In Angelegenheiten der kriminellen Hinrichtung, In der Regel ist ein Antrag der Staatsanwaltschaft erforderlich, des Interessenten oder des Anwalts

 
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(Normative Referenz: C.p.p., Kunst. 666)
 
Die Tatsache

La Corte di appello di Torino, als Hinrichtungsrichter, bestätigt gemäß art. 578-bis c.p.p.. la confisca di beni mobili ed immobili disposta con la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 26/3/2014, riformataper intervenuta prescrizione del reato contestato (D.Lgs. 10 März 2000, n. 74, Kunst. 5) – dalla stessa Corte di merito e divenuta definitiva.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il condannato, per mezzo del suo difensore, deducendo le seguenti censure: a) inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 322-ter c.p., D.Lgs. n. 74 die 2000, Kunst. 12-bis, Kunst. 25 Kosten., Komma 2, Kunst. 7 CEDU in quanto, premessa la natura pacificamente sanzionatoria della confisca per equivalente, se ne sosteneva l’irretroattività tale da impedirne l’applicazione a condotte antecedenti alla L. n. 190 die 2012 con la quale era stato inserito nell’art. 322-ter c.p. (a sua volta richiamato dalla L. n. 244 die 2007, Kunst. 1, Komma 143) il riferimento al profitto del reato; insbesondere, la Corte di appello, applicando l’istituto a condotte antecedenti al (…), avrebbe quindi violato le norme sopra riportate attribuendo alla confisca per equivalente un’inammissibile efficacia retroattiva;
b) la medesima censura, unten, era mossa con riguardo anche all’art. 27 Cost. und Kunst. 578-bis c.p.p.. atteso che tale norma da ultimo menzionata avrebbe potuto esser applicata alla confisca per equivalente soltanto con riferimento a condotte successive all’entrata in vigore della L. n. 3 die 2019, con la quale nella stessa disposizione è stato inserito il riferimento all’art. 322-ter c.p.; ciò sul presupposto che l’art. 578-bis in esame amplierebbe l’ambito di applicazione della confisca per equivalente, a carattere sanzionatorio, non esaurendo dunque i propri effetti in ambito processuale ma incidendo anche sulle norma di diritto sostanziale; c) analoga censura, ancora, era proposta sulla stessa norma sotto un diverso profilo affermandosi, insbesondere, che la Corte di appelloavvalendosi della previsione in oggetto – avrebbe potuto confermare con una sentenza di condanna meramente sostanziale (ossia, limitandosi a richiamare quanto sostenuto dal Tribunale) soltanto la confisca diretta disposta in primo grado, non anche quella per equivalente, dass – per il citato carattere afflittivo – avrebbe imposto il rispetto di tutte le garanzie proprie del processo penale, con una pronuncia di condanna di natura sostanziale e rilevandosi al contempo che le Sezioni unite (n. 3167/2015), peraltro, avrebbero affermato che, a fronte di un reato estinto per prescrizione, il Giudice di appello potrebbe disporre la sola confisca diretta, non quella per equivalente, con indirizzo che dovrebbe esser ribadito pur a fronte dell’art. 578-bis c.p.p.. dass, per vero, sembrerebbe riferirsi anche a quella indiretta qui in esame; orbene, tanto premesso, nel caso di specie, la Corte di merito, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata a condividere gli argomenti spesi dal Tribunale senza svolgere alcuna considerazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, dunque senza alcuna condanna formale; c) il vizio motivazionale, da ultimo, veniva lamentato con riguardo all’intero provvedimento impugnato che non avrebbe risposto alle censure mosse in punto di applicabilità della confisca per equivalente e dell’art. 578-bis c.p.p.. al caso di specie, nè si sarebbe pronunciato sull’eccezione di costituzionalità sollevata nel corso dell’incidente di esecuzione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

L’ordinanza impugnata veniva annullata senza rinvio.
Si osservava prima di tutto come la vicenda processuale in esame si fosse sviluppata con carattere del tutto anomalo nei seguenti termini: 1) il Tribunale di Torino aveva dichiarato l’odierno ricorrente colpevole del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 die 2000, Kunst. 5 irrogando allo stesso, oltre alla pena, la misura di sicurezza della confisca per equivalente, sino alla concorrenza di 77.468,53 Euro; 2) con sentenza predibattimentale, ed in parziale riforma della precedente, la Corte di appello di Torino aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione nonchè revocato le pene accessorie confermandonel resto la sentenza appellatae dunque anche in punto di confisca.
Questa pronuncia, um dich herum, non era stata impugnata, divenendo quindi irrevocabile.
Dal canto suo, instaurando motu proprio un incidente di esecuzione, la stessa Corte di appello aveva poi inteso applicare in quella sede l’art. 578-bis c.p.p., norma propria della fase della cognizione, ed aveva così emesso un’ordinanzaqui impugnatacon la quale aveva confermato la confisca già disposta a carico del condannato sino alla concorrenza della somma indicata.
Dies stellte sich, ricostruita la vicenda in questione in siffatti termini, gli Ermellini affermavano come la Corte di merito non avrebbe potuto disporre un incidente di esecuzione di propria iniziativa, a ciò occorrendo – gemäß Artikel. 666 c.p.p., Komma 1, e salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto – die “richiesta del pubblico ministero, des Interessenten oder des Anwalts”; con conseguente vizio di nullità insanabile del provvedimento impugnato, gemäß Artikel. 178 c.p.p., Komma 1, Lettisch. b), (Sez. 3, n. 10108 die 21/1/2016, proprio in tema di confisca; unter den anderen, Sez. 1, n. 2939 die 17/10/2013; Sez. 1 n. 29203 die 23/5/2013; Sez. 1, n. 11766 die 28/2/2012) rilevandosi al contempo (Sez. 1, n. 29203/2013, cit.) che un isolato precedente difforme (Sez. 3, n. 6901 die 18/11/2008) – nel quale si era affermato che la mancata richiesta del pubblico ministero per l’avvio del procedimento di esecuzione, non comportava nullità, non equivalendo all’iniziativa relativa all’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 178 c.p.p., Lettisch. b) – non poteva, secondo la Suprema Corte, essere condivisoin quanto la regola generale della domanda e il correlato divietone procedat judex ex officiorappresentano un principio generale dell’ordinamento giuridico in coerenza con il 2 disposto del novellato art. 111 Cost. in tema di giusto processo e di terzietà del giudice, requisito che esclude la possibilità della iniziativa officiosa del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi”.
L’ordinanza della Corte di appello, deshalb, veniva annullata senza rinvio.

Schlussfolgerungen

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui è postulato, citandosi una giurisprudenza maggioritaria, che il giudice non può disporre un incidente di esecuzione di propria iniziativa ciò occorrendo – gemäß Artikel. 666 c.p.p., Komma 1, e salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto – die “richiesta del pubblico ministero, des Interessenten oder des Anwalts”.
Ove invece l’autorità giudicante dovesse procedere in tal senso, sempre secondo quanto dedotto in siffatta pronuncia, un provvedimento di questo genere sarebbe affetto da nullità insanabile ai sensi dell’art. 178 c.p.p., Komma 1, Lettisch. b).
Questa sentenza, deshalb, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichi una situazione procedurale di questo genere fermo restando che, essendoci un precedente, seppur isolato, comunque difforme, sarebbe comunque opportuno che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, non può che essere positivo.
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