’account in modo che il titolare non possa più entrare, fotografa la chat e la porta al giudice per dimostrare l’infedeltà del coniuge e negargli l’assegno di mantenimento.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione quello appena evidenziato non è un comportamento lecito. La condivisione di username e password con il partner non è un’implicita autorizzazione all’introduzione nel profilo social dell’altro, del quale, in modo lecito, si è in possesso delle chiavi di accesso.
Sussiste il reato di “abusivo accesso a sistema informatico” che viene punito penalmente.
Senza dimenticare la connessione servita per modificare la password del profilo.
Se, esagerando, si utilizza il social simulando di essere il titolare del profilo scatta un altro reato, la sostituzione di persona.
Secondo i Supremi Giudici, se la moglie prima della rottura ha fatto sapere al marito nome utente e password, non si può lo stesso escludere “l’abusività degli accessi” on line che l’uomo ha compiuto.
Soprattutto perché il marito ha potuto ottenere un risultato di sicuro in contrasto con la volontà della moglie, vale a dire, la conoscenza di conversazioni riservate e l’estromissione della titolare dal suo account Facebook.
Secondo la Cassazione non scatta in automatico nessuna scusante a causa della lecita conoscenza delle chiavi di accesso, anche meno, se si modificano le credenziali impedendo l’accesso al titolare o se si utilizza il social per scrivere ingiurie su terzi sotto la falsa identità di chi appare.
Entrare nel profilo Facebook di partner o coniugi che abbiano comunicato le loro credenziali di accesso, è lo stesso un reato se avviene contro la loro volontà.
Prendere lo smartphone del coniuge configura un reato?
Facciamo un esempio.
Si trova lo smartphone del coniuge sul divano, dove pochi minuti prima era seduto e che ha dimenticato per distrazione.
Il telefono squilla e lui, da un’altra stanza chiede di rispondere.
Una volta finita la conversazione, ci si accorge che sul display vine segnalato l’avviso di un messaggio non letto.
Lo si apre e si scopre una comunicazione riservata, che fa pensare a un possibile tradimento.
Che cosa succede se si fotografano queste prove?
Secondo una sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Rome, sent. n. 6432/2016) quando si tratta di marito e moglie, la privacy diventa meno pressante per via del fatto che la coppia abita sotto lo stesso tetto ed è normale che gli oggetti, come lo smartphone, siano esposti alla possibile condivisione, apertura o lettura, nonostante non sia stata autorizzata.
La convivenza determina una specie di manifestazione tacita di consenso alla conoscenza sia delle informazioni personali sia delle comunicazioni del coniuge.
Esiste la privacy tra i coniugi?
La sentenza sopra menzionata, si presta a interpretazioni analogiche e sembra volere significare che, se i cassetti non sono chiusi a chiave e le borse custodite in luoghi riservati, dove esclusivamente il proprietario potrebbe avere accesso, chi trova gli oggetti altrui in casa può liberamente accedere agli stessi.
Per fare in modo che ritorni la privacy è necessario che ci sia un elemento di protezione che faccia intuire la volontà di estromettere l’altro coniuge da questo aspetto della sua vita privata, come ad esempio, un lucchetto, una password, una chiave, una cassaforte, o simili.
Il diritto alla riservatezza è tutelato dalla Costituzione ed essendo un diritto costituzionale, non ammette deroghe.
La conseguenza è che un simile diritto non può avere limiti neanche tra coniugi o tra conviventi.
Il matrimonio o una relazione di fatto, basandosi sulla convivenza, non possono escludere il rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Il diritto alla riservatezza deve essere sempre tutelato e, in caso contrario, si ha il reato di “interferenze illecite nella vita privata”.
Non ha importanza se le informazioni altrui rilevate servano per fare valere un proprio diritto in tribunale.
Esistono altre applicazioni di questo concetto in materia di registrazioni e riprese video.
Secondo la Corte di Cassazione il coniuge, anche a casa sua, può registrare le conversazioni intrattenute con l’altro, senza che lo stesso si possa opporre invocando l’inviolabilità del domicilio. La stessa Corte ha ritenuto lecite le riprese di un rapporto sessuale fatte all’insaputa del partner nella casa comune.
La situazione cambia se la registrazione avviene in assenza dell’artefice.
Ad esempio, il marito prima di uscire di casa per andare a lavorare, lascia un registratore acceso in una stanza oppure una microspia in grado di captare quello che fa la moglie, trasmettendo immagini e audio a distanza.
Un simile comportamento è vietato dalla legge.
Per fare in modo che le registrazioni siano legittime chi le esegue deve essere fisicamente presente e non e non si deve spostare altrove, neanche in altre stanze.
Il soggetto “intercettato” deve avere la consapevolezza di dialogare con l’altro e non con delle terze persone.
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